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Ordinanza — n. 21476/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court's discretionary award of litigation cost compensation to the Region.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21476/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gianluca Fontanella's appeal against the Lazio Region's request for litigation cost compensation. The lower court awarded costs based on the Region's slight procedural delay and the appellant's failure to respond promptly to inquiries. The court upheld this decision, ruling that the appeal lacked foundation because the discretionary reasoning was neither illogical nor erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Artt. 15-46 d.lgs. 546/1992: The appellate court's review of litigation cost compensation is limited to verifying that the reasoning is not illogical or erroneous, respecting the constitutional discretion of the judge.

Parole chiave

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litigation cost compensation tax court procedure discretionary reasoning appellate review standard procedural delay Cassation appeal litigation expenses contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt.
Artt. 15-46 del d.lgs. 546/1992
violazione o falsa applicazione degli artt. 15-46 del d.lgs. 546/1992, con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite pronunciata dal giudice nella fase di ottemperanza in assenza dei presupposti di legge.
Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Il giudice di legittimità è chiamato a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, 26/07/2021, n. 21400
Corte costituzionale, sent. n.157 del 2014
Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv.
Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828
629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502
637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv.
Cass.Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248
Cass.Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11303/2023 R.G. proposto da: FONTANELLA GIANLUCA, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso il proprio studio; -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliatain ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato CIOTOLA TIZIANA (CTLTZN69S55F839D) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso ORDINANZA diCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n.1722/2022 depositata i l 28/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. L’avv. Gianluca Fontanella ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso l’ ordinanza n. 1722/2022 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, depositata il 28.12.2022, non notificata, che nel giudizio di ottemperanza proposto dallo stesso aveva disposto la compensazione delle spese di lite.

2. La Regione Lazio resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 15-46 del d.lgs. 546/1992, con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite pronunciata dal giudice nella fase di ottemperanza in assenza dei presupposti di legge.

2. Il ricorso è da ritenere privo di fondamento per le ragioni appresso specificate.

3. Va premesso che la CTR, nel procedere alla compensazione delle spese di lite, ha così motivato: “Quanto alle spese del presente giudizio, tale esito comporta che venga disposta, nel caso di specie, la compensazione delle spese di giudizio, non potendosi porre a carico della Regione Lazio, come richiesto dal ricorrente, le spese del presente procedimento, avendo motivato l’Ente le ragioni del lieve ritardo con richieste alle quali poteva essere dato un più sollecito riscontro riguardando questioni processuali della parte contribuente nei due giudizi di merito, né potendosi, d’altro canto, disporre le spese del procedimento a carico dello stesso ricorrente, vittorioso nel merito, ed avente, come tale, diritto al pagamento richiesto”.

4. Occorre ribadire che in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa. (Cass.

Sez. 6, 26/07/2021, n. 21400, Rv. 662213 - 01). Il giudice di legittimità è chiamato a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano "non illogiche" o "erronee", e ciò, tra l'altro, pure in conformità con l'avvenuta "riduzione al minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781- 01;

Cass.Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).

5. Orbene la motivazione della sentenza impugnata, in punto di compensazione delle spese di lite, deve ritenersi non illogica, né errata, nella parte in cui, nell’ambito delle proprie valutazioni discrezionali, la CTR ha attribuito rilievo “decisivo” al lieve ritardo ed al fatto che il ricorrente non avesse dato riscontro a delle richieste della Regione Lazio con le quali si erano richiestichiarimenti in ordine alle spese sostenute dalla parte.

6. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alla Regione Lazio le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 600,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consig