Port Authority appeal dismissed as litigation settled; court extinguishes proceedings and shares costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the Port Authority voluntarily withdrew the case following a settlement agreement with the Marche Region. Both parties consented to this resolution, which terminated the dispute regarding maritime concession taxes for 2010 and 2011. Consequently, the court ordered an equal sharing of litigation expenses and exempted the parties from further unified contribution payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws an appeal due to a settlement, the proceedings are extinguished and costs are shared, while the special unified contribution obligation does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29512-2022proposto da: AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocato DANIELA GIAMPIERI giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore,rappresentati edifesi dall’Avv ocato LUCILLA DI IANNI giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente– avverso la sentenza n. 70 6 /2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositatail 9/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.
FATTI DI CAUSA L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale propon e ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 1573/2015 della Commissione tributaria provinciale di Ancona, in rigetto de l ricors o avverso avvis i di avviso di accertamento relativo all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso del Demanio Marittimo per gli anni 2010 e 2011. La Regione Marche resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 14/2/2024,la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di transazionedella controversia con la Regione. 1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la Regione. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. N on ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa, tra le parti, le spesedel giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di C