Court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to settlement between parties regarding cadastral classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished because the plaintiff reached an agreement with the tax agency regarding the cadastral classification. The plaintiff requested the dismissal of the contested sentence and the termination of the dispute with cost compensation. Consequently, the Court ruled that the proceedings must end without further review due to the parties' settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater DPR 115/2002; Art. 366 c.p.c.: When parties reach an agreement resolving the dispute, the court must declare the extinction of the proceedings, terminating all prior judgments and exempting the losing party from the unified contribution fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15494/2020 R.G. proposto da CONSORZIO BONIFICA PIANURA FERRARAdomiciliato in ROMA PIAZZA CAVOURpresso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CARULLO GIUDITTA (CRLGTT82D45A944O); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1861/2019 depositata il 15/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio di BonificaPianura di Ferrara ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza n. 1861/13/2019 resa dalla CTR dell’Emilia - Romagna in data 15.10.2019, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica relativo al classamento catastale dell’impianto di Ceccata sito nel Comune di Copparo(Ferrara) e identificato al fg. 15, part. 32, sub 1.
2. L’ Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
3. Il Consorzio ha depositato memoria in datain data 26.2.2025 e, nel dare atto dell’intervenuto accordo con l’ufficio, avente ad oggetto la categoria catastale de qua,ha chiesto dichiarare cessata materia del contendere nel giudizio con compensazione delle spese del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Osserva il Collegio che, sulla scorta di quanto dedotto e richiesto dal Consorzio di Bonifica di Ferrara, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Va precisato che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materiadel contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. (Cass. Sez. 6, 19/02/2020, n. 4167, Rv. 657307 -01) 3. In conclusione va dichiara ta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e cassata senza rinvio l’impugnata sentenza, con compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio.
4. Va, infine, osservato che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di dichiarazione di estinzione del giudizio,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione dellamateria del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione