Cassation court dismisses appeal against tax court order for omitting to rule on litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against a tax court order that declared no proceedings necessary due to a subsequent payment of litigation costs. The appellant argued the lower court violated procedural rules by failing to explicitly rule on the request for cost allocation despite the payment. The court found the lower court's omission of any decision on the costs constituted a procedural defect requiring a new ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 15 D.Lgs. 546/1992: A court order declaring no proceedings necessary must still address specific requests for cost allocation to avoid a violation of the duty to decide.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21809/2023 R.G. proposto da FONTANELLA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- CONTRO A.M.A. - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di PRIMOGRADO di Roma, n. 3581/2023 depositata i l 31/10/2023 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN.
FATTI DI CAUSA 1. Luigi Fontanella ricorre, in proprio, quale procuratore antistatario di Romina Carta, avverso l’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che, pronunciando in sede di ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio n. 10363/2019, passata in giudicato, in ordine al pagamento delle spese di lite, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuto pagamento da parte di AMA s.p.a, nel corso del giudizio di ottemperanza.
2. AMA - Azienda Municipale Ambiente - s.p.a. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Luigi Fontanella formula un unico motivo di ricorso.
2. Con la doglianza fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d. lgs. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle spese di lite formulata in sede di ottemperanza. Ricorda di avere agito in ottemperanza, dopo avere notificato alla parte soccombente atto di diffida e messa in mora, con invito a provvedere nel termine di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale proponeva ricorso avanti alla C.T.R. di Roma, in data 31 ottobre 2022.
AMA s.p.a. si costituiva in giudizio adducendo di avere adempiuto, successivamente alla proposizione del ricorso in ottemperanza. Il ricorrente, con memorie illustrative aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla domanda di condanna al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in forza della soccombenza virtuale di AMA s.p.a.. Ciononostante, la Corte tributaria, dichiarando ‘non doversi procedere, ometteva qualsivoglia statuizione.
3. Il motivo è fondato.
4. Dal ricorso in ottemperanza si trae l’espressa richiesta di liquidazione delle spese di lite per detto giudizio, richiesta reiterata con le memorie illustrative (allegate al presente ricorso).
5. La decisione qui impugnata si limita a prendere atto dell’intervenuto pagamento della somma liquidata dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio n. 10363/2019, a titolo di spese di lite in favore del procuratore antistatario, in data successiva alla proposizione del ricorso in ottemperanza, e su questa base dichiara in dispositivo ‘non doversi provvedere’, omettendo qualsivoglia statuizione sulle spese di lite, peraltro non ricavabile, neppure per implicito, dalla decisione, così realizzando il vizio di omessa pronuncia, qui invocato.
6. L’ordinanza deve essere, dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di