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Ordinanza — n. 21411/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court's lump-sum litigation cost award due to failure to distinguish costs by trial stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21411/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court granted the appeal filed by Stefano Zucchi against a Second Instance Tax Court judgment that awarded a single lump sum for litigation costs. Zucchi argued that the lower court violated administrative regulations by failing to distinguish costs according to specific trial stages and degrees. The Court ruled that the lower court's approach prevented proper verification of calculation criteria and ordered the case remitted for a corrected cost assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55; In litigation costs, the judge must liquidate expenses and fees distinctly for each degree of the trial to allow parties to verify calculation criteria and ensure compliance with statutory parameters.

Parole chiave

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litigation costs tax court procedure judicial fees administrative regulations remand for retrial cost calculation trial stages accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Con la doglianza fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, e delle tabelle dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art.
Art. 15 d. lgs. 546 del 1990
55, e delle tabelle dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 d. lgs. 546 del 1990.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, 30/09/2016, n. 19623
(Cass. Sez. 6, 30/09/2016, n. 19623).
Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482
55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle” (Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482; cfr.
Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306
anche Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306,In tema di spese processuali, in applicazione ai sensi del previgente d.m.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24945/2022 R.G. proposto da ZUCCHI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- CONTRO REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore; -intimata- avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n.4127/2022 depositata i l 27/09/2022 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN.

FATTI DI CAUSA 1. Stefano Zucchi ricorre avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, in accoglimento dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Roma di annullamento di cartelle esattoriali, relative ad imposta di bollo, per l’importo complessivo di euro 1659,19, con compensazione delle spese di lite, ha liquidato le spese di lite dell’intero giudizio in euro 800,00 da distrarsi in favore dell’avv.to Gianluca Fontanella dichiaratosi antistatario.

2. La Regione Lazio è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Parte ricorrente formula un unico motivo di ricorso.

2. Con la doglianza fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, e delle tabelle dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 d. lgs. 546 del 1990. Osserva che il giudice di appello, nel liquidare in forma omnicomprensiva le spese del giudizio, ha omesso la distinzione sia per gradi che per fasi, ciò impedendo la verifica della correttezza e legittimità della liquidazione, anche avuto riguardo alla violazione dei parametri minimi stabiliti dal d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 37 del 2018.

3. Il motivo è fondato.

4. Deve, infatti, ricordarsi che “In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese. (Cass. Sez. 6, 30/09/2016, n. 19623). D’altro canto “la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle” (Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482; cfr. anche Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306,In tema di spese processuali, in applicazione ai sensi del previgente d.m. 20 luglio 2012, n. 140).

5. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado , con la sentenza qui impugnata, non attenendosi a detti principi, si è limitata a liquidare la somma complessiva di euro 800,00 per il doppio grado di giudizio.

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese di lite di q