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Ordinanza — n. 21441/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding tax authority's appeal validity and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21441/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the tax authority's appeal, ruling that the authority's representative was validly delegated. The taxpayer argued procedural flaws in the tax office's appeal, but the court found the delegation clear from internal records. Consequently, the lower court's decision upholding the tax authority's appeal was quashed and the case remanded.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 10, 11 comma 2 d.lgs. n. 546/1992: In tax litigation, the validity of an appeal by a peripheral office is presumed if the signatory belongs to that office, rendering specific delegation documents unnecessary unless challenged and proven otherwise.

Parole chiave

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tax appeal validity administrative delegation tax authority representation procedural defect remand to second instance rimborso dell'imposta preventiva garanzie in materia fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/92
– Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
546/92 , in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 10 e 11 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 3 del regolamento interno di amministrazione dell'Agenzia delle entrate
per l’anno d’imposta 2004, l'Ufficio riscontrava che la società aveva aderito, per i periodi d’imposta 2003 e 2004, al concordato preventivo fiscale biennale di cui all’art. 33 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23019/2024
–Entrambi i motivi, da valutarsi congiuntamente, oltre che ammissibili, in quanto, diversamente da quanto eccepito in memoria, non opera la preclusione per “doppia conforme” (v., al riguardo, Cass. n. 23019/2024), sono altresìfondati.
Cass. n. 23782/2024
Cass. n. 694/2025
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19240/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro SANNIOLAT S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato Antonella Castrignanò, elettivamente domiciliat a in Roma, Viale Del Cancello 20, presso lo studio dell’avvocato Luigi Pedone; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.49/2016, depositata i l 28 gennaio 2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – A seguito di controllo della dichiarazione dei redditi presentata dalla Sanniolat S.r.l. per l’anno d’imposta 2004, l'Ufficio riscontrava che la società aveva aderito, per i periodi d’imposta 2003 e 2004, al concordato preventivo fiscale biennale di cui all’art. 33 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, assumendo, pertanto, l’obbligo di dichiarare ricavi e reddito non inferiori a quanto previsto secondo i criteri di determinazione di cui al comma 40 del citato decreto.

In sede di controllo, l’Ufficio constatava che la società, con riguardo all’anno 2004, aveva dichiarato ricavi e reddito inferiori a quelli minimi previsti dall'applicazione del concordato preventivo, per cui, con l'atto impositivo n. RD0030101259/2009, procedeva ad accertare maggiori ricavi pari a euro 284.775,00 e un maggior reddito d'impresa di euro 40.701,00, con conseguente maggiore IRES di euro13.43 1,00 e maggiore IVA di euro 11.448,00. Contestualmente veniva irrogata, ex artt. 3, 7, 12 e 17 del d. lgs . 472/1997, la sanzione amministrativa pecuniaria unica di euro20.146,50.

Avverso il suddetto atto impositivo, la Sanniolat S.r.l. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso. L'Ufficio si costituiva in giudizio. Con la sentenza n. 261/03/2010 i giudici di prime cure accoglievano il ricorso per omissione del contraddittorio. 2. –Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello. La contribuente, in sede di controdeduzioni, ribadiva quanto dedotto in primo grado e chiedeva il rigetto dell'appello. La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 49/01/2016, dichiaravainammissibile l'appello proposto dall'Ufficio , confermando l'impugnata decisione. 3.

–L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. La contribuente ha replicato con controricorso, che ha illustrato con memoria. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/92 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente evidenzia che, ai fini della validità dell'atto, ciò che conta è la riferibilità dello stesso all'Ufficio, ossia all'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato, e non al sottoscrittore: sarebbe irrilevante che la persona fisica che lo abbia sottoscritto o abbia delegato la relativa firma sia o meno un dirigente, in quanto la questione relativa all'accesso legittimo alla dirigenza si pone su un piano diverso rispetto a quella concernente la legittimazione alla sottoscrizione degli atti.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/92 (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.). La sentenza impugnata risulterebbe emessa anche in violazione degli artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere i giudici di secondo grado illegittimamente rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello, assumendo irregolarità formali della delega di firma. Nella fattispecie oggetto del presente contenzioso si è in presenza di un’ipotesi di delega di firma, cioè di un atto dispositivo con il quale il direttore dell’Ufficio ha delegato al Capo Ufficio Controlli il potere di firmare gli atti relativi al suo settore.

La mancata specificazione del nome del delegato non costituisce un vizio invalidante della delega di firma, essendo irrilevante l'individuazione della persona fisica delegata, poiché l’atto resta comunque riconducibile all'autorità delegante. Inoltre, trattandosi di delega conferita al responsabile di un'articolazione interna all'Ufficio, è sempre possibile individuare la persona fisica alla quale si intendeva attribuire la delega. Nel caso in esame, comunque, il nominativo del delegato — dott. Antonio Prez ioso, capo dell'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Campobasso all'epoca della sottoscrizione dell'appello de quo — risulta individuato agli atti dell’Ufficio.Infatti la dott.ssa Columbro, con nota n. 18718 del 10 marzo 2011, ha confermato le deleghe conferite dal suo predecessore, dott.

Di Rienzo, con provvedimento n. 5486 del 10 marzo 2010 e, in calce a quest’ultimo provvedimento, figurano le firme "per avvenuta notifica" dei funzionari destinatari delle varie deleghe, tra i quali il dr. Antonio Prezioso in qualità di Capo Ufficio Controlli. Parimenti sarebbe irrilevante la mancata indicazione della durata della delega. 1.1. –Entrambi i motivi, da valutarsi congiuntamente, oltre che ammissibili, in quanto, diversamente da quanto eccepito in memoria, non opera la preclusione per “doppia conforme” (v., al riguardo, Cass. n. 23019/2024), sono altresìfondati.

La rappresentanza processuale dell'articolazione periferica dell'Agenzia delle entrate si concentra sul capo di essa ed anche, a termini dell'art. 3 del regolamento interno di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, sul semplice preposto all'ufficio legale (in favore del quale è da ritenersi operativa unadelega generale); perciò, ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo, è sufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma di taluna delle suddette posizioni al soggetto che sottoscrive l'atto exartt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, a prescindere dalla sua qualifica dirigenziale, con la conseguenza che, agli effetti della validità, è irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, di cui a Corte cost. n. 37 del 2015(Cass. 23782/2024).

Inoltre, ha aggiunto questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega,salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza(Cass.694/2025). Nel caso di specie, l' A genzia delle entrate ha fornito la prova dell'esistenza della delega e la stessa risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità (il nominativo del delegato — dott.

Antonio Prezioso, capo dell'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Campobasso all'epoca della sottoscrizione dell'appello de quo —risulta individuato agli atti dell’Ufficio). 2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di second