Tax court quashed decision requiring prior notice to legal rep for joint liability in sports association tax assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Regional Tax Commission's decision, which had required prior notification of an assessment to the legal representative of a sports association before issuing a joint liability tax bill. The Agency of Revenue argued that such notice was mandatory under civil and tax codes, while the representative contended no necessary joinder existed. The court ruled that the legal representative's right to defense is guaranteed by contesting the original claim, rendering prior specific notice unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, para. 2 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 12, 25 D.P.R. 602/1973; Art. 19, para. 3 D.P.R. 633/1972: When an assessment is issued against an unrecognized sports association, the tax bill may be validly notified to the legal representative without prior separate notice, as their defense rights are secured by the ability to contest the original claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6146/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PILLERI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato PICCIAREDDA FRANCO (PCCFNC47L12H501F),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
SARDEGNA n. 519/ 01/ 21 depositata il 29/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 519/01/21 del 29/07/2021, la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Luigi Pilleri avverso la sentenza n. 257/04/16 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata al sig.
Pilleri quale responsabile in solido della Società Sportiva Riunita Villacidro (di seguito Villacidro) per essersi ingerito nella gestione di quest’ultima. L’associazione aveva ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, ma non lo aveva impugnato. 1.2.La CTR, per quanto ancora interessa, riteneva – con statuizione assorbente di ogni altra considerazione – la nullità della cartella di pagamento impugnata, dovendo l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) notificare previamente al contribuente un avviso di accertamento, onde far valere la sua responsabilità solidale, che non era «il mero riflesso della semplice titolarità della carica, ma [era] collegata strettamente all’attività di effettiva ingerenza svolta dal soggetto per conto dell’ente e concretatasi in rapporti obbligatori tra l’ente e i terzi». 2.Avverso la sentenza della CTR AE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Luigi Pilleri resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 38, secondo comma, e 2697 cod. civ., degli artt. 12 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 19, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per avere la CTR erroneamente ritenuto che per accertare la responsabilità del legale rappresentante di Villacidro occorra la notifica a quest’ultimo di uno specifico avviso di accertamento. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, «Qualora l'atto di accertamento sia stato emesso nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta, la cartella esattoriale è legittimamente notificata al rappresentante legale della stessa anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto rappresentante, in qualità di coobbligato solidale, poiché il diritto di difesa del medesimo è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti, la cui notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa» (Cass. n. 19982 del 24/07/2019). 1.3.Né può ritenersi sussistente un litisconsorzio necessario tra legale rappresentante e associazione, così come affermato dal controricorrente (cfr.
Cass. n. 8623 del 30/05/2012; Cass. n. 4065 del 14/02/2024). 1.4.La sentenza impugnata non si è conformata al superiore principio di diritto e va conseguentemente cassata. 2.In conclusione, il motivo di ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in