Cassation court dismisses appeal due to formal withdrawal following voluntary adoption of simplified tax procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished after the appellant formally withdrew the appeal. The appellant voluntarily adopted a simplified tax definition under the December 2022 law, rendering the dispute moot. Consequently, the court ordered the costs to be shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197; When a party formally withdraws an appeal after voluntarily adopting a simplified tax definition, the proceedings are extinguished and costs are compensated.
Parole chiave
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24971/2022 R.G. proposto da CME COSTRUZIONI MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE SRL, elettivamente domiciliata in FIRENZE, PIAZZA DE' FRESCOBALDI 4 , presso lo studio dell’avvocato MICCINESI MARCO (MCCMRC56R13D612C),che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PISTOLESI FRANCESCO (PSTFNC65R04D612T), GINANNESCHI SIMONE (GNNSMN78M31F656B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
TOSCANA n. 472/ 05/ 22 depositata il 24/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 472/05/22 del 24/03/2022, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), adita in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 34261 del 21/12/2019, rigettava l’appello proposto da CME - Costruzioni Manutenzioni Elettromeccaniche s.r.l. (di seguito CME) avverso la sentenza n. 185/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un diniego tacito di rimborso delle accise relative al periodo tra il 2 marzo 2010 e il 20 novembre 2012. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva chiesto il rimborso della quota parte delle accise sul gasolio utilizzato per la produzione a mezzo generatori di energia elettrica (gruppi elettrogeni) , accise versate in misura maggiore rispetto alle agevolazioni previste in favore di produttori o autoproduttori dalla legge. 2.CME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che CME ha presentato atto di formale rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, in ragione della intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 ss., della l. 29 dicembre 2022, n. 197. 2.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del procedimento, in ragione dei motivi che hanno indotto la ricorrente alla rinuncia. P.Q.M La Cortedichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese