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Sentenza — n. 21296/2025 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 21296/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21296/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22573/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro CAMPOLATTANO ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Antonini e Irene Pellecchia in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania n. 770/2019,depositata il 29 gennaio 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20marzo 2025 dal consigliere dott.

Regesto Legislator

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art. 118 disp. att. c.p, art. 102 c.p, artt. 1 d.lgs. n. 546/1992, art. 1 d.lgs. n. 546/1992, art. 295 c.p, art. 297 c.p; Sentenza — n. 21296/2025 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza impugnata per motivazione apodittica ed apparente; violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132, R.G. N.22573/2019 Cons. est. Valentino Lenoci comma 2, num. 4), c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza della C.T.R. sarebbe priva di reale ed effettiva motivazione, essendosi limitata a richiamare la sentenza della C.T.R.

Parole chiave

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complicità in sottrazione d'imposta difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione inchiesta per frode fiscale imposta sul capitale posizione dirigente in materia di doppia imposizione sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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art. 118 disp. att. c.p
e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.
art. 102 c.p
546/1992 e dell’art. 102 c.p.c., in materia di litisconsorzio necessario, in relazione all’art.
artt. 1 d.lgs. n. 546/1992
Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione del combinato disposto degli artt. 1 d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c., in relazione all’art.
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
“Gruppo Barletta”, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 d.lgs. n. 546/1992 e 295 R.G.
art. 295 c.p
art. 297 c.p
(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.
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Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22573/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro CAMPOLATTANO ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Antonini e Irene Pellecchia in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania n. 770/2019,depositata il 29 gennaio 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20marzo 2025 dal consigliere dott.

Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO– IRPEF 2007. R.G. N.22573/2019 Cons. est. Valentino Lenoci viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l’acquisizione del fascicolo di merito per verificare se sia presente l’attestazione formale del passaggio in giudicato della sentenza penale indicata nel controricorsoovvero, in subordine, per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso; FATTI DI CAUSA 1.All’esito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta emetteva, nei confronti di Campolattano Antonio, avviso di accertamento n. TF7010603165/2014, notificato il 14ottobre 2014, con il quale rettificava il reddito dichiarato dallo stesso Campolattanoper l’anno d’imposta 2007, richiedendo una maggiore IRPEF di € 307.750,00 e maggiori addizionali di € 15.857,00, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa di € 388.328,40.

Il maggior reddito in questione era stato imputato al contribuente ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) e derivava, secondo gli assunti dell’Ufficio, dall’asserita partecipazione dello stesso, in qualità di socio di fatto, nelle società di capitali olandesi Tonard Investments B.V. e Krakom Advies B.V. (nelle quali, secondo gli assunti dell’Ufficio, il contribuente aveva una partecipazione del 20%), ritenute frutto di esterovestizione e fittiziamente residenti nei Paesi Bassi.

2. Avverso l’avviso di accertamento n. TF7010603165/2014 Campolattano Antonio proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la quale, con sentenza n. 4632/2015, depositata il 29 giugno 2015, lo R.G. N.22573/2019 Cons. est. Valentino Lenoci accoglieva, ritenendo non sussistente la partecipazione societaria ipotizzata dall’Ufficio nelle società di fatto suindicate.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 770/2019, depositata il 29gennaio 2019, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi (ricorso notificato il 25 luglio2019). Campolattano Antonioresiste con controricorso.

5. Con decreto del 16 dicembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 20 marzo 2025. Il controricorrente ha depositato memoria. All’udienza suddetta sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’acquisizione del fascicolo processuale di merito, per verificare se sia presente l’attestazione formale del passaggio in giudicato della sentenza penale indicata dal controricorrente, ovvero, in subordine, la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza impugnata per motivazione apodittica ed apparente; violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132, R.G. N.22573/2019 Cons. est. Valentino Lenoci comma 2, num. 4), c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza della C.T.R. sarebbe priva di reale ed effettiva motivazione, essendosi limitata a richiamare la sentenza della C.T.R.

Campania n. 5981/2016 del 23 giugno 2016, escludendo, senza indicare le basi e gli elementi di tale esclusione (a fronte della indiscutibile esistenza di plurimi elementi in senso contrario all’esclusione, come descritti nei P.V.C. redatti dalla G.d.F. nonché negli avvisi di accertamento) l’esistenza di una società di fatto, e negando quindi l’applicazione delle presunzioni di legge. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza per violazione degli artt. 14, 60 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 102 c.p.c., in materia di litisconsorzio necessario, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Sostiene, in particolare, l’Ufficio ricorrente che, vertendosi in tema di avviso di accertamento di redditi riferibili a società di fatto ed imputati per trasparenza direttamente ai soci, il relativo giudizio avrebbe dovuto svolgersi unitamente agli altri soci ed alle società di fatto, unico essendo il presupposto impositivo. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione del combinato disposto degli artt. 1 d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, l’ente impositore che, proprio perché erano pendenti numero controversie connesse per la vicenda inerente al c.d.

