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Ordinanza — n. 21430/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to administrative withdrawal of the lawsuit under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21430/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the tax agency formally withdrew the lawsuit. The administrative body had previously lost at the regional commission level but voluntarily abandoned the case before the final ruling. Consequently, the court ruled that the litigation proceedings were terminated without further examination of the tax dispute merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: A formal withdrawal by the administrative party extinguishes the litigation without requiring the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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administrative withdrawal extinguishment of proceedings tax appeal procedural termination Cassation appeal reddito da attività lucrativa dipendente regime fiscale comune delle imprese dipendenza dall'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali(Cass.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
art. 390 c.p
Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali(Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10140/2020
390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali(Cass. n. 10140/2020).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10399/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro IMMOBILIARE INDIPENDENZA DI PATRIZIA VIARENGO C SAS; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.1077/2015, depositata i l 20 ottobre 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA 1. –Con istanza ex art. 37 - bis , comma 8, d .P.R. n. 600/73, la Immobiliare Indipendenza di Patrizia Viarengo C. S.a.s. chiedeva alla Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle entrate la disapplicazione, in relazione all’anno d’imposta 2011, delle disposizioni contenute nell’art. 30 della l.n. 724/1994, evidenziando l’impossibilità oggettiva di conseguire ricavi, incrementi di rimanenze e proventi nella misura minima prevista. Con nota del 24 settembre 2012, prot. n . 2012/523224, l’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza.

Avverso il provvedimento, la società proponeva ricorso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino. L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio. La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 176/14/13, depositata in data 23 settembre 2013, accoglieva il ricorso. 2. –Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello. La società non si costituiva in giudizio. La Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza n. 1077/38/15 depositata in data 20 ottobre 2015, respingeva l’appello. 3.

–L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La contribuente non ha svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In via preliminare va esaminata la questione assorbente relativa alla dichiarazione di rinuncia al ricorso , depositata dall'amministrazione. Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali(Cass. n. 10140/2020).

Va dunquedichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità . 2. - Le spese di lite sono irripetibili . P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità;le spese non sono ripetibili. Così deciso in Roma, nella camera di c