Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21522/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for apparent lack of reasoning regarding VAT export proof failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21522/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's appeal judgment due to an apparent lack of reasoning concerning the taxpayer's failure to prove goods exited the EU. The tax agency argued the absence of export messages meant the transactions were ordinary VAT operations, while the taxpayer claimed they had documentation for a specific exit. The court ruled that the lower court's reasoning was insufficient to explain its logical path, violating the constitutional duty to provide clear judicial motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 Cost., comma 6; Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4: A judgment is null if the reasoning is merely apparent and fails to explicitly state the factual and legal grounds upon which the decision is based.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning nullity of judgment VAT export proof duty of motivation tax appeal procedure error in proceeding cassation review regime doganale d'esportazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost., comma 6
Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art.
Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
e 111 Costituzione, in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
e 111 Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 8 d.P.R. n. 633/1972
“esportatori abituali”, ai sensi dell'art. 8, co.
art. 2697 c.c
633 del 1972, dell'art. 2697 c.c., del combinato disposto degli artt.
art. 112 c.p
546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., laddove la commissione tributaria regionale non ha preso atto che l'avviso di accertamento è stato emesso dall'Agenzia ignorando il fondamentale diritto al contraddittorio preventivo dogana col territorio.
art. 111 Cost
Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 15 novembre 2019, n. 29721
in luogo di molte Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n.
Cass., 25 settembre 2018, n. 22598
Cass., 25 giugno 2018, n. 16611
22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).
Cass., 8 settembre 2022, n. 26477
Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232
Cass., 15 giugno 2017, n. 14927
22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927;
Cass., 23 maggio 2019, n. 13977
Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n.
Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124
13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.141/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro sul controricorso incidentale proposto da DUE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANARDI ANDREA (GVNNDR67H26L -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL VENETO n. 912/2018 depositata il 13/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La Dune srl veniva resa destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 teso al recupero dell’IVA dovuta in relazione a operazioni traslative di merci, rispetto alle quali difettava la prova dell'uscita dei beni dal territorio UE. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicava all’Agenzia delle Entrate che in relazione a 12 bollette doganali emesse dalla contribuente Dune srl non era pervenuto alcun messaggio di uscita della merce dal territorio UE, a seguito di interrogazioni del sistema comunitario di esportazione automatizzata AES.

Le operazioni in parola pertanto non erano assoggettabili, nella prospettazione dell'Agenzia, al regime delle cessioni effettuate dai c.d. “esportatori abituali”, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972; esse viceversa andavano trattate come operazioni ordinarie ai fini IVA. La CTP di Vicenza accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR del Veneto rigettava il successivo appello erariale. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi. Resiste la Dune srl con controricorso, avanzando, altresì, ricorso incidentale condizionato, incentrato su un motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la motivazione apparente della sentenza impugnata, con conseguente nullità della stessa per violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 36, co. 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e, con violazione, altresì degli artt. 132 e 384, comma 2, c.p.c. e 111 Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 2697 c.c., del combinato disposto degli artt. 17,18, 19 e 21, co. 7, di PR 633 del 1972, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., non avendo la parte contribuente “prodotto alcuna documentazione relativa alla dogana di uscita che si asserisce essere quella di Malta”, essendo mancata in particolare “la prova dell’uscita delle merci … costituita dal messaggio ‘risultati in uscita’”.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la contribuente lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., laddove la commissione tributaria regionale non ha preso atto che l'avviso di accertamento è stato emesso dall'Agenzia ignorando il fondamentale diritto al contraddittorio preventivo dogana col territorio. Il primo motivoè fondato e va accolto. La sentenza poggia su una motivazione vistosamente tautologica, apodittica, oltre che contraddittoria nella parte in cui valorizza documenti che essa stessa definisce incerti.

La decisione non lascia cogliere la ratio decidendi, assumendo la sufficienza di non meglio identificati«fatti dimostrativi». È orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. in luogo di molte Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).

Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione).

In ultima analisi, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927;

Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). Il secondo motivorimane assorbito Il motivo unicodi ricorso incidentale resta anch’esso assorbito. Esso, attendendo al dedotto, trascurato difetto del contraddittorio, è assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, intercettando una questione riproponibile al giudice di rinvio e che quest’ultimo sarà tenuto a vagliare. In ultima analisi, va accolto il primo motivo del ricorso principale; devono essere dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale.

La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto, che regolerà anche le spese del giudizio. P.Q.M Accoglie il primo motivo del ricorso principale e ne dichiara assorbito il secondo motivo. Dichiara assorbito, altresì, il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla Cor