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Ordinanza — n. 21230/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; court declares case extinguished with shared costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21230/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following a settlement agreement between the Port Authority and the Marche Region. The Port Authority had previously lost a tax dispute regarding maritime demanio concessions, but both parties agreed to resolve the matter before the Supreme Court. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered equal sharing of litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002: When parties settle a cassation appeal, the judgment is extinguished and the special unified contribution is not due.

Parole chiave

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cassation appeal settlement agreement extinguishment of proceedings shared litigation costs unified contribution waiver zone costiere spazio marittimo sfruttamento dei fondali marini

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
N on ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
19071;Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29372-2022proposto da: AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocato DANIELA GIAMPIERI giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore,rappresentati edifesi dall’Avv ocato LUCILLA DI IANNI giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente– avverso la sentenza n. 705/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositatail 9/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

FATTI DI CAUSA L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale propon e ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 1574/2015 della Commissione tributaria provinciale di Ancona, in rigetto de l ricors o avverso avviso di accertamento relativo all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso del Demanio Marittimo per l’anno 2009. La Regione Marche resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.

Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 14/2/2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di transazionedella controversia con la Regione. 1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la Regione. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. N on ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa, tra le parti,le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di