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Ordinanza — n. 21425/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax penalty due to insufficient appellate court reasoning and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21425/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially accepted the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to uphold VAT penalties. The court found the appellate judgment lacked sufficient reasoning, merely adhering to the first-instance ruling without addressing the specific grounds for rejection. Consequently, the decision was quashed and remanded to the second-instance tax court for a proper review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The appellate court must provide explicit reasoning for confirming a first-instance decision; a mere adherence without analysis violates the constitutional minimum of motivation and procedural guarantees.

Parole chiave

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insufficient motivation appellate review tax penalty procedural violation remand to second instance constitutional minimum VAT compliance rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 111 Cost.
Art. 101 c.p.c.
Art. 156, comma 2 c.p.c.
Art. 24 e 111 Cost.
Art. 17, 31, 39 e 59 d.lgs. n. 546/92
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 17, 18, 21 della sesta direttiva CEE 77/388
Art. 17, 19, 21, 23 e 25 d.P.R. n. 633/1972
Art. 47 e 51 d.l. 30.08.1993 n. 331
633/1972, art. 47 e 51 d.l. 30.08.1993 n. 331 conv.
Art. 3 e 6 d.lgs. n. 472/1997
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 6, comma 9 bis, d.lgs. n. 471/1997
472/1997; art. 6, comma 9 bis, d.lgs. n. 471/1997, in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20721/2018
Cass. n. 20883/2019
Cass. n. 28139 del 2018
Cass. n. 28139 del 2018).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9972/2016 R.G. proposto da FALLIMENTO AGRINVEST S.R.L., in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall’avv. Samuele Donatelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giovanni Battista Conte in Roma, in via Ennio Quirino Visconti n. 99; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione s taccata di Taranto, n. 585/2015 depositata il 17marzo 2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – L'avviso di rettifica per cui è causa scaturisce dal processo verbale di constatazione redatto in data 27 ottobre 1995 dalla Guardia di Finanza - Brigata di Castellaneta - nei confronti della Agrinvest S.r.l.Dall'avviso in questione, emesso dall'ex Ufficio IVA di Taranto, si evince che la predetta società, nell'anno di imposta 1993, si era resa responsabile delle seguenti violazioni: -omessa annotazione sui registri di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633/72 di una fattura relativa a prestazioni di servizi imponibili intracomunitari.

Sanzione applicata: art. 54, comma 1, d.l. n. 331/93, convertito dalla l.n. 427/93; -registrazione di n. 3 fatture di acquisto con indicazioni incomplete relative ad elementi oggettivi dell'operazione imponibile. Norma violata: art. 25, comma 2, d.P.R. n. 633/72, sanzionata dall'art. 47 dello stesso decreto; -dichiarazione con indicazioni inesatte. Norma violata: art. 28, comma 1, d.P.R. n. 633/72, sanzionata dall’art. 43, comma 3, dello stesso decreto; -presentazione con dati inesatti dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, secondo le disposizioni dell'art. 6 d.l . n. 16/1993, convertito dalla l. n. 75/1993.

Sanzione comminata dall'art. 45, comma 3, d.P.R. n. 633/72. Il suddetto avviso di rettifica veniva impugnato dalla società con ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Taranto. Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Taranto, con la sentenza n. 389/7/09depositata in data 3 agosto 2009, in parziale accoglimento del ricorso,dichiarava dovute le sanzioni "ai sensi della normativa ora vigente ed applicabile ai fatti contestati" e compensava le spese di lite tra le parti. 2. –Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto appello.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 585/28/15, depositata in data 17marzo 2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, ha rigettato l’appello, confermando la sentenza impugnata. 3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a seimotivi. L’Agenzia delle entratesi è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per la sussistenza sia di una apparente motivazione e sia per la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992,nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. , in relazione al l 'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c. per la radicale "inesistenza della motivazione". Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, 37, d.lgs. n. 546/1992; e artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di motivazione della sentenza. 1.1.

–I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. Il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. n. 20721/2018).

La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentreva cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019;

Cass. n. 28139 del 2018). Nel caso di specie, si è dinanzi a una motivazione del tutto apparente, lesiva del “minimo costituzionale”, che si limita ad aderire acriticamente alla pronuncia di prime cure, senza dar conto delle ragioni poste alla base del rigetto dei motivi di impugnazione ( "Nel merito i rilievi mossi alla sentenza sono destituiti di fondamento perché i primi giudici hanno spiegato, chiaramente, le ragioni per le quali l’avviso opposto deve ritenersi legittimo anche in relazione all’irrogazione delle sanzioni”). 2. – L’accoglimento dei primi tre motivi determina l'assorbimento dei restanti (con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo : violazione del principio del contraddittorio e, in particolare, degli artt. 101 e 156, comma 2, c.p.c. nonché ex artt. 24 e 111 C o st, e degli artt. 17, 31, 39 e 59 d.lgs. n. 546/92 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 21 della sesta direttiva CEE 77/388 come succ.mod., artt. 17, 19, 21, 23 e 25 d.P.R. n. 633/1972, art. 47 e 51 d.l. 30.08.1993 n. 331 conv. mod. nella 1. 29.10.1992 n. 427; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sulla indetraibilità dell'IVA nell'ipotesi di inversione contabile derivante da un errore formale di registrazione della fattura. Con il sesto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 d.lgs. n. 472/1997; art. 6, comma 9 bis, d.lgs. n. 471/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sulla erronea applicazione dello ius superveniens; rilevanza dell'errore formale ai fini della non irrogazionedella sanzione amministrativa tributaria). 3.

–In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo , al secondo e al terzomotivo, assorbiti i restanti, con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione. P.Q.M La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, sezione staccata