Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21504/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to self-annulment of tax assessment extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21504/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished following the municipality's self-annulment of the tax assessment notices. The appellant had challenged the refusal of the primary residence exemption, arguing that the lower courts failed to properly apply the law regarding spouses residing in different municipalities. Since the opposing party voluntarily annulled the contested acts, the court ruled that the controversy no longer existed and dismissed the appeal without remittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 46 d.lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: The self-annulment of a tax assessment notice extinguishes the subject matter of the dispute, requiring the cassation court to declare the appeal inadmissible without remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
self-annulment extinguishment of dispute tax assessment primary residence exemption cassation without remittal procedura di ricupero d'imposta domicilio fiscale in materia di doppia imposizione deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.
Art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241
212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto adeguatamente motivati gli atti impugnati che si sono limitati a contestare l’omesso versamento dell’Imu.
Art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, n. 19533 del 2011
Cass., Sez. 5, n. 19533 del 2011, Rv.
Cass., Sez. 6 - 5, n. 9753/2017
Cass., Sez. 5, n. 6068/2022
Cass., Sez. U, n. 8980/2018
663980 - 01; in tema di definizione negoziale della res controversa, Cass., Sez. U, n. 8980/2018, Rv.
Cass., Sez. L, n. 24632/2019
Cass., Sez. 3, n. 10483/2023
Cass., Sez. 5, n. 8834/2024
Cass., Sez. 5, n. 7273/2016
8834/2024; Cass., Sez. 5, n. 7273/2016; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, n. 22231/2011
7273/2016; Cass., Sez. 5, n. 22231/2011).
C. Cost. n. 209 del 2022
Ai fini delle spese deve, quindi nel caso di specie, tenersi conto della sopraggiunta pronuncia della Corte Costituzionale (C. Cost. n. 209 del 2022) e disporsi la compensazione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18064/2022 R.G. proposto da Bressi Marilena, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Marini; – ricorrente – contro Comune di Massa Martana; – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 18/1/2022 depositata il 13 gennaio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere Stefania Billi. F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 18064/2022 Numero sezionale 3505/2025 Numero di raccolta generale 21504/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto cinque avvisi di accertamento (nn. 286, 54, 55, 56, 57) con cui il Comune di Massa Martana (d’ora in poi intimato) ha chiesto a Marilena Bressi (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’Imu rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 non riconoscendo l’agevolazione per l’abitazione principale.

La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi. La CTP ha respinto i ricorsi dopo averli riuniti e la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado. La ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e ha depositato una nota con cui ha rappresentato l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, la controparte è rimasta intimata. Ha fatto seguito un’ordinanza interlocutoria per il rinnovo del deposito della documentazione prodotta in formato leggibile in via digitale.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto adeguatamente motivati gli atti impugnati che si sono limitati a contestare l’omesso versamento dell’Imu.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. n. 214 del 2011, nonché degli artt. 3, 53, 29 e 31 Cost. Censura l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata laddove sostiene che l’esenzione sia prevista solamente qualora i coniugi risiedano anagraficamente e 2 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 18064/2022 Numero sezionale 3505/2025 Numero di raccolta generale 21504/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 dimorino abitualmente in immobili diversi, ma siti nel medesimo comune.

3. La ricorrente ha depositato telematicamente una nota il 23 aprile 2024, allegando un provvedimento reso in autotutela dall’odierno intimato recante annullamento degli atti impugnati oggetto del presente giudizio. A seguito dell’ordinanza interlocutoria emessa al fine del rinnovo della produzione documentale allegata con la sopra indicata nota, effettivamente l’intimato ha provveduto all’annullamento in via di autotutela degli avvisi di accertamento relativi all’Imu portanti i nn. 286/2019, 54/2020, 55/2020, 56/2020 e 57/2020. Come in più occasioni ribadito dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art.

46) e, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (v. Cass., Sez. 5, n. 19533 del 2011, Rv. 619044 – 01; Sez. 6 - 5, n. 9753/2017, Rv. 643803 - 01, Sez. 5, n. 6068/2022, Rv. 663980 - 01; in tema di definizione negoziale della res controversa, Cass., Sez. U, n. 8980/2018, Rv. 650327 – 01, Sez.

L, n. 24632/2019, Rv. 655311 - 01; Sez. 3, n. 10483/2023, Rv. 667403 - 01). 3.1. Nel caso in esame, alla luce di quanto rappresentato dalla ricorrente, nonché dalla documentazione prodotta, è inequivocabile il soddisfacimento della pretesa azionata con il ricorso introduttivo, in quanto l’intimato ha provveduto all’annullamento degli atti impositivi, in ragione di un consolidato 3 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 18064/2022 Numero sezionale 3505/2025 Numero di raccolta generale 21504/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 orientamento giurisprudenza in tema di esenzione Imu.

Consegue la dichiarazione di cessata materia del presente giudizio a seguito del venir meno dell’interesse ad agire, stante l’annullamento degli atti impugnati.

4. Con riferimento alle spese, la Corte ha avuto modo di rilevare che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5, n. 8834/2024; Cass., Sez. 5, n. 7273/2016; Cass., Sez. 5, n. 22231/2011). Ai fini delle spese deve, quindi nel caso di specie, tenersi conto della sopraggiunta pronuncia della Corte Costituzionale (C. Cost. n. 209 del 2022) e disporsi la compensazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le pa