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Ordinanza — n. 21198/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows municipality's appeal against tax authority, ruling owner remains liable for ICI despite public occupation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21198/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against the Regional Tax Commission, quashing the lower court's decision that exempted the owner from property tax. The court held that temporary public occupation does not transfer possession or ownership, meaning the owner remained the taxable entity and liable for the declaration. Consequently, the case was remanded to the second-instance tax court for a new judgment on the specific parcels.

Regesto Legislator

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Art. 1, 2 D.lgs. 504/1992; Temporary public occupation of land does not deprive the owner of possession, thereby maintaining their status as the passive subject of the property tax obligation.

Parole chiave

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property tax liability public occupation transfer of possession ICI declaration duty cassation remand ownership retention taxable subject status restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360 c.
Art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360 c.
Art. 1 D.lgs. 504/1992
Art. 2 D.lgs. 504/1992
resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario” (Cass. 20/07/2022, n.
Art. 14 D.lgs. 504/1992
Art. 13 D.lgs. 471/1997
Art. 12 D.lgs. 472/1997

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, ordinanza n. 19041 del 27/09/2016
Cass. Sez. 5, sentenza n. 19572 del 04/08/2017
Cass. n. 22691 del 20/07/2022
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Ordinanza — n. 21656/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against tax assessment, upholding regional court's finding of absolute building bans. The court rejects the municipality's claim regarding property transfer to ANAS. The decision confirms that absolute building bans exclude land from ICI tax liability. The court finds no legal error in the lower court's reasoning. The appeal is dismissed with costs awarded to the municipality. The ruling clarifies the scope of absolute building bans under Italian tax law. The court emphasizes the finality of the lower court's factual findings. The decision upholds the principle of non-taxability of unbuilt land. The appeal fails due to lack of sufficient legal grounds. The court maintains the lower court's interpretation of the tax code.
Ordinanza — n. 17354/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to prove double conformity in tax dispute.
Ordinanza — n. 21653/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against tax assessment regarding undevelopable land and ANAS expropriation. The court rejects the municipality's