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Ordinanza — n. 21472/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court for failing to integrate necessary co-litigant in tax collection dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21472/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Laura Proietti's appeal against the Lazio Regional Tax Court's decision to remand the case for integrating the tax collection agency. Proietti argued that the appellate court violated procedural rules by treating the tax collector as a necessary co-litigant when she contested the tax bill solely on prescription grounds. The court ruled that when a taxpayer challenges a collection notice based on notification defects or underlying tax act invalidity, they may sue either the tax authority or the collector without requiring the collector's presence, thus invalidating the remand order.

Regesto Legislator

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Art. 59 comma 1 lett. b) d.lgs. 546/1992; Artt. 101 e 102 c.p.c.: In tax collection disputes where the taxpayer contests the notice for notification defects or invalidity of underlying acts, no necessary co-litigation exists between the tax authority and the collector, precluding the appellate court from remanding the case for their integration.

Parole chiave

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necessary co-litigation tax collection agency notification defects appellate procedure prescription defense d.lgs. 546/1992 Corte di Cassazione computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 59 comma 1 lett. b) d.lgs. 546/1992
3724/2021, depositata in data 26.7.2021, rimetteva la causa innanzi alla CTP di Roma ex art. 59 d.lgs.
Artt. 101 e 102 c.p.c.
Art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
Nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del d.lgs.
art. 59 d.lgs. 546/1992
3724/2021, depositata in data 26.7.2021, rimetteva la causa innanzi alla CTP di Roma ex art. 59 d.lgs. 546/1992 lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16412 del 25 luglio 2007
Cass. nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017
Cass. nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017).
Cass. n. 7514/2022
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27772/2021 R.G. proposto da: PROIETTI LAURA, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO; -intimato- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3724/2021 depositata il 26/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La CTR del Lazio, con sentenza n. 3724/2021, depositata in data 26.7.2021, rimetteva la causa innanzi alla CTP di Roma ex art. 59 d.lgs. 546/1992 lett.

b) per integrazione del contraddittorio sul presupposto che: “Il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva, mentre l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte di ruolo che si riferisce a pretese creditorie che si fanno valere nei confronti del singolo contribuente e ne contiene tutti gli elementi essenziali. Nell'ipotesi in cui il contribuente contesti la regolare notificazione della cartella di pagamento e qualora l'Agente della riscossione dia prova della sua conformità al paradigma legale, al ricorrente è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima.

Ciò posto, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta notificato unicamente al Comune di Arcinazzo Romano. L’estratto di ruolo, prodotto dalla contribuente e datato 6 marzo 2019, è stato emesso dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione per la Provincia di Roma - Ente impositore: Comune di Arcinazzo Romano (RM). Pertanto, deve ritenersi applicabile la norma di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992 a mente della quale l’odierno giudicante è tenuto a rimettere la causa alla Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nel caso (tra gli altri tassativamente previsti) in cui riconosca, come nella specie, che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato”.

2. Contro detta sentenza Laura Proietti propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato con successiva memoria.

3. Il Comune di Arcinazzo Romano è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n.3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59 del d.lgs. 546/1992 nonchè degli artt. 101 e 102 c.p.c. per avere di giudici di appello ritenuto litisconsorte necessario del giudizio di primo grado l’Agenzia delle Entrate – riscossione (invece, non evocata in giudizio) rispetto ad una domanda, rivolta esclusivamente nei confronti del solo ente creditore, fondata su un’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria.

2. La censura è da ritenere fondata in linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 in cui si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.

Nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017). Sulla base dei principi, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire, quindi, indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendosi al giudice tributario l’integrazione del contraddittorio.

3. Nel caso in esame è evidente che non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario relativamente ad Agenzia delle Entrate – riscossione (invece, non evocata in giudizio) rispetto ad una impugnazione diretta esclusivamente nei confronti del solo ente creditore e fondata su un’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, risultando, quindi, che come contestato da parte ricorrente, i giudici di appello hanno violato il disposto di cui agli artt.101-102 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 59 del d.lgs. 546/1992.

4. In conclusione in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio alla CGT-2 del Lazio la quale dovrà riesaminare la vicenda in esame e procedere, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella cam