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Ordinanza Interlocutoria — n. 21597/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case due to procedural defects in tax tribunal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21597/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Hong Yuan S.R.L.'s appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand to a new hearing date. The appellant argued that the lower tribunal violated procedural rules by failing to notify the tax assessment notice and communicate the hearing date, as well as improperly treating third-party documents as public records. The court agreed that these omissions required the file to be acquired ex officio and the case to be rescheduled.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 31, 32, 33, 61 D.Lgs. 546/1992; Art. 27, comma 2 D.L. 137/2020: When a tax tribunal fails to notify the assessment notice or communicate the hearing date, the case must be remanded for a new hearing.

Parole chiave

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tax appeal procedure omitted notification hearing date communication remand to new hearing procedural violation tax tribunal jurisdiction fiscal assessment notice fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
1.1.Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli art.
Art. 31, 32, commi 2 e 3, 33, comma 1, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., violazione e/o falsa applicazione degli art. 31, 32, commi 2 e 3, 33, comma 1, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.
Art. 27, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176
546 e dell’art. 27, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, per avere la CTR erroneamente deciso la controversia nonostante l’omessa notifica dell’avviso di trattazione e l’omessa comunicazione della data di fissazione dell’udienza.
Artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt.
Artt. 2697 e 2699 cod. civ.
civ., degli artt. 2697 e 2699 cod. civ. e dell’art.
Art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
e dell’art. 53 del d.P.R.
Artt. 115, 116, 214, 215, 221 e 223 cod. proc. civ.
civ., violazione degli artt. 115, 116, 214, 215, 221 e 223 cod. proc. civ., degli artt.
Artt. 2697, 2699 e 2702 cod. civ.
Art. 53 Cost.
1.6.Con il nono motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 53 Cost., dell’art.
Art. 53 del decreto IVA
53 Cost., dell’art. 53 del decreto IVA, degli artt.
Artt. 2727 e 2729 cod. civ.
53 del decreto IVA, degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., degli artt.
Artt. 1 e 109, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
civ., degli artt. 1 e 109, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art.
Art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art.
Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
212 e dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art.
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Testo completo

01/2025 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27848/2021 R.G. proposto da: HONG YUAN S.R.L., elettivamente domiciliata in MILANO, VIA AGNELLO, 5, presso lo studio dell’avvocato PALMERI ANTONINO (PLMNNN69T27C286J), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2244/22/21 depositata il 15/06/2021.

Udita la relazione svolta nella PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Pepe, che ha concluso per accoglimento del ricorso. Sentito l’avv. Pietro Garofoli per la controricorrente FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 2244/22/21 del 15/06/2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Hong Yuan s.r.l. (di seguito HY) avverso la sentenza n. 4431/05/18 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006 e 2007. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi erano stati emessi in ragione dell’omessa registrazione e contabilizzazione di fatture emesse da società fornitrici ungheresi. 1.2.La CTR rigettava l’appello di HY evidenziando che:

a) doveva essere confermata la sentenza di primo grado, condivisibile nella sua interezza;

b) la società appellata non aveva dimostrato l’esistenza di costi afferenti ai ricavi accertati. 2.HY impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a nove motivi. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso di HY è affidato a nove motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli art. 31, 32, commi 2 e 3, 33, comma 1, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 27, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, per avere la CTR erroneamente deciso la controversia nonostante l’omessa notifica dell’avviso di trattazione e l’omessa comunicazione della data di fissazione dell’udienza. 1.2.Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2697 e 2699 cod. civ. e dell’art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CTR omesso di rilevare la mancata produzione in giudizio delle fatture sulle quali sarebbero apposte firme e timbri riconducibili alla contribuente e costituenti «l’elemento di prova della disponibilità di beni che a sua volta costituisce l’“innesco” della presunzione di cessione di cui all’art. 53, DPR 633/1972» (pag. 18 del ricorso); fatture inidonee a costituire valida prova in quanto non prodotte. 1.3.Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla mancata produzione in giudizio della copia delle fatture attribuite alla contribuente e poste a base della ripresa fiscale, fatture menzionate nel processo verbale di constatazione. 1.4.Con il sesto ed il settimo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115, 116, 214, 215, 221 e 223 cod. proc. civ., degli artt. 2697, 2699 e 2702 cod. civ., per avere la CTR conferito efficacia di atto pubblico a documenti (copia di fatture emesse da terzi, asseritamente timbrate e sottoscritte dal rappresentante della società contribuente) che costituirebbero scritture private ritualmente disconosciute ed erroneamente qualificate come bollette doganali fidefacienti. 1.5.Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce l’esistenza di un giudicato esterno, costituito dalla sentenza penale di assoluzione emessa il 18/06/2021 e depositata il 12/07/2021 dal Tribunale di Milano, con la quale Hu Yanzao, amministratore di fatto della World Style s.r.l., è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di distruzione di documenti fiscali obbligatori, costituiti dalle più volte menzionate fatture. 1.6.Con il nono motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 53 Cost., dell’art. 53 del decreto IVA, degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 1 e 109, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR confermato le riprese per IRES e IRAP, sebbene il recupero fiscale sia basato sull’operatività di una presunzione di cessione, inapplicabile alle imposte dirette. 2.Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere unitariamente esaminati per ragioni di connessione, riguardando la medesima questione (omessa notificazione dell’avviso di trattazione e omessa comunicazione della data di fissazione dell’udienza), implicano la necessaria acquisizione del fascicolo d’ufficio, sicché appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia