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Ordinanza — n. 21234/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding registration tax on judicial property division, upholding tax authority's refusal of first-home benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21234/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by the Esposito spouses against a Second Instance Tax Court judgment that upheld the tax agency's refusal of first-home tax benefits. The taxpayers argued that a judicial act of property division should automatically qualify as a 'first home' transfer, but the court held that judicial transfers do not automatically exempt taxpayers from declaration obligations. Consequently, the court ruled that the taxpayers must voluntarily declare their intent to benefit from the tax reduction before the tax authority issues assessment notices.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005; Art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986: Judicial acts of property division do not automatically qualify for first-home tax benefits, requiring the taxpayer to voluntarily declare their intent to benefit before the tax authority issues assessment notices.

Parole chiave

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first home tax benefits judicial property division registration tax obligations voluntary declaration requirement tax assessment timing property transfer benefits fiscal advantage declaration successione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005
4858 del 2024 , alle cui argomentazioni, che il Collegio pienamente condivide, è sufficiente effettuare, ai sensi dell’art. 118 disp.
Art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986
131/1986, laddove i giudici d’appello avevano ritenuto l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione «delle agevolazioni "prima casa", di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 o del sistema "prezzo-valore", di cui al comma 497, dell'art.
Art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Con il primomotivo i ricorrentidenunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt.
Art. 324, 327, 330 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 111, comma 2, Cost.
Art. 6, par. 1, CEDU
e nell'art. 6, par. 1, CEDU(cfr.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002
art. 720 c.c
3 della Tariffa, anche in relazione all'art. 720 c.c.,e lamentano che i Giudici d’appello abbiano erroneamente individuato «i l regime fiscale relativo all’imposta di registro di sentenza avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, ritenuta ...soggetta all’art.
art. 118 disp. att. c.p
4858 del 2024 , alle cui argomentazioni, che il Collegio pienamente condivide, è sufficiente effettuare, ai sensi dell’art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10839 del 2019
Cass. n. 23863 del 2020
Cass. n. 31100 del 2023
Cass. n. 2581 del 2023
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 306-2024proposto da: ESPOSITO FRANCO ANTONIO ESPOSITO ANNA ELISA rappresentati e difesidall’Avvocato FERNANDO AMOROSO giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente– avverso la sentenza n. 2343/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA , depositata il 28/7/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/4/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

FATTI DI CAUSA Franco Antonio ed Anna Elisa Espositopropongono ricorso, affidato a tre motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Pugliaaveva accolto l’appelloerariale avverso l a sentenz a n. 1689 /201 8 della Commissione tributaria provinciale di Lecce , in accoglimento de l ricors o proposto avverso avvisi di liquidazione con i l qual e l’Agenzia delle Entrate aveva richiestoil pagamento dell ’ impost a di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla sentenza n. 1282/2015 del Tribunale di Lecce, con cui era stato disposto lo scioglimento della comunione relativa a due cespiti immobiliari, assegnati in via esclusiva, attesa l’indivisibilità degli stessi, agli odierni ricorrenti, già comproprietari in ragione del 50% dell’intero dei rispettivi beni dedotti in giudizio, con onere, per i beneficiari, del versamento del conguaglio, pari al controvalore del residuo 50%, alla comproprietaria Loreta Esposito, non assegnataria.

Agenzia delle entrate resistecon controricorso. I ricorrentihanno da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primomotivo i ricorrentidenunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 324, 327, 330 c.p.c. (per come richiamati dall’art. 49 del D.P.R. n. 546/1992) e 2909 c.c.per averela Commissione tributaria regionale emesso la sentenza impugnata pur in difettodi notifica del ricorso in appello al difensore degli appellati, odierni ricorrenti. 1.2. Il Collegio osserva che, pur in presenza di vizio del contraddittorio della sentenza impugnata, lanullità del giudizio di merito celebrato senza la partecipazione del la parte interessata, non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione della suddetta parte risulti inammissibile o prima facie infondato, atteso che in tal caso, non derivando alla parte pretermess a alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e diragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU(cfr.

Cass. n. 10839 del 2019, che ha affermato il principio secondo cui la Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della «ragione più liquida», dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità delcontraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio dellaragionevole durata del processo ). 1.3.

Dovendo, dunque,essere il ricorso disatteso per le ragioni di cui in prosieguo, il Collegio ritiene superfluo verificare la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti dianzi illustrate in ordine al difetto di instaurazione del contraddittorio tra le parti, con eventuale retrocessione del processo al Giudice d’appello, in quanto ciòsi tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 2.1.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3)e 5), c.p.c. violazione del combinato disposto dicui agli artt. 20 e 34, commi 1 e 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed art. 3 della Tariffa, anche in relazione all'art. 720 c.c.,e lamentano che i Giudici d’appello abbiano erroneamente individuato «i l regime fiscale relativo all’imposta di registro di sentenza avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, ritenuta ...soggetta all’art. 34 del D.P.R. n. 131/1986, laddove... l’atto presupposto doveva scontare l’aliquota dell’1% prevista per gli atti di divisione». 2.2.

