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Ordinanza — n. 21473/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax tribunal for late filing by applying annual statute of limitations to pre-2009 proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21473/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against a lower tribunal that had dismissed an appeal as untimely. The lower court incorrectly applied a six-month limitation period to a case initiated in 2009, whereas the correct annual period applied to proceedings started before the relevant legislative change. Consequently, the Court found the appeal timely and quashed the lower decision, remanding the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 58 comma 1 legge 69/2009: The six-month limitation period for appeals introduced by the 2009 reform applies only to proceedings instituted after July 4, 2009, leaving the annual period valid for earlier cases regardless of subsequent procedural stages.

Parole chiave

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statute of limitations tax appeal procedure legislative reform application procedural deadline remand for retrial differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 327 cod. proc. civ., 58, comma 1, legge 69/2009 e 51 d.lgs.
Art. 58 comma 1 legge 69/2009
Art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
art. 327 cod. proc. civ
4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 327 cod. proc. civ., 58, comma 1, legge 69/2009 e 51 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., 25 gennaio 2023, n. 2241
58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio ( Cass., 25 gennaio 2023, n. 2241; Cass., 1 dicembre 2021, n.
Cass., 1 dicembre 2021, n. 37750
2241; Cass., 1 dicembre 2021, n. 37750; Cass.
Cass. Sez. U., 9 giugno 2016, n. 11844
37750; Cass. Sez. U., 9 giugno 2016, n. 11844; Cass., 8 luglio 2015, n.
Cass., 8 luglio 2015, n. 14267
11844; Cass., 8 luglio 2015, n. 14267; Cass., 4 maggio 2012, n.
Cass., 4 maggio 2012, n. 6784
14267; Cass., 4 maggio 2012, n. 6784; Cass., 2 dicembre 2011, n.
Cass., 2 dicembre 2011, n. 25792
6784; Cass., 2 dicembre 2011, n. 25792).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24235/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro CUCCIA GIUSEPPE MARCELLO; -intimato- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 8790/2021depositata il 06/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 8790/09/2021 che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 7250/3/2014.

2. Giuseppe Alberto Cuccia, è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 327 cod. proc. civ., 58, comma 1, legge 69/2009 e 51 d.lgs. 546/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato inammissibile il gravame perché tardivo, senza considerare che l’originario ricorso era stato spedito (con la precisazione che il termine “spedito” indica la data di iscrizione presso la CTP) in data 20 marzo 2009, sicché il termine di impugnazione applicabile ratione temporisera quello annuale.

2. Il ricorso è fondato. 2.1. Osserva questa Corte che erroneamente la CTR ha rilevato la tardività del ricorso in appello dell’ufficio in ragione della ritenuta applicabilità del termine lungo semestrale ex art. 327, cod. proc. civ., nella formulazione successiva alla novella apportata dalla legge n. 69 del 2009, non considerando che, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio ( Cass., 25 gennaio 2023, n. 2241; Cass., 1 dicembre 2021, n. 37750; Cass. Sez. U., 9 giugno 2016, n. 11844; Cass., 8 luglio 2015, n. 14267; Cass., 4 maggio 2012, n. 6784; Cass., 2 dicembre 2011, n. 25792).

3. Nel caso in esame tenuto conto della data di instaurazione del giudizio di primo grado ad marzo 2009 e considerato il periodo di sospensione feriale il termine per l’impugnazione, risultando la sentenza della C.T.P. depositata in data 17/11/2014, scadeva il 18/12/2015, sicchè il ricorso in appello, notificato in data 15/12/2015 come accertato dai giudici di merito, deve ritenersi tempestivo.

4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ai fini dell’esame dell’appello - ed anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità- alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q.M la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 15 maggio 2025 Il Presidente (Liberato Paolitto)