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Ordinanza — n. 21510/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax debt judgment for failure to rule on litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21510/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal regarding the regulation of litigation costs in a tax dispute, quashing the lower court's decision. The lower court had omitted to rule on the reimbursement of costs because the opposing party failed to appear, citing a lack of statutory provision. The court held that such omission violates constitutional rights to effective judicial protection and mandatory procedural rules, requiring a complete judgment on costs regardless of the opponent's absence.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 91 c.p.c.: The judge must explicitly rule on litigation costs; an omission to do so constitutes a violation of law and infringes constitutional rights to effective judicial protection.

Parole chiave

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litigation costs regulation omission of judgment tax dispute procedure effective judicial protection mandatory judicial duty appeal against costs constitutional rights comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 327, first paragraph, c.p.c.
La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 31.3.2023, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art.
Art. 38, paragraph 3, d.lgs. n. 546/1992
327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs.
Art. 15, d.lgs. 31 December 1992, n. 546
4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs.
Art. 91, first paragraph, c.p.c.
546 del 1992, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza, in linea con la previsione generale contenuta nell’art. 91, primo comma, c.p.c.
Art. 9, paragraph 1, letter f, d.lgs. n. 156/2015
546 del 1992, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza, in linea con la previsione generale contenuta nell’art. 91, primo comma, c.p.c.
Art. 24 and 111 Cost.
Art. 91-98 c.p.c.
546 del 1992, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza, in linea con la previsione generale contenuta nell’art. 91, primo comma, c.p.c.
art. 112 c.p
2 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 7266/2023 Numero sezionale 3508/2025 Numero di raccolta generale 21510/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 546 e dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15 April 2025, n. 9878
Cass., 8 April 2024, n. 9312
Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 651/2022
112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 651/2022, Rv.
Cass., Sez. 3, n. 9263/2017
Sez. 3, n. 9263/2017
663540 – 01, Sez. 3, n. 9263/2017, Rv.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7266/2023 R.G. proposto da Corvi Gioia, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Fontanella; – ricorrente – contro Regione Lazio; – intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 1289/2023 depositata il 10 marzo 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla Consigliere Stefania Billi. FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto cartelle di pagamento emesse dalla Regione Lazio (d’ora in poi intimata) a carico Gioia Corvi (d’ora in poi F i r m a t o D a :

L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 7266/2023 Numero sezionale 3508/2025 Numero di raccolta generale 21510/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 ricorrente) per crediti di natura tributaria per un importo complessivo di € 648,64. L’opposizione si fondava sull’omessa notifica delle cartelle di pagamento e sulla prescrizione. La CTP ha accolto il ricorso, per mancata prova circa la notifica delle cartelle. L’odierna ricorrente ha proposto appello sulla pronuncia relativa al regolamento delle spese e la CTR ha accolto l’impugnativa per le seguenti ragioni: - la somma di € 200,00 liquidata dal giudice di primo grado è inferiore ai parametri di legge e deve essere correttamente determinata in € 170 per la fase di studio, €100,00 per la fase introduttiva, € 85 per istruttoria e trattazione, € 170,00 per la fase decisionale, per un complessivo importo di € 525,00, oltre accessori e maggiorazioni di legge; - nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione della Regione Lazio.

La ricorrente propone ricorso fondato su due motivi e deposita memoria, la controparte resta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 10 marzo 2023 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 31.3.2023, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 2 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 7266/2023 Numero sezionale 3508/2025 Numero di raccolta generale 21510/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 546 e dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’omessa regolamentazione delle spese.

3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con riferimento all’implicita compensazione delle spese di lite.

4. I motivi strettamente connessi perché riguardanti l’omessa regolamentazione delle spese del giudizio, sono fondati e possono essere trattati congiuntamente. Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza, in linea con la previsione generale contenuta nell’art. 91, primo comma, c.p.c. La sentenza non ha pronunciato, quindi, sulla parte di domanda di condanna alla rifusione delle spese del giudizio di appello con violazione dell’art. 112 c.p.c.

Per dir meglio, ha omesso di liquidare le spese del gravame sul rilievo, del tutto incongruo in relazione all’esito del giudizio, secondo il quale per la <<mancata costituzione della Regione Lazio, nulla si dispone per le spese del presente grado>>. In più occasioni, difatti, la Corte ha statuito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v. ex plurimis, e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878;

Cass., 8 aprile 2024, n. 9312). Si ricorda, poi, che l'omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., 3 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 7266/2023 Numero sezionale 3508/2025 Numero di raccolta generale 21510/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum.

Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 651/2022, Rv. 663540 – 01, Sez. 3, n. 9263/2017, Rv. 643847 - 01). Il ricorso deve essere, quindi, accolto con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale dovrà, nell'attenersi ai principi di diritto sopra affermati, e provvedere anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione