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Ordinanza — n. 21344/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late appeal due to recipient's fault in wrong address, invalidating procedural timeline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21344/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the lower court's decision that had accepted a late appeal against a tax notice. The taxpayer argued the appeal was inadmissible because it was served at the wrong address, but the lower court ruled the agency's prompt re-notification saved the deadline. The court found the lower court erred in procedure because the taxpayer had explicitly elected a different domicile in the initial litigation power of attorney, making the agency's failure to verify the address its own fault.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: When a party fails to serve an appeal at the domicile expressly elected in the litigation power of attorney, the delay is attributable to the serving authority, rendering the appeal inadmissible and requiring the quashing of the judgment that accepted it.

Parole chiave

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late appeal inadmissibility domicile election error tax collection notice error in procedure quashing of judgment service of process rules procedural timeline notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 ultimo periodo, c.p.c.
Sicché, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3 ultimo periodo, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito, stante l’inammissibilità dell’appello.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34272/2023
Cass. n. 8983/2023
Tale orientamento presuppone, dunque,che la notifica non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante(si veda, altresì, Cass. n. 8983/2023, Rv.
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Ordinanza — n. 13895/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal regarding late document submission, ruling ordinary postal rules apply to direct payment order notifications.
Sentenza — n. 18949/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding tax collection notice validity and procedural deadlines. The court rejects arguments about notification defects and statute of limitations. The decision upholds the lower court's ruling on tax collection procedures. The court clarifies that specific procedural rules do not apply to registration tax collection. The judgment confirms the validity of the collection notice despite formal irregularities. The court emphasizes the distinction between liquidation and collection deadlines. The ruling maintains the principle of legal certainty in tax enforcement. The decision affirms the lower court's interpretation of relevant tax laws. The court rejects the claim based on established legal precedents. The judgment concludes that the tax authority acted within its powers.
Ordinanza — n. 10709/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal due to automatic statutory annulment of tax debt titles creating lack of interest.
Ordinanza — n. 16709/2025 — snciv
Cassation court annuls tax notice for late notification nullity not cured by private courier delivery.
Ordinanza Interlocutoria — n. 312/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed due to null notification; case remanded for proper service to the taxpayer's appointed counsel.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13119/2022R.G. proposto da ARCELLA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Roma, via di Casal Selce n. 441/A, presso lo studio dell’avv. Paolo Amoroso, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Oggetto:Appello tardivo – Inammissibilità –Conseguenze. -controricorrente - avverso la sentenza della C.T.R. di Roma, n. 5104/2021, depositata il 12.11.2021 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15.4 . 2025 dal ConsigliereCecilia Bernardo; RITENUTO CHE: Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Roma, Arcella Francesca impugnava l ’ atto con cui l’agente della riscossione le aveva intimato il pagamento della cartella esattoriale, relativa adIrpef e addizionali non adempiute per l’anno di imposta 2011.

La contribuente eccepiva la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta. In primo grado, l’impugnazione veniva accolta, poiché l’Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo contestata l’ attività riferita all’agente della riscossione, che invece non si costituiva e, quindi, non dava prova della tempestiva e regolare notifica della cartella presupposta. Proponeva appello l’agente della riscossione, producendo la prova della notifica della cartella di pagamento, che risultava ricevuta dal portiere dello stabile.

Si costituiva la contribuente, eccependo l’inammissibilità dell’appello poiché tardivamente notificato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La C.t.r. rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello, poiché, sebbene la prima notificazione non fosse andata a buon fine in quanto effettuata presso lo studio precedente del difensore, il notificante si era immediatamente riattivato, notificando l’atto via pec entro 20 giorni dalla notizia dell’esito della prima notifica. Nel merito, la C.t.r. accoglieva l’appello, ritenendo che, attesa la consegna del plico al portiere dello stabile, la notificazione della cartella di pagamento era valida e si era perfezionata nella data indicata nell’avviso di ricevimento dallo stesso sottoscritto, trovando applicazione, in caso di notifica eseguita direttamente dall’ufficio finanziario, le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1992.

Di conseguenza,era inammissibile il ricorso avverso la successiva intimazione, poiché doveva essere impugnato nei termini di legge l’atto presupposto, ritualmente notificato. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la contribuente, sulla basedi un solo motivo . Resisteva l ’Agenzia delle entrate con controricorso, al quale replicava la contribuente con memoria. Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 20.6.2024, veniva ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate - riscossione, che resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE: 1.Con l’ unico motivo di doglianza , Arcella Francesca deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bisdel d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., avendo la C.t.r. errato nel ritenere valida e tempestiva la notifica dell’atto di appello, sotto un duplice profilo.In primo luogo, la notifica dell’atto di appello, essendo intervenuta dopo l’1 luglio 2019, avrebbe dovuto essere fatta esclusivamente via pec, a seguito della modifica intervenuta con il d.l. n. 119 del 2018 e l’introduzione del processo tributario telematico.

