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Ordinanza — n. 21256/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against payment order due to lack of partial relief justification in annulment proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21256/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal by quashing the second-instance tax court's decision regarding a payment order. The taxpayers argued the lower court failed to explain why the payment order remained valid despite a pending annulment of the underlying tax assessment. The court ruled that the lower court erred in asserting the payment order must be issued regardless of the non-definitive annulment, failing to verify if a partial relief had already been granted.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; D.Lgs. n. 546/1992: A payment order remains legally flawed if issued while a non-definitive annulment of the underlying tax assessment is pending, unless the lower court explicitly verifies and documents any partial relief already granted to the taxpayer.

Parole chiave

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tax payment order annulment proceedings partial relief verification omitted reasoning tax collection enforcement responsabilità fiscale solidale dei coniugi divisione della massa ereditaria indivisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, c.p.c.
Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 36, paragraph 2, no. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 132, second paragraph, no. 4, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15883 del 2017
Cass. n. 9105 del 2017
15883del 2017; Cass. n. 9105 del 2017 ; Cass.
Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016
Cass. n. 9113 del 2012
Cass. n. 16736 del 2007
Cass. n. 48 del 2024
Cass. n. 15372 del 2024
Cass. n. 36429 del 2022
Cass. n. 31607 del 2022
36429del 2022; Cass. n. 31607 del 2022 ; Cass .
Cass. n. 18003 del 2022
Cass. n. 10740 del 2022
10740del 2022; Cass. n. 10740 del 2022 ).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7050-2024proposto da: SERIOTERESA ERCOLANO ANDREA rappresentati e difes i dall’Avvocato VALERIO RICCIARDI giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente– AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 5477/2023della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella CAMPANIA, depositata il 6/10/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/4/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO .

FATTI DI CAUSA Teresa Serio ed Andrea Ercolano propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso l a sentenz a n. 7893/2022 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, in accoglimentodel ricors o proposto avverso le cartelle di pagamento, con le qualiveniva richiesto a ciascuno di loro il pagamento in solido della sommadovuta a titolo di imposta di registro e imposta ipotecaria dovuta in relazione alla sentenza civile n. 3183/2017,con la quale il Tribunale di Torre Annunziataaveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria dell’immobile sito in Sorrento,via Marina Grande n.

72. Agenzia delle entrate resiste con controricorso , Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4),c.p.c. , v iolazione degli artt. 36, comma 2 , n. 4, D.Lgs. n. 546/1992 e 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria della sentenza impugnata. 1.2. I ricorrenti sostengono che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia fornito una motivazione in adeguata e in coerente per l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, non avendoillustrato le ragioni per le quali, nonostante l'annullamento (totale o parziale) degli avvisi di liquidazione da cui derivano le cartelle di pagamento, i giudici d’appellole abbianoritenute valide , ed inoltre lamentano che la mot ivazione sia anche contraddittoria, per non essere stato chiarito se le cartelle di pagamento impugnate sianovalide per intero o solo parzialmente, e in che misura. 1.3.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass.n. 15883del 2017; Cass. n. 9105 del 2017 ; Cass. S ez. U nite n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113del 2012; Cass. n. 16736 del 2007 ), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 1.4.

Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera lineare la ratio decidendi circa la legittimità delle cartelle per mancato annullamento in via definitiva degli atti prodromici all’esito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 74/2019 , essendo stata peraltro unicamente ridotta la pretesa erariale, consentendo così il controllo del percorso logico —giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, i contribuenti ha nno potuto c ensurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo i medesimi, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza. 1.5.Va soggiunto, comunque, che, al di là del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, insussistente nella specie, il vizio di contraddittoria motivazione più non si configura (cfr.

Cass.n. 13928 del 2015). 2.1.Con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 15 bis delD.P.R. n. 602/1973 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto la validità delle cartelle di pagamento impugnate nonostante l’ annullamento dei prodromici avvisi di liquidazione dell’imposta a seguito della sentenza n. 74/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli , confermata in appello dalla sentenza n. 1942/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania. 2.2.

La doglianza è fondatanei limiti di seguito illustrati. 2.3.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la legittimità della cartella di pagamento, come anche l’iscrizione nei ruoli straordinari, discende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, nonché titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte tale atto presupposto, l’ente impositore -così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento - ha l’obbligo di agire in conformità della relativa statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, ove l’iscrizione fosse stata già medio tempore effettuata, nel qual caso adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (cfr.

Cass., Sez. U., n. 758del 2017; conformi da ultimo: Cass. n. 15548 del 2024 ; Cass n. 15372 del 2024; Cass n. 36429del 2022; Cass. n. 31607 del 2022 ; Cass . n. 18003 del 2022; Cass., n. 10740del 2022; Cass. n. 10740 del 2022 ). 2.4. L'emanazione di un titolo giudiziale (anche se non definitivo) di annullamento del prodromico avviso di accertamento viene, invero, ad incidere sulla funzione della successiva cartella di pagamento, delineandosi come un vizio –originario o sopravvenuto - di legittimità. 2.5. Dalle considerazioni che precedono deriva che è errata l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui la cartella di pagamento deve essere «comunque emessa, anche in presenza di sentenza non definitiva»di annullamento, anche solo parziale, della pretesa erariale. 2.6.

La Commissione tributaria regionale ha, peraltro, altresì affermato che, secondo quanto dichiarato dall’Ufficio, al momento dell'emissione della sentenza relativa agli atti impositivi prodromici alla cartella impugnata, si era «provveduto allo sgravio parziale della pretesa (peraltro allegato agli atti del presente giudizio), ed allaiscrizione a ruolo dell'importo dichiarato legittimo e fondato dalla CTP». 2.7.Lo sgravio del ruolo presuppost o alla cartella di pagamento, disposto in ossequio alla pronuncia di prime cure favorevole alla parte privata, verrebbe a realizzare, dunque, l’interesse di quest’ultima a non essere destinataria della riscossione forzata minacciata con la cartella di pagamento, pur non realizzandouna condotta di acquiescenza al dictum di primo grado preclusiva dell’impugnazione, trattandosi invece di doverosa osservanza di un comando giudiziale. 2.8.

La Commissione tributaria regionale, sulla scorta degli atti prodotti in giudizio, dovrà quindi verificare l’effettiva sussistenza dell’interesse dei contribuenti all’impugnazione della cartella in oggetto, in considerazione del sopravvenuto sgravio della stessa, verificando che le somme originariamente iscritte a ruolo siano state correttamente riportate nel limite di quanto dovuto a seguito della suddetta sentenza della Commissione tributaria provincialedi Napolin. 74/2019 e che, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, l’Ufficio abbia correttamente messo a conoscenza i contribuenti dell’intervenuto sgravio prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.

3. All’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento del terzo con cui si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., l’«illegittimofrazionamento della regolamentazione delle spese di giudizio per gradi» da parte dei Giudici d’appello.

4. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso,respinto il primo motivo ed assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniain diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Rom