Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21475/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by equating lawyer postal service notifications to judicial officer service under L. 53/1994.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21475/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the first-instance judgment that dismissed the tax compliance appeal due to improper service of notice. The lower court had rejected the appeal because the taxpayer's lawyer sent the required notice via registered mail instead of a judicial officer, violating Art. 70 of D.Lgs. 546/1992. The Court ruled that under L. 53/1994, such postal notifications by authorized lawyers are fully equivalent to service by a judicial officer, thereby validating the procedural step and restoring the appeal's admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 L. 53/1994; Art. 70 D.Lgs. 546/1992: In tax litigation, a notice of default sent by a lawyer via registered mail pursuant to L. 53/1994 is fully equivalent to service by a judicial officer for the purpose of instituting an appeal or compliance proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax compliance appeal service of notice judicial officer equivalence lawyer postal notification procedural admissibility D.Lgs. 546/1992 L. 53/1994 corretta notificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 L. 53/1994
546/1992 nonchè dell’art. 1 l. 53/1994 non avendo i giudici verificato che secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti il ricorrente, quale procuratore “previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati n.
Art. 70 D.Lgs. 546/1992
Gianluca Fontanella in ragione della circostanza che nel caso di specie la messa in mora non era stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, bensì a mezzo di raccomandata postale in violazione del disposto di cui all’art. 70 d.P.R.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 132 c.p.c.
violazione dell'art. 132, comma 2 n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.
art. 70 d.P.R. n. 546/1992
Gianluca Fontanella in ragione della circostanza che nel caso di specie la messa in mora non era stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, bensì a mezzo di raccomandata postale in violazione del disposto di cui all’art. 70 d.P.R. n. 546/1992.
art. 118 disp. att. c.p
nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 70 comma 2 d.lgs. 546/1992
486/2004 per conto di sé stesso” aveva notificato l'atto di messa in mora ex art. 70 comma 2 d.lgs. 546/1992, copia autentica della sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 5, 24 marzo 2011, n. 6811
53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario (Cass., sez. 5, 24 marzo 2011, n. 6811).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7276/2023 R.G. proposto da: FONTANELLA GIANLUCA,rappresentato e difeso da sé stesso elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso il propriostudio; -ricorrente- contro AMA -AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A.; -intimato- avverso SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, n.1384/2023 depositata i l 31/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, con sentenza n. 1384/2023, rigettava il ricorso in ottemperanza proposto dall’Avv. Gianluca Fontanella in ragione della circostanza che nel caso di specie la messa in mora non era stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, bensì a mezzo di raccomandata postale in violazione del disposto di cui all’art. 70 d.P.R. n. 546/1992.

2. Contro detta sentenza l’ Avv. Gianluca Fontanella propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

3. AMA -Azienda municipale ambiente S.p.a. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c., non essendo possibile l’individuazione della ratio decidendumdella sentenza gravata.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. 546/1992 nonchè dell’art. 1 l. 53/1994 non avendo i giudici verificato che secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti il ricorrente, quale procuratore “previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati n. 486/2004 per conto di sé stesso” aveva notificato l'atto di messa in mora ex art. 70 comma 2 d.lgs. 546/1992, copia autentica della sentenza n. 11265/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma ad AMA S.p.a. a mezzo del servizio postale con atto giudiziario n. 78510353250-4 e raccomandata a/r n. 68510353250-3 dall'Ufficio Postale di Roma.

Rileva che dal momento che l’atto di messa in mora era stato notificato in proprio ai sensi dell’art. 1 della L. 53/1994 a mezzo del servizio postale e che ai sensi dell'art. 1 della L. 53/1994 “1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alleliti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ((...)) salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.”, l’equiparazione della notifica ai sensi della legge n. 53/1994 alla notifica a mezzo di Ufficiale giudiziario rendeva il ricorso pienamente ammissibile.

3. Il primo motivo è infondato non potendosi ravvisare, nella specie, una motivazione meramente apparente posto che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente –il quale, nella sostanza, contesta la correttezza in diritto del decisum- è possibile individuare la ratio decidendi cui sono pervenuti i giudici di merito sia pure sulla scorta di conclusioni erronee in diritto, per come appresso chiarito.

4. Il secondo motivo è fondato. 4.1. Va premesso che risulta dagli atti di causa che l’atto di messa in mora de quo è stato notificato dall’Avv. Fontanella in proprio ai sensi dell’art. 1 della L. 53/1994 a mezzo del servizio postale, e non già a mezzo di Ufficiale giudiziario. Occorre richiamare il citato disposto di cui all'art. 1 della L. 53/1994 che così prevede: “ 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ((...)) salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.” L’art. 70 del d.lgs. 546/1992, stabilisce poi che:

“Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto”; 4.2. Orbene questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario (Cass., sez. 5, 24 marzo 2011, n. 6811).

Ad avviso di questo Collegio muovendo da tale principio -in tema di equiparazione fra la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario - deve ritenersi che anche ai fini del la instaurazione del giudizio di ottemperanza la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, dovendosi conseguente ritenere l’originario ricorso pienamente ammissibile.

5. In conclusione in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ai fini dell’esame del ricorso per ottemperanza in questione -ed anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità-alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Roma, in diversa composizione. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorsoe rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso