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Ordinanza — n. 21608/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court judgment for failing to apply convergent presumptive evidence rules under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21608/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance Tax Court's judgment, ordering a remand for a new trial. The Agency of Revenue argued that multiple presumptive elements proved fictitious invoices, while the tax court dismissed them in an atomized manner. The Court ruled that the lower court violated Civil Code provisions by failing to synthesize these elements into a coherent, convergent proof of fraud.

Regesto Legislator

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Art. 2727, Art. 2729 c.c.; In tax fraud cases involving presumptive evidence, the judge must analyze all indicia collectively to ensure they are grave, precise, and convergent, rejecting an atomistic evaluation that fails to demonstrate the existence of fictitious operations.

Parole chiave

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presumptive evidence convergent indicia fictitious invoices tax fraud atomistic analysis Civil Code remand for retrial spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Va, al riguardo, ricordato il principio secondo il quale «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod.
Art. 2697 c.c.
Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art.
Art. 19 DPR 633/1972
2697 c.c., nonché dell’art. 19 del d.p.r.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
633 del 1972, in relazione all’art. 360, co.
art. 2697 c.c
Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art.
art. 2729 cod. civ
Va, al riguardo, ricordato il principio secondo il quale «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9054 del 2022
convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Cass. n. 9054 del 2022; v.
Cass. n. 14151 del 2022
anche Cass. n. 14151 del 2022, sul giudizio inferenziale).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2924/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro R.P. MOTORSPORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliatain COMO VIA GIULINI 12, presso lo studio dell’avvocato RESTUCCIA ANNA MARIA (RSTNMR66S50D416Z) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2164/2023 depositata i l 06/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa La Guardia di Finanza di Sora e la Guardia di Finanza di Arce eseguivano verifiche fiscali nei confronti della società RP Motorsport srl in liquidazione nel corso delle quali emergevano situazioni fiscalmente rilevanti nei rapporti relativi alla società Auto Rally Rent srl e alla società Motor One srl. Invero, nell’anno 2015, la RP Motorsport s.r.l. aveva stipulato con la Auto Rally Rent un contratto di assistenza tecnica e fornitura della relativa mano d’opera per la messa a punto di auto da corsa nell’ambito di campionati ufficiali, con un corrispettivo pattuito pari ad € 415.000,00 oltre IVA, cui facevano seguito 22 fatture di importo corrispondente, con IVA pari a € 91.300,00.

Secondo l’accertamento compiuto dai militari la società Auto Rally Rent s.r.l. aveva emesso fatture relative per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di permettere l’indebita detrazione dell’IVA e la deduzione di costi fittizi ai diversi utilizzatori. Analogamente, nell’anno 2015, la RP Motorsport srl era destinataria di n. 8 fatture emesse dalla Motor.One s.r.l., con descrizione del tutto generica, per un importo complessivo pari ad € 137.800,00, oltre IVA; i militari appuravano che la società Motor.One srl rivestiva il ruolo di “cartiera” procedendo all’emissione di fatture oggettivamente inesistenti.

Su questa basi l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti dell’odierna contribuente l’avviso di accertamento n. T9P032D00431/202. La CTP di Lecco rigettava l’appello della contribuente. La CGT di II Grado della Lombardia ne accoglieva l’appello. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a un solo motivo. La contribuente si è costituita con controricorso, depositando successiva memoria illustrativa. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 19 del d.p.r. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato la pluralità e la pregnanza degli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio in funzione della prova della fittizietà delle operazioni.

Il motivo è fondato e va accolto. In ossequio al principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione, l’Agenzia ha documentato d’aver dedotto ritualmente in costanza di giudizio una serie di elementi presuntivi del tutto obliterati dalla CTR. Segnatamente, il giudice d’appello ha sorvolato sui seguenti profili indiziari: la mancanza in capo alla società Auto Rally s.r.l. di dipendenti; la mancanza in capo ad essa di qualsivoglia struttura; la circostanza che facesse difetto qualsiasi attrezzatura meccanica e che l’ente non avesse disponibilità di una struttura utile a offrire le prestazioni descritte nel contratto stipulato con la società R.P. Motorsport s.r.l.; la circostanza che in sede di accertamento con adesione la società non avesse presentato alcuna documentazione in merito all’acquisto di materiali; la circostanza che le prestazioni fossero eseguite per suo conto da due meccanici assoldati verbalmente e senza alcun accordo scritto; la circostanza che neppure la Motor One s.r.l. avesse né dipendenti, né sede; la circostanza che le quote di Motor One fossero affidate a prestanomi; la circostanza che la Motor One avesse contabilizzato fatture di acquisto fittizie; la circostanza che non avesse mai pagato imposte; la circostanza che non avesse beni, attrezzature e personale qualificato e che non avesse prodotto alcun documento comprovante l’effettivo svolgimento del servizio di catering per il quale risultava aver stipulato un contratto; la circostanza che le fatture riportassero una descrizione oltremodo generica inidonea a far comprendere il tipo di servizio effettivamente prestato.

Consta, in buona sostanza, nel quadro della sentenza d’appello, una valutazione degli elementi presuntivi additati dall’erario, per un verso oltremisura parziale, per altro verso del tutto atomistica, parcellizzata e decontestualizzata. La decisione impugnata, in alcuno dei passaggi motivazionali, riconosce la presenza di elementi presuntivi addotti dall’Agenzia («pochi elementi indiziari forniti dall’Amministrazione Finanziaria, tutti riferibili, peraltro, alla società emittente le fatture ma la Corte trascura di esaminar li ne l oro insieme, l’uno per mezzo degli altri, dal momento che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare l’altro elemento o da esso trarre vigore, in un rapporto di vicendevole completamento.

Va, al riguardo, ricordato il principio secondo il quale «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Cass. n. 9054 del 2022; v. anche Cass. n. 14151 del 2022, sul giudizio inferenziale).

Nello specifico, tali criteri avrebbero dovuto improntare la disamina degli elementi di prova indiziaria volti ad accreditare o ad escludere la ricorrenza dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e a trarne i relativi corollari, per cui il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello risulta viziato. La Corte reputa fondato, in ultima analisi, il motivo di ricorso esaminato, sicché va cassata la sentenza impugnata e la causa dev’essere rinviata per nuovo esame, e per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la liquidazione de