Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21399/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when landowner self-corrects tax assessment, extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21399/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the landowner voluntarily corrected the cadastral assessment before the final judgment. The Consorzio had filed an appeal against a rectification notice, but the Agency of Revenue subsequently self-corrected the matter in an act of self-help. The court ruled that this voluntary correction eliminated the parties' interest in concluding the litigation, thereby terminating the proceedings without a substantive ruling on the tax claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The judicial process is extinguished by cessation of the subject matter of the dispute when one party voluntarily resolves the controversy, rendering the litigation interest nonexistent.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere autotutela rettifica estinzione giudizio contributo unificato impugnazione avviso rettifica interesse processuale cassazione senza rinvio azione di rettifica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Va, infine, osservato che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167
(Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167, Rv.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15497/2020 R.G. proposto da CONSORZIO BONIFICA PIANURA FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARULLO GIUDITTA (CRLGTT82D45A944O; giuditta.carullo@ordineavvocatibopec.it); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA n. 1863/2019depositata il 15/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza n. 1863/13/2019 resa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in data 15.10.2019, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica relativo al classamento catastale dell’impianto di Vigheldo sito nel Comune di Copparo (Ferrara) e identificato al fg. 32, part. 110, sub 1.

2. L’ Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

3. Il Consorzio ha depositato memoria in data in data 26.2.2025 e, nel dare atto della rettifica, in via di autotutela , del la categoria e della rendita catastale dell’impianto oggetto del giudizio in accoglimento delle istanze presentate da esso esponente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Osserva il Collegio che, sulla scorta di quanto dedotto e richiesto dal Consorzio di Bonifica di Ferrara, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Va precisato che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materiadel contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. (Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167, Rv. 657307 -01) 3. In conclusione va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e cassata senza rinvio l’impugnata sentenza, con compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio.

4. Va, infine, osservato che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tribu