In particolare, i ricorrenti lamentano che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente «ritenuto nella specie la sussistenza di una sentenza di accertamento della quota di diritto di ciascun comunista sulla massa comune ed un contestuale atto traslativo del diritto di proprietà», trattandosi al contrario di atto di divisione avente natura dichiarativa, poiché le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondevano alle quote di diritto. 2.3. È dirimente evidenziare che s ul punto questa Corte si è già espressa con le ordinanze n. 27409del 2020 e n. 4858 del 2024 , alle cui argomentazioni, che il Collegio pienamente condivide, è sufficiente effettuare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., un mero richiamo per assoluta identità di ratio della fattispecie odierna, tanto da potersi senz'altro anche qui ribadire che, ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta iuris et de iuredi cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario. 2.4.

Ne consegue che non assume alcun rilievo, nella vicenda in esame, che con la sentenza del Tribunale di Lecce dianzi citata sia stato attribuito, in luogo della quota in natura spettante sui rispettivi beni a Loreta Esposito, il controvalore delle rispettive quote, senza operare alcun conguaglio ed attribuzione di beni in eccedenza la quota di diritto spettante alla condividente non assegnataria. 2.5. Risulta, infatti, chiaro da quanto precede che la diseguaglianza tra le predette quote di diritto e quella di fatto sia stata compensata dal Giudice della divisione con il meccanismo dei predetti conguagli, che costituisce per l’appunto rimedio volto a neutralizzare l’eccedenza di valore della quota di fatto assegnata ad un condividente rispetto alla sua quota di diritto, che l’art. 34 T.U. registro considera essere un trasferimento parziale (ovvero della sola eccedenza), sottoponendolo alla aliquote degli atti traslativi. 2.6.

Non coglie, dunque, nel segno l’argomento fondante la difesa dei contribuenti, basato sull’assenza di trasferimento di beni tra gli stessi, giacché ciò che conta, ai fini che occupano, è che al condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello al medesimo spettante sulla massa comune –come accaduto nella specie - che viene considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. 2.7. La mutevole funzione delle pattuizioni intercorse tra i condividenti è appunto neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario (cfr.

Cass. n. 4858del 2024, cit.; in termini, Cass.n. 4884 del 2024). 3.1. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 131/1986, laddove i giudici d’appello avevano ritenuto l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione «delle agevolazioni "prima casa", di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 o del sistema "prezzo-valore", di cui al comma 497, dell'art. 1 della Legge 266/2005, in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale», in difetto della relativa dichiarazione da parte dei contribuenti circa la volontà di usufruire dei detti benefici. 3.2.

Come già affermato da questa Corte con riferimento ad una pronuncia di divisione giudiziale di un compendio immobiliare in comunione (cfr. Cass. n. 23863del 2020) i n tema di imposta di registro, il trasferimento dell'immobile a seguito di un atto del giudice non fa venire meno l'onere a carico del contribuente, che intende avvalersi dell'agevolazione«prima casa», di fare la relativa dichiarazione, comportando solo uno spostamento temporale della stessa dal momento dell'acquisto a quello della registrazione, in quanto è da quest'ultima che la parte, destinataria degli effetti del provvedimentogiudiziario, può far valere il proprio diritto all'applicazione del beneficio potendo attivarsi per rendere la necessariadichiarazione in ordine alle agevolazioni fiscali cui ritiene di avere diritto. 3.3.

Più in generale è stato quindi affermato che dal fatto che il trasferimento dell'immobile derivi nei casi come quello in esame da un atto del giudice non può derivare un’abrogazione della previsione che impone a carico del contribuente obbligatoriamente la predetta dichiarazione, ma solo uno spostamento temporale della stessa, dal momento dell'acquisto a quello della registrazione, poiché tale momento viene a porsi come quello a partire dal quale la parte destinataria degli effetti del provvedimento può far valere il proprio diritto all'applicazione del beneficio potendo attivarsi per rendere la necessaria dichiarazione in ordine alle agevolazioni fiscali cui ritiene di avere diritto. 3.4.

Questa Corte ha dunque ribadito che, i n tema di imposta di registro, anche l'opzione per l'applicazione della disciplina del cd. «prezzo valore»di cui all'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, in ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga all'esito di un giudizio divisionale, deve essere esercitata prima che l'Amministrazione Finanziaria abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni trasferiti (cfr. Cass.n. 31100 del 2023; Cass n. 2581 del 2023). 3.5. Le censure dei ricorrenti sono quindi parimenti infondate.

4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto. 5.Poiché gli orientament i giurisprudenzial i di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si sonoconsolidati dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali di legittimità. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; compensa , tra le parti , le spese processuali di legittimità. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis