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Ordinanza Interlocutoria — n. 21251/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case for proper notification to heirs after client's death.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21251/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand to the lower court for proper procedural handling. The appellant, Luigi Manna, had died in 2018, yet the notice of hearing was not correctly served on all his heirs within the statutory time limits. Consequently, the court ruled that the proceedings must be restarted to ensure valid notification to the missing heirs before any substantive review can occur.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 140 c.p.c.; Art. 143 c.p.c.: When a party dies and the notice of hearing is not properly served on all heirs within the prescribed term, the case must be remanded for a new role with correct notification.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal death of party notification of heirs procedural remand tax commission appeal contributi di previdenza impagati responsabilità dell'istituto di previdenza pagamento delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione, anche, eventualmente, con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. ovvero, in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ai sensi dell’art.
Art. 143 c.p.c.
ovvero, in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (con tutte le formalità previste dai suddetti articoli) a Manna Rolando, Manna Loredana, Manna Isabella, Manna Margherita e Manna Francesco.
art. 86 c.p
15, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tarvisio n.
art. 140 c.p
Deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione, anche, eventualmente, con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c.
art. 143 c.p
ovvero, in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7263/2016R.G. proposto da: MANNA AVV. LUIGI, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, via G. Santoro n. 15, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tarvisio n. 2, presso lo studio dell’avv. Marco Fiertler dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Calabria n.162/2015, depositata il 25 febbraio 2015 ; INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – TRIBUTI VARI 1992- R.G. N.7263/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. L’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. notificava, in data 5 novembre 2005, all’avv. Luigi Manna n. 8 intimazioni di pagamento (numeri 2005/0010406; 2005/0010408; 2005/0010413; 2005/0010414; 2005/0010430; 2005/0010444; 2005/0010446; 2005/0010460), con le quali richiedeva il pagamento di tributi vari relativi agli anni 1992- 1997.

2. Avverso tali atti di intimazione l’avv. Manna proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza 305/05/2012, in accoglimento dei ricorsi riuniti nn. 5231/2005 R.G.R., 5232/2005 R.G.R., 5233/2005 R.G.R., 5234/2005 R.G.R., 5235/2005 R.G.R., 5237/2005 R.G.R., 5238/2005 R.G.R., annullava gli atti con ciascuno di essi impugnati, dichiarando invece inammissibile il ricorso n. 5236/2005 R.G.R., e compensando le spese.

3. Interposto gravame dal contribuente, con riferimento all’intimazione di pagamento n. 2005/0010408 (per il quale il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile), e dalla Equitalia Sud s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 162/2015, pronunciata il 20 marzo 2014 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, accoglieva l’appello proposto dal concessionario per la riscossione, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 2005/0010460, 2005/0010430, 2005/0010414, 2005/0010413 e R.G. N.7263/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 2005/0010444, delle quali confermava la legittimità; rigettava l’appello proposto da Manna Luigi, compensando infine le spese del doppio grado di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Manna Luigi, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 15 aprile 2016). Resistecon controricorso il concessionario per la riscossione Equitalia Sud s.p.a.

5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Con ordinanza interlocutoria n. 32135 del 12 dicembre 2024 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in quanto il ricorrente Manna Luigi risultava deceduto il 1° luglio 2018, e la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza agli eredi Manna Francesco e Manna Isabella non era avvenuta nel rispetto dei termini a comparire ex art. 380-bis.1 c.p.c., mentre la notificazione agli eredi Manna Isabella, Manna Francesco e Manna Rolando non si era perfezionata.

6. Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata quindi fissata per la discussione l’adunanza camerale del 16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo Manna Luigi denuncia «violazione per erronea interpretazione del Collegio della Corte di Appello sulla notificazione delle cartelle di pagamento». R.G. N.7263/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento presupposte dei n. 5 avvisi di intimazione ritenuti validi, in quanto sugli avvisi di ricevimento delle suddette cartelle era apposta la firma di tale Montagna Vincenza, persona non qualificata a ricevere posta per conto del ricorrente, pur avendo l’Ufficio nello stesso stabile di via Santoro n. 15 in Cosenza.

Il ricorrente deduce, altresì, omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portatidalle cartelle di pagamento presupposto delle intimazioni di pagamento ritenute valide, trattandosi di crediti per contributi previdenziali riguardanti gli anni dal 1992 al 1997.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che la notificazione dell’avviso di trattazione per l’adunanza camerale del 16 aprile 2025 è stata correttamente effettuata soltanto nei confronti di Manna Rolando, mentre tale notificazione non è andata a buon fine nei confronti degli altri eredi Manna Loredana, Manna Isabella, Manna Margherita e Manna Francesco. Deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione, anche, eventualmente, con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. ovvero, in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (con tutte le formalità previste dai suddetti articoli) a Manna Rolando, Manna Loredana, Manna Isabella, Manna Margherita e Manna Francesco. P.Q.M R.G. N.7263/2016 Cons. est. Valentino Lenoci La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la notificazione dell’avviso di trattazione