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Ordinanza — n. 21461/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, dismissing taxpayer's incident appeal due to prior inadmissibility judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21461/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court ruling that extended tax liability to a third party. The taxpayer argued that the third party's prior inadmissibility judgment should not bar the agency's claim in a subsequent appeal. The court ruled that the third party's earlier inadmissibility judgment created a substantive res judicata effect, preventing them from benefiting from the current appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1306, second comma, c.c.; Art. 360, first comma, n. 3, c.p.c.: When a co-obligated party's prior inadmissibility judgment establishes the definitiveness of the tax assessment, that judgment creates a substantive res judicata effect that bars the party from invoking the current appeal to their advantage.

Parole chiave

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tax liability solidarity res judicata effect inadmissibility judgment tax assessment definitiveness co-obligated party tax agency appeal procedural preclusion trasferimento degli indici

Disposizioni normative citate

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Art. 1306, second comma, c.c.
2455/02/2014, non impugnata , che aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso della predetta), la sentenza di primo grado -confermata- dispiegava effetti anche nei confronti della predetta quale coobbligata solidale ai sensi dell’ art. 1306, secondo comma, c.c..
Art. 360, first comma, n. 3, c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 14, d.lgs. 546/1992
Art. 53, d.lgs. 546/1992
Art. 2909 c.c.
art. 1306 cod. civ
Con motivo unico l’Ufficio denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1306 cod. civ., in relazione all’art.
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2017, n. 16560
Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2017, n. 16560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3204
16560; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3204; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 1° febbraio 2019, n. 3105
3204; Cass., Sez. 5^, 1° febbraio 2019, n. 3105; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2022, n. 36713
3105; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2022, n. 36713; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, n. 31127
36713; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, n. 31127; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 14 agosto 2024, n. 22846
31127; Cass., Sez. 5^, 14 agosto 2024, n. 22846).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5534/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro RIGILLO CARMELA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI FRANCESCO (GLNFNC64A16H703K) che larappresenta e difende unitamente all’avv.GUZZANTI VALENTINA (GZZVNT76P48H501K) -controricorrente nonché ricorrente incidentale- nonché contro FUTURE ENERGY s.r.l. -intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.

PUGLIA n. 1636/2020 depositata il 25/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025dal Consigliere FABIO DI PISA FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della su indicata sentenza della CTR Puglia che, in controversia relativa ad un avviso di rettifica di maggior valore del diritto di superficie trasferito da Carmela Rigillo in favore della Future Energy s.r.l., rigettava l’appello dell’ufficio precisando che, sebbene l’intervento della Rigillo (adesivo alle ragioni della Future Energy s.r.l.) fosseda ritener si inammissibile (in quanto la stessa era stata parte del giudizio conclusosi con la sentenza della CTP n. 2455/02/2014, non impugnata , che aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso della predetta), la sentenza di primo grado -confermata- dispiegava effetti anche nei confronti della predetta quale coobbligata solidale ai sensi dell’ art. 1306, secondo comma, c.c..

2. Carmela Rigillo resiste con controricorso e propone inoltre ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con motivo unico l’Ufficio denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1306 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il giudicato favorevole al coobbligato solidale potesse estendersi alla Rigillo, la quale era stata destinataria del medesimo avviso di rettifica di valore e liquidazione della maggiore imposta di registro per l’atto stipulato tra loro, laddove l’impugnazione della stessa, in separato giudizio, sia pure per motivi di rito, era stata ritenuta inammissibile.

2. Carmela Rigillo, con il proposto ricorso incidentale condizionato, deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 14 e 53 d.lgs. 546/1992,non avendo i giudici del gravame considerato che l’intervento in appello si era reso necessario in quanto la predetta, parte del giudizio di primo grado, non era stata destinataria del ricorso in appello promosso dall’Agenzia delle Entrate.

3. Osserva il Collegio che il ricorso principale è fondato, dovendosi per contro rigettare il ricorso incidentale.

4. Va premesso che secondo l’orientamento costante di questa Corte, in tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie, per l’imposta di registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di liquidazione, ottenga un giudicato a sé favorevole, non è precluso all'altro coobbligato, rimasto inerte di fronte all'avviso di liquidazione, di opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l'irripetibilità di quanto già versato),ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ.; la prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l'estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2016, nn. 15166 e 15167; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2017, nn. 5933 e 5934; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9210; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2018, n. 32813; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25621). Tale principio trova, dunque, il suo limite principale nella formazione di un giudicato sfavorevole nei confronti del coobbligato che invochi l’applicazione del giudicato favorevole ad altro coobbligato nei confronti dell’ente impositore, trovando in tal caso l'estensione ex art. 1306 cod. civ. ostacolo insormontabile nella preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua posizione (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2017, n. 16560; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3204; Cass., Sez. 5^, 1° febbraio 2019, n. 3105; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2022, n. 36713; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, n. 31127; Cass., Sez. 5^, 14 agosto 2024, n. 22846). Circostanza quest’ultima che si è verificata ictu oculi nei confronti della Rigillo la quale non può invocare, a proprio vantaggio, un giudicato, per quanto favorevole ad un coobbligato solidale, a fronte di un giudicato sfavorevole nei propri confronti, essendo stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso nel giudizio instaurato per l’impugnazione autonoma dell’identico avviso di rettifica e liquidazione, statuizione pacificamente non impugnata dalla predetta.

La natura in rito del giudicato ostativo, comunque inidonea ad impedire la definitività della pretesa nei suoi riguardi, non induce ad una diversa conclusione. In linea generale, l'avviso di liquidazione ha la funzione di liquidare il dovuto e di rendere esigibile l'imposta,e d assume e spiega altresì effetti preclusivi correlati alla sua definitività, in quanto rende incontestabile l'obbligazione tributaria così come risulta definita attraverso l'avviso medesimo; per cui la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso del contribuente comportando l’incontrovertibile riconoscimento della definitività dell’avviso di liquidazione, è idonea alla formazione del giudicato sostanziale sulla pretesa impositiva (art. 2909 c.c.). 4.2.

A nulla vale la circostanza che la stessa abbia dispiegato intervento volontario nel giudizio di appello, dato questo che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, non vale ad inficiare il suddetto giudicato a lei sfavorevole da ciò derivando la infondatezza delle censure avanzate con il proposto ricorso incidentale.

5. In conclusione,il ricorso principale va accolto mentre va rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito , va dichiarata la inammissibilità delle domande proposte da Carmela Rigillo in ragione del giudicato a lei sfavorevole nascente dalla sentenza della CTP di Foggia n. 2455/02/2014.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , dichiara la inammissibilità delle domande proposte da Carmela Rigillo in ragione del giudicato a lei sfavorevole nascente dalla sentenza della CTP di Foggia n. 2455/02/2014. Condanna la Rigillo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida,in favore dell’Ufficio, nella somma di euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma d