Cassation Court corrects a ruling by adding lawyer fee deduction due to a material error in the text.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous ruling regarding tax litigation costs. The defense lawyer had explicitly requested the deduction of her fees in the counter-petition, but the original order omitted this instruction. The court determined that the correct procedural remedy for such an omission is a material error correction procedure rather than a standard appeal. Consequently, the order was amended to include the deduction of expenses for the lawyer who declared herself non-statutory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In cases of omitted pronouncement on a lawyer's fee deduction request, the material error correction procedure is the exclusive remedy, allowing the court to amend the decision to include the deduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE Sul ricorso n. 12384del ruolo generale dell’anno 2018 proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro t empore , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - - (già) r icorrent e - contro SKIPPER snc DI CODA Claudio C., in persona del legale rappresentante p.t., CODA Claudio, in proprio e nella qualità di socio,CODA Silvia, in qualità di socia, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandra Stasi, in forza di Oggetto:
Tributi CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, al V.le Regina Margherita n. 262, presso lo studio dell’avv. Luigi Marsico; - (già) controricorrenti - AVVERSO l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sezione tributaria, n. 34644del 2024 e depositata il 2 7 dicembre 2024 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 giugno2025 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE L’Avv.toAlessandra Stasi , nella qualità di difensore di SKIPPER snc DI CODA Claudio C., in persona del legale rappresentante p.t., CODA Claudio, in proprio e nella qualità di socio,CODA Silvia, in qualità di socia, ha depositato istanza - regolarmente notificata -per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 34644del 2024 , resa nel procedimento n. RGN 12384/2018 , depositata il 27 dicembre 2024, nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, rigettando il ricorso, condannava l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 7.600,00per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario nel controricorso;
2. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva; Considerato che -va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (vedi Cass., Sez.
U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012; Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022;
Cass. sez.6 - 5, Ordinanza n. 937 del 2023); -all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 12739 del 2024); -l'ordinanza n.n. 34644 del 2024 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dall’Avv.to Alessandra Stasi nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 10, dopo le parole "accessori di legge", le parole "con distrazione delle spese in favore dell’Avv.to Alessandra Stasidichiaratosi antistatario"; - nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione dell’intimata (v.
Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013;Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024); visto l'art. 391-bis c.p.c.; P.Q.M dispone che l'ordinanza di questa Corte, sezione tributaria, n.34644 del 2024, depositata il 27 dicembre 2024,venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 10, dopo le parole "accessori di legge" le parole "con distrazione delle spese in favore dell’Avv.to Alessandra Stasi dichiaratosi antistatario". Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'orig