Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21491/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows material error correction to add attorney fee deduction clause to prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21491/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a prior order by adding a clause for the deduction of attorney fees. The Agency of Revenue argued for this correction due to an oversight where the deduction was omitted despite a prior request. The Court ruled that the material error correction procedure is the appropriate remedy for such omissions, as it aligns with procedural efficiency and constitutional principles regarding trial duration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis cod. proc. civ.; Art. 93 cod. proc. civ.: The material error correction procedure is the exclusive remedy for omitting a request for attorney fee deduction, ensuring rapid enforcement without altering substantive interests.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction attorney fee deduction procedural oversight court of cassation deduction clause procedural efficiency omitted request spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis cod. proc. civ.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione propone ricorso per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., e chiede di correggere l’ordinanza n.
Art. 93 cod. proc. civ.
Dalle conclusioni delle memorie del 20 ottobre 2022 emerge che è stata presentata richiesta di distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., per il giudizio di legittimità e che, per mero lapsus calami, tale distrazione non è stata disposta.
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
La presente ordinanza dovrà essere annotata sull’originale del provvedimento corretto, in conformità alle prescrizioni dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod.
art. 391-bis cod. proc. civ
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione propone ricorso per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., e chiede di correggere l’ordinanza n.
art. 93 cod. proc. civ
Dalle conclusioni delle memorie del 20 ottobre 2022 emerge che è stata presentata richiesta di distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., per il giudizio di legittimità e che, per mero lapsus calami, tale distrazione non è stata disposta.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez.Un., 7 luglio 2010, n. 16037
La richiesta di distrazione, invero, non assurge a domanda autonoma (Cass., Sez.Un., 7 luglio 2010, n. 16037).
Cass., Sez.Un., 14 novembre 2024, n. 29432
Ne consegue che nessuna situazione di soccombenza si può configurare, anche nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass., Sez.Un., 14 novembre 2024, n. 29432).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26867/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE rappresentato dall’avv. CALISI GIOVANNI; -ricorrente- PERRUCA DIEGO; -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.33569/2022 depositata il 15/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO. FATTI DI CAUSA 1.Con ordinanza n. 33569/2022, questa Corte ha respinto il ricorso del contribuente condannandolo alla refusione delle spese di lite sostenute dall'Agenzia - Riscossione liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione propone ricorso per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., e chiede di correggere l’ordinanza n. 33569/2022, nella parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese processuali, con riferimento al giudizio di legittimità. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, numero 4-bis), cod. proc. civ.

MOTIVI DI DIRITTO 1. Il ricorso per correzione di errore materiale è fondato. Dalle conclusioni delle memorie del 20 ottobre 2022 emerge che è stata presentata richiesta di distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., per il giudizio di legittimità e che, per mero lapsus calami, tale distrazione non è stata disposta. Questa Corte è ora costante nell’affermare che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi d’impugnazione.

La richiesta di distrazione, invero, non assurge a domanda autonoma (Cass., Sez.Un., 7 luglio 2010, n. 16037). La procedura di correzione non solo è in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, ma salvaguarda il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere in modo più rapido un titolo esecutivo (sentenza n. 16037 del 2010, cit.).

Il rimedio, inoltre, è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce di questa Corte. Si deve dunque disporre la correzione di errore materiale, nei termini indicati in dispositivo, con l’aggiunta della clausola distrazione nella parte motiva e nel dispositivo dell’ordinanza n. 33569 del 2022. Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese. Il procedimento di correzione di errore materiale presenta natura sostanzialmente amministrativa e non incide, in una situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto d’interessi già regolato dal provvedimento da emendare.

Ne consegue che nessuna situazione di soccombenza si può configurare, anche nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass., Sez.Un., 14 novembre 2024, n. 29432). La presente ordinanza dovrà essere annotata sull’originale del provvedimento corretto, in conformità alle prescrizioni dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. P.Q.M La Corte dispone che, nella propria ordinanza n. 33569 del 2022, depositata il 15 novembre 2022, siano apportate le seguenti correzioni: nel dispositivo, dopo le parole «accessori come per legge», e prima del punto, siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore del difensore avvocato Giovanni Calisi ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.».

Manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del provvedimento corretto, a norma dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. Così deciso