“Gruppo Barletta”, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 d.lgs. n. 546/1992 e 295 R.G. N.22573/2019 Cons. est. Valentino Lenoci c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributario nei confronti delle società Tonard Investments B.V., Tonard Finance B.V. e Krakom Advies B.V. un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano. 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. della Campania aveva ritenuto non provatel’esistenza delle società di fatto Tonard Investments B.V. e Krakom Advies B.V., delle quali il Campolattanosarebbe stato socio di fatto del 20% per l’anno d’imposta 2007, e la partecipazione dello stesso Campolattano nelle predette società di fatto, esistendo al contrario specifici elementi probatori riguardanti invece l’esistenza di tali società di fatto e la partecipazione in esse del Campolattano, quali si evincevano dagli avvisi di accertamento già emessi nei confronti delle suddette società.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. ll primo motivo è infondato. E’ noto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di mancanza di motivazione, o di motivazione apparente della sentenza, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro R.G. N.22573/2019 Cons. est. Valentino Lenoci disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre, Cass. 15 novembre 2022, n. 33649;

Cass. 7 aprile 2017, n. 9105). In particolare, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618). Nella fattispecie in esame, la Corte regionale ha, sia pur succintamente, dato conto delle ragioni poste a fondamento della sua decisione, ritenendo non provata la qualità di socio del Campolattano delle società di fatto olandesi, sulla base di quanto già affermato da altra sentenza della C.T.R. della Campania, riguardante la medesima vicenda societaria, e tenuto conto del fatto che non vi era prova dell’affectio societatis in capo al Campolattano , né vi era prova di un conferimento di beni o servizi, né della distribuzione di utili.

La sentenza impugnata quindi, appare adeguatamente motivata, in merito all’esclusione della qualità di socio di fatto di Campolattano Antonio. 2.2. Anche il secondo motivo è infondato R.G. N.22573/2019 Cons. est. Valentino Lenoci Nel caso di specie il ricorrente contesta essenzialmente la propria qualità di socio di fatto, e la stessa esistenza di una società di fatto. Orbene, la sussistenza del litisconsorzio impone l’integrazione del contraddittorio quando sia ritenuta operante una società di fatto e si dibatta del reddito di partecipazione conseguito dal socio, anche occulto.

Nel caso di specie, però, oggetto di controversia è la stessa sussistenza di una società di fatto, o comunque la partecipazione in essa del contribuente, elementi che sono stati esclusisia dal giudice del primo che dal giudice del secondo grado. Va rilevato, inoltre, che, «nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o prima facieinfondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU» (Cass. 3 febbraio 2021, n. 18890).

Principio che trova senz’altro applicazione nel caso di specie, in cui l’illegittimità dell’avviso di accertamento si fonda R.G. N.22573/2019 Cons. est. Valentino Lenoci sull’esclusione “a monte” della sussistenza della partecipazione societaria attribuita al Campolattano. Del resto questa Corte regolatrice non ha mancato di statuire che «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facieinfondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (Cass. 10 maggio 2018, n. 11287).

Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto. 2.3. Il terzo motivo è anch’esso infondato. In materia, questa Corte regolatrice ha avuto condivisibilmente occasione di chiarire che «in tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa R.G.

N.22573/2019 Cons. est. Valentino Lenoci impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata -che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processonell'esercizio del suo potere discrezionale» (Cass. 17 novembre 2021, n. 34966). Inoltre, già le Sezioni Unite avevano statuito che «in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.», (Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763).

Pertanto, la C.T.R. non era tenuta a sospendere il giudizio e, nell'esercizio della sua discrezionalità valutativa, ha legittimamente ritenuto di non disporre la sospensione. 2.4. Il quarto motivo, infine, è inammissibile. La ricorrente, infatti, attraverso la censura riguardante una presunta violazione degli artt. 2247, 2727, 2729 e 2697 c.c., in materia di prove e presunzioni, contesta, in realtà, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., circa l’esclusione della R.G. N.22573/2019 Cons. est. Valentino Lenoci partecipazione del Campolattanoalle asserite società di fatto di diritto olandese oggetto di accertamento.

Non a caso, nel motivo in questione l’Ufficio riporta una serie di stralci dell’avviso di accertamento, e censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato, sulla base delle circostanze di fatti e divalide presunzioni, l’esistenza di società di fatto, ed il ruolo di socio del Campolattano, così, sostanzialmente, chiedendo a questa Corte un nuovo accertamento di fatto, circa la partecipazione societaria in questione, che invece, sempre sulla base di un motivato giudizio di fatto, è stata esclusa dalla Corte territoriale.

3. Il ricorso, quindi, in conclusione, deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di Camp