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Ordinanza Interlocutoria — n. 21592/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal against cancelled company, remanding case due to five-year statute of limitations bar.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21592/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the administrative and collection agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the company's tax assessment. The company, now legally cancelled, argued that the five-year statute of limitations for tax collection did not apply because the original notice was sent within a year of its cancellation. The court rejected this, ruling that the five-year period expired before the current appeal was filed, thereby extinguishing the right to collect the debts. Consequently, the case was remanded to a new docket for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 28 comma 4 d.Lgs. 175/2014; Art. 2495 c.c.: The five-year limitation period for tax collection against a cancelled company expires regardless of the timing of the original notice, extinguishing the right to collect after the quinquennium.

Parole chiave

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tax collection statute of limitations cancelled company legal standing five year limitation period Regional Tax Commission decision remand to new docket arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 28 comma 4 d.Lgs. n. 175 del 2014
Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 del d.
Art. 2495 c.c.
evidenziandosi in primo luogo come la norma che disciplina un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale rinveniente dall’art. 2495 c.c. (Cass., Sez.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 2495 c.c
evidenziandosi in primo luogo come la norma che disciplina un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale rinveniente dall’art. 2495 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 3625 del 2025
Cass., Sez. Un., n. 29812 del 2024
Roberto Succio - in secondo luogo, va meglio chiarito con riguardo al caso che ci occupa quanto rilevato, in generale, dalle Sezioni Unite di questa Corte in punto di ultrattività del mandato e di stabilizzazione del rapporto processuale (Cass., Sez. Un., n. 29812 del 2024; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, n. 15295 del 2014
29812 del 2024; Cass., Sez. U, n. 15295 del 2014); - alla luce di tali profili, questa Corte ha già provveduto con ordinanze interlocutorie n.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 8190/2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro temporee AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difese ambedue come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrenti – contro ORIGINE D.N.A. SRL CON SOCIO UNICO A B ORIGINE SA in persona del legale rappresentante pro tempore Oggetto: notifica cartella a soc. cancellata – d.Lgs. n. 175/2014–rinvio a n. r. per Cons. Est.

Roberto Succio - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4381/12/22 depositata in data 11/11/2022, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/05/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - la società Origine D.N.A. s.r.l. con socio Unico A B Origine Sa, in persona dell’ultimo Legale rappresentante Manfredi Oriana impugnava le cartelle di pagamento nn. 06820190028873146000 e 06820180053870048000, notificate in data 04/12/2019, portanti ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale I di Milano –a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54- bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – per il recupero di Irap, Ires e Iva, oltre interessi e sanzioni, dovute per l’annualità 2015, per un importo complessivo dichiarato pari d € 43.562,60; - il riscossore si costituiva nel giudizio spiegando le proprie difese; l’Ufficio spiegava intervento volontario; - la CTP - accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; si costituiva il secondo grado il Riscossore; - con la pronuncia qui impugnata la CGT di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado; - ricorrono a questa Corte con un unico atto l'amministrazione finanziaria e il riscossore, proponendo un solo motivo di doglianza; - la società è rimasta intimata di fronte a questa Corte;

Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 del d. Lgs. 175 del 2014, dell’art. 2495 Cons. Est. Roberto Succio c.c. e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; secondo le ricorrenti la sentenza di appello ha erroneamente ritenuto precluso il diritto alla riscossione delle somme di cui alle cartelle oggetto del giudizio, in quanto non rileva – ai fini della tempestività dell’azione di riscossione – il fatto che la notifica originaria della cartella di pagamento nei confronti della società cessata sia avvenuta oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese; alla presente fattispecie, infatti – ancora nella prospettazione delle ricorrenti – trova applicazione l’art. 28, comma 4, del d.

Lgs. n. 175 del 2014; - peraltro, osserva la Corte che la notifica del ricorso per cassazione è stata qui operata in data 9 aprile 2024 nei confronti del procuratore domiciliatario della società contribuente, che risulta pacificamente estinta per cancellazione dal registro imprese in data 8 febbraio 2017 e, quindi, oltre il quinquennio di cui al ricitato art. 28; - viene quindi in rilievo il disposto dell’art. 28, comma 4, d. Lgs. n. 175 del 2014, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla legittimazione del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese una volta spirato il termine di cinque anni indicato nella norma appena richiamata; - ciò si rende necessario in relazione sia a quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo stesso art. 28, comma 4, cit. evidenziandosi in primo luogo come la norma che disciplina un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale rinveniente dall’art. 2495 c.c. (Cass., Sez.

Un., n. 3625 del 2025); Cons. Est. Roberto Succio - in secondo luogo, va meglio chiarito con riguardo al caso che ci occupa quanto rilevato, in generale, dalle Sezioni Unite di questa Corte in punto di ultrattività del mandato e di stabilizzazione del rapporto processuale (Cass., Sez. Un., n. 29812 del 2024; Cass., Sez. U, n. 15295 del 2014); - alla luce di tali profili, questa Corte ha già provveduto con ordinanze interlocutorie n. 10205/2025 e 10210/2025 a rinviare a nuovo ruolo altre controversie in vista della loro discussione nella più opportuna sede della pubblica udienza; analogo provvedimento si impone pertanto nella presente controversia;

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ru