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Ordinanza — n. 21541/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court ruling for failure to address prior litigation costs in revocation judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21541/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance Tax Court's decision regarding litigation costs in a revocation proceeding. The taxpayer argued the lower court failed to rule on costs from the original merit phase, while the tax agency remained unopposed. The court found the lower court's omission of the prior phase's cost allocation legally flawed and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 91, 112, 132 c.p.c.; Art. 24, 111 Cost.: When a revocation judgment defines the entire proceeding, the court must allocate costs for both the rescissory and the original merit phases, as failure to address the latter constitutes a violation of procedural law requiring remand.

Parole chiave

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litigation costs allocation revocation proceedings tax court jurisdiction procedural nullity remand for new trial detrazioni e rimborsi rimborso delle spese computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 384 c.p.c.
art. 86 c.p
) proposto da: D’ATRI ROBERTO, nato a Foggiail 12 ottobre 19 53 (Codice Fiscale: DTR RRT 53R12 D643H), difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.
art. 92 c.p
Sostiene, altresì, che l ’ art. 92 c.p.c.
art. 96 c.p
Sostiene, infatti, che la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato sulla domanda di applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c., espressamente richiesta con il ricorso per revocazione e reiterata mediante memoria difensiva.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 975 del 16 gennaio 2019
Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 23592 del 3 settembre 2024
Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 26544 dell'11 ottobre 2024
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 19130 /20 2 3 R.G. ) proposto da: D’ATRI ROBERTO, nato a Foggiail 12 ottobre 19 53 (Codice Fiscale: DTR RRT 53R12 D643H), difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c. in quanto abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale sito in Roma, alla Via Giulian. 66 (indirizzo p.e.c.: “ robertodatri @ ordineavvocatiroma . org ”) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (Codice Fiscale: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore; -intimata - avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 2357 /20 2 3 , pubblicata il 20 aprile 2023 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 marzo2025, dal Consigliere relatore Francesco Graziano;

FATTI DI CAUSA 1.- La sentenza impugnata ha accolto la revocazione, proposta dall’odierno ricorrente, avverso la sentenza n. 1812/02/2022 pronunciata n. 19130/2023R.G. Cron. Rep. A.C.13 marzo 2025 Spese di lite - Compensazione. dalla CTR Lazio e pubblicata il 20 aprile 2022 e ha compensato le spese processuali del grado. 2.- Avverso tale sentenza , il contribuente D ’ Atri Roberto ha proposto ricorso per cassazione,affidato a tr e motivi . 3.-L’Agenzia delle Entrate è rimast a intimat a . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo, il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost..

Sostiene, al riguardo, che la CGT - 2 Lazio avrebbe illegittimamente proceduto alla compensazionedelle spese del grado di revocazione con la seguente motivazione: «Le spese di giudizio, ritenuto che solo in fase di revocazione le prove dell’avvenuta definitività della sentenza sono state prodotte, possono essere compensate per il presente grado.». Sostiene, altresì, che l ’ art. 92 c.p.c. consente la compensazione per soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ed evidenzia chela Corte costituzionale con la sentenza n. 77del 20 18 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua del d.l. 132 del 2014 e ripristinato le altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione di cui alla legge n. 69 del 2009.

Orbene, nel caso di specie, secondo il ricorrente, la motivazione sulla compensazione non procederebbeda alcuna delle tre ragioni della norma originaria e dunque andrebbe esaminata la legittimità di essa alla luce della quarta, ripresa dal giudice delle leggi. All ’ uopo, viene richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui l’art. 92 c.p.c.vincolerebbe la compensazione delle spese di lite alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni,le quali non solo devono essere esposte ma non devono essere illogiche e prive di consistenza e affidate a una motivazione apparente. 2.- Con il terzo (e ultimo) motivo, senz ’ altro suscettibil e di essere scrutinato congiuntamente al primo, il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 96, 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 24 e 111 Cost..

Sostiene, infatti, che la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato sulla domanda di applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c., espressamente richiesta con il ricorso per revocazione e reiterata mediante memoria difensiva. 3.-Le predette censur e sono infondat e . Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice «Nel processotributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n.

2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza.» (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 23592 del 3 settembre 2024, Rv.672126-01).

Nella specie, la CGT-2 Lazioha indicato in maniera chiara quale fosse la ragione eccezionale che giustificava la compensazione, identificandola con il fatto che solo in fase di revocazione erastata offerta la prova della contrarietà a un precedente giudicato, cosicché tale valutazione,in quanto valevole ad integrare un accertamento in fatto, riservato al giudice del merito,non risulta sindacabile in sede di legittimità. Da tali considerazioni discende, con tutta evidenza, l’infondatezza anche del terzo motivo, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, «La decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto delladomanda ex art. 96 c.p.c. e non è censurabile nel giudizio di legittimità, neanche indirettamente attraverso l’impugnazione della predetta statuizione implicita sulla responsabilità processuale aggravata.» (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 26544 dell’11 ottobre 2024, Rv.672645- 02). 4.- Con il secondo motivo, il contribuente denuncia , ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 91, 112 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost..

Sostiene, infatti, chela sentenza impugnata non avrebbe pronuncia to sullaliquidazione delle spese dei giudizi presupposti dalla revocazione. 5.-La censura è fondata . Ed invero, dalla lettura e disamina della motivazione della sentenza impugnata non è possibile desumere - nemmeno sotto il profilo strettamente grafico -l’esistenza di alcun passaggio in cui la CGT- 2 Lazio abbia affrontato la questione attinente alla liquidazione delle spese relative alla fase di merito. Al riguardo, deve infatti ricordarsi il principio secondo cui il giudice dellarevocazione, definendo l’intero giudizio mediante accoglimento di tale impugnazione, è tenuto a regolare lespese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovvero sia di quella riguardante l’eliminazione della pronuncia fondata sull’errore, sia di quella in cui si sostituisce quest’ultima con altra decisione, atteso che la rescissione, anche parziale, della sentenza determina la caducazíone del capo che ha statuito sullespese di lite (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 975 del 16 gennaio 2019, Rv. 652302-01). 6.- Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi dell ’ art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi al principiodi diritto sopra espresso e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso , respinti i restanti ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia T ributaria di secondo grado del Lazio , in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del p