Cassation court quashes appeal judgment for apparent lack of reasoning violating constitutional minimums on judicial motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Second Instance Court's judgment and remanded the case for a new trial due to a fatal defect in reasoning. The appellant argued the lower court's decision was null because its written justification was so vague and illogical that it failed to explain the basis of its conclusion. The Court held that the judgment violated the constitutional minimum requirement for judicial motivation, as the reasoning was merely apparent and incapable of logical verification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 6, Cost.; Art. 360, n. 4, c.p.c.: A judgment is null if its reasoning is so obscure or incomplete that it fails to allow the parties to understand the grounds of the decision, thereby violating the constitutional minimum standard of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27062/2022 R.G. proposto da NEWACTON SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MIGIURTINIA 36, presso lo studio dell’avvocato MARZO GIANCARLO (MRZGCR82R02A662Q) rappresentatae difesa dall'avvocato CAVALLI MARCO ANTONIO (CVLMCN75E29M082K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 1388/2022 depositata il 07/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La Newacton s.rl. impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale, con riferimento all’anno d’imposta 2014, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato al suo indirizzo l’inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle fatture ricevute dalla Bio Future s.r.l. La CTP di Milano rigettava il ricorso della contribuente. La CTR della Lombardia ha respinto il successivo appello della Newacton, che ora si affida a tre motivi di ricorso.
L’Agenzia resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si adombra la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 111, co. 6, Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per “assenza assoluta di motivazione”. Con il secondo motivodi ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 12 L. n. 212 del 2000, 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, 2697 c.c. e 99 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., avendo il giudice d’appello violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Con il terzo motivodi ricorso si lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 c.c. e 2727 c.c., stante la “inidoneità degli elementi indiziari addotti”. È fondato e va accolto il primo motivo di ricorso. Le altre due censure restano conseguentemente assorbite. La CTR ha, invero, così argomentato il rigetto dell’appello: “La Commissione letta attentamente la documentazione in atti, ritiene l’appello proposto dalla società NEWACTION Srl non meritevole di accoglimento.
L’innesco di tutta la vicenda tra origine da una segnalazione pervenuta dall’Agenzia delle Entrate di Cremona, con la quale si informava l’ufficio che a seguito di verifica condotta nei confronti delle società ‘Varel srl’ e ‘New Pipe srl’ sono state rilevate gravi irregolarità inerenti il fornitore ‘Rivoprofest srl’ in fallimento dal 20 maggio 2015 e rappresentata all’epoca dei fatti dal sig. Ravetta Daniele. Veniva segnalato inoltre che a partire dal 2014, la società ‘Varel srl’ ha continuato ad avere rapporti commerciali, aventi ad oggetto le medesime prestazioni, con una nuova società denominata ‘New Acton srl’ ed aveva come referente Le questioni non trattate nel presente giudizio non possono quindi essere considerate omesse o non esaminate dalla pronuncia, ma sono ritenute non rilevanti ai fini del decidere, ovvero sostanzialmente ricomprese o superate dalle questioni, trattate, motivate e decise”.
La motivazione è vistosamente incomprensibile, non lascia cogliere la propria ratio decidendi , vulnera la soglia del minimo costituzionale. Dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la sentenza poggia su una motivazione che non consente di «comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass., Sez.
Un., 3 novembre 2016, n. 22232). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232 citata;
Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). Nel caso che occupa, si è in presenza di una tipica fattispecie di «motivazione apparente», perché la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante v.
Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627). All’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbite le rimanenti censure, consegue la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbite le rimanenti censure; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese