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Ordinanza — n. 21409/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against legal fee order for failing to apply minimum tariffs and phase distinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21409/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appellant's appeal against a second-instance tax court order regarding litigation costs. The appellant argued the lower court violated minimum fee tariffs and failed to distinguish costs by judicial phase. The court agreed, ruling that minimum tariffs are mandatory and fees must be calculated per phase to ensure correctness.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55; Art. 15 d.lgs. 546/1990: In the absence of a specific agreement between the parties, the judge cannot set legal fees below the minimum values established by the relevant decree, as these values are mandatory, and the liquidation must be performed for each phase of the proceedings to allow for verification of the parameters used.

Parole chiave

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legal fees liquidation minimum tariff values mandatory parameters judicial phases distinction litigation costs appeal tax court procedure professional compensation tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Con la doglianza fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, e delle tabelle dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art.
Art. 15 d.lgs. 546 del 1990
55, e delle tabelle dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 d.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815
37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (da ultimo ex multis: Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815).
Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482
55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle” (Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482; cfr.
Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306
anche Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306, in tema di spese processuali, in applicazione ai sensi del previgente d.m.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23133/2022 R.G. proposto da FELLI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- CONTRO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore; -intimata- avverso SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO n. 3006/2022 depositata i l 25/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN.

FATTI DI CAUSA 1. Giancarlo Felli ricorre avverso l’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, pronunciando in sede di ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in ordine al pagamento delle spese di lite, dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto adempimento da parte della Camera di Commercio di Roma, ha liquidato le spese di lite del giudizio di ottemperanza in euro 200,00 oltre ad accessori previsti per legge, in favore dell’avv.to Gianluca Fontanella dichiaratosi antistatario.

2. La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Roma è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Parte ricorrente formula un unico motivo di ricorso.

2. Con la doglianza fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, e delle tabelle dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 d. lgs. 546 del 1990. Osserva che il giudice di appello, nel liquidare in forma omnicomprensiva le grado del giudizio, ha, da un lato, violato i minimi tariffari, stabiliti dal d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 37 del 2018 stabiliti dal d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 37 del 2018, avuto riguardo al valore della controversia, dall’altro, omesso la distinzione per fasi, ciò impedendo la verifica della correttezza e legittimità della liquidazione.

3. Il motivo è fondato.

4. Secondo questa Corte, infatti, “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (da ultimo ex multis: Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815).

5. Deve, inoltre, ricordarsi che “la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle” (Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482; cfr. anche Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306, in tema di spese processuali, in applicazione ai sensi del previgente d.m. 20 luglio 2012, n. 140).

6. Il giudice dell’ottemperanza, in questo caso, ha liquidato -senza distinguere per fasi- la somma complessiva di euro 200,00, che avuto riguardo al valore della controversia, pari ad euro 218,86 appare inferiore ai minimi inderogabili di cui al di cui al d.m. 8 marzo 2018 n. 37, applicabile nel caso di specie, pari ad euro 290,00, così determinati: fase di studio, euro 85,00; fase introduttiva euro 50,00; fase di trattazione, euro 70,00; fase di decisione euro 85,00.

7. L’accoglimento del motivo comporta la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spes