In secondo luogo, la notifica sarebbe stata effettuata presso un domicilio fisico mai eletto in atti, né nella procura né nel ricorso introduttivo, poiché era stato eletto un domicilio in Afragola, indicato anche nella sentenza di primo grado; mentre, nel ricorso introduttivo sarebbestato espressamente indicato l’indirizzo pec dal difensore. Deduce, altresì, che l a giurisprudenza del 2008 richiamata dalla sentenza impugnata sarebbe inattuale rispetto alla normativa vigente e, comunque, riferita all’ipotesi del mancato reperimento del destinatario nel luogo indicato nell’elezione di domicilio, escludendo la scusabilità del ritardo in ipotesi di erronee indicazioni contenute nell’atto consegnato dall’istante per la notificazione.

2. Nel controricorso, l’Agenzia delle entrate eccepisce la nullità della notifica del ricorso, poiché effettuata ad indirizzi pec diversi da quelli previsti. Deduce, nel merito, l’infondatezza del motivo di censura, attesa la validità della notifica dell’atto di appello.Analoghe difese sono contenute nel controricorso dell’Agenzie delle entrate – Riscossione.

3. Con ordinanza interlocutoria del 20.6.2024, veniva assegnato alla ricorrente termine per rinnovare la notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate - Riscossione, che, tuttavia, rimaneva comunque intimata.

4. Passando all’esame dell’unico motivo di doglianza, questo è fondato e va accolto. Con riferimento all’ipotesi del mancato perfezionamento dell’atto di impugnazione, la Suprema Corte ha affermato che, se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.

Tale principio è stato affermato in una fattispecie in cui la prima notificazione non si era perfezionata a causa dell'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante, in quanto alla data della notificazione lo studio indicato sull'avviso degli avvocati risultava ancora ubicato al precedente indirizzo (Cass. n. 6547/2008, Rv. 60272601; conf. Cass. n. 23876/2022, Rv. 66578901). Successivamente, questa Corte ha precisato che, ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio -che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice -ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare (Cass. n. 34272/2023, Rv. 66982201).

Tale orientamento presuppone, dunque,che la notifica non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante(si veda, altresì, Cass. n. 8983/2023, Rv. 66724201, in cui si fa riferimento ai concetti di caso fortuito e forza maggiore). Solo in presenza di tali cause, il notificante può evitare di incorrere in decadenza, anche se la seconda notificazione, tempestivamente avviata, si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.

5. Nel caso in esame, tuttavia, non può trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale sopra esaminato, e richiamato dalla sentenza impugnata, poiché il comportamento del notificante non può dirsi esente da colpa, avendo egli notificato l’atto di appello in Napoli, via Secondigliano n. 253, indirizzo completamente diverso dal domicilio eletto negli atti. Ed infatti, dalla procura alle liti rilasciata da Arcella Francesca all’avv. Anna Grimaldi per la proposizione del giudizio di primo grado (depositata nella presente sede e direttamente consultabile vertendosi nell’ambito di un error in procedendo), la predetta ricorrente aveva eletto espressamente domicilio in Afragola (NA), piazza E. Gianturco n.

10. Ha errato, pertanto, la C.t.r. a ritenere non imputabile all’Agenzia delle entrate appellante la causa della mancata notifica dell’atto di appello. Ed infatti, a nulla rileva che l’indirizzo in cui è stata effettuata la prima notifica coincidesse con quello del precedente studio professionale del difensore della contribuente appellata, né rileva che, appreso l’esito negativo della prima notifica, l’appellante si sia tempestivamente attivato per rinnovare il procedimento notificatorio. Del resto, il notifica nte ben avrebbe potuto evitare tale esito negativo, ove avesse diligentemente verificato l’elezione di domicilio della parte appellata, contenuta nella procura alle liti del giudizio di primo grado.

6. Sussiste, pertanto, il lamentato error in procedendo. Sicché, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3 ultimo periodo, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito, stante l’inammissibilità dell’appello. Atteso l’esito della decisione, possono essere compensate le spese dei gradi di merito, mentre le amministrazioni vanno condannate in solido al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

Rilevato che risulta no soccombent i part i ammess e alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e Compensa tra le parti le spese di lite relative ai gradi di merito e condanna in solido le controricorrent i Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - riscossione al pagamento , in favore d ella parte ricorrente, delle spese del giud