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Ordinanza — n. 21552/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court verdict for apparent lack of reasoning regarding burden of proof reversal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21552/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal, quashing the lower court's decision which reversed the burden of proof on the taxpayer. The court found the lower judgment's reasoning tautological and failed to explain why the agency must prove the falsity of documents it did not identify. Consequently, the case was remanded for a new trial with proper argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 8, co. 1, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to explicitly state the facts and legal grounds upon which the decision rests.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning nullity of judgment burden of proof reversal tax export regime Cassation quashing regime doganale d'esportazione tassazione dell'IVA obbligo doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 8, co. 1, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972
“esportatori abituali”, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972; esse viceversa andavano trattate come operazioni ordinarie ai fini IVA.
Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
e, comunque, le “nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente”, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.
art. 2729 c.c
633 del 1972 e dell’art. 2729 c.c.
art. 111 Cost
Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5500 del 2020
9; operazioni intracomunitarie) ricade necessariamente sul soggetto che le ha realizzate” (Cass. n. 5500 del 2020 in motivazione).
Cass., 15 novembre 2019, n. 29721
in luogo di molte Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n.
Cass., 25 settembre 2018, n. 22598
Cass., 25 giugno 2018, n. 16611
22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).
Cass., 8 settembre 2022, n. 26477
Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232
Cass., 15 giugno 2017, n. 14927
22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927;
Cass., 23 maggio 2019, n. 13977
Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n.
Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124
13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25247/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro DUNE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANARDI ANDREA (GVNNDR67H26L157A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL VENETO n. 1465/2019 depositata il 20/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La contribuente veniva resa destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 teso al recupero dell’IVA dovuta in relazione a operazioni traslative di merci, rispetto alle quali difettava la prova dell'uscita dei beni dal territorio UE. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicava all’Agenzia delle Entrate che in relazione a 7 bollette doganali emesse dalla contribuente Dune srl non era pervenuto alcun messaggio di uscita della merce dal territorio UE, a seguito di interrogazioni del sistema comunitario di esportazione automatizzata AES.

Le operazioni in parola pertanto non erano assoggettabili, nella prospettazione dell'Agenzia, al regime delle cessioni effettuate dai c.d. “esportatori abituali”, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972; esse viceversa andavano trattate come operazioni ordinarie ai fini IVA. La CTP di Vicenza accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR del Veneto rigettava il successivo appello erariale. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a un motivo. Resiste la Dune srl con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2729 c.c. e, comunque, le “nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente”, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.

L’unico motivoè fondato e va accolto. La sentenza poggia su una motivazione vistosamente tautologica, apodittica, là dove indica « contraddittoria nella parte in cui riconosce « La decisione non lascia cogliere la ratio decidendie, per di più, essa postula assiomaticamente il ribaltamento dell’onere della prova, gravando l’Agenzia dell’incombenza di dimostrare la “falsità e inutilizzabilità” di documenti non meglio identificati, ancorché l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del regime agevolato del c.d.

“esportatore abituale” faccia per definizione capo alla contribuente, dal momento che “ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972 lo status di esportatore abituale è acquisito dall'impresa che esporta od effettua vendite intracomunitarie di beni o servizi per almeno il 10% avuto riguardo alle operazioni poste in essere nell'anno precedente. Da tale condizione deriva il riconoscimento della possibilità di acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta nei limiti del plafond disponibile così maturato. La prova di aver compiuto, nell'anno precedente, operazioni di tal genere (ossia, esportazioni dirette a cura del cedente o del cessionario estero ex art. 8, primo comma, lett. a e b, d.P.R. n. 633 del 1972; operazioni assimilate ex art. 8 bis; servizi internazionali o ad essi connessi ex art. 9; operazioni intracomunitarie) ricade necessariamente sul soggetto che le ha realizzate” (Cass. n. 5500 del 2020 in motivazione).

È orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. in luogo di molte Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).

Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione).

In ultima analisi, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927;

Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per un nuovo esame e la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto in diversa composizione. P.Q.M Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e la regolazione delle spese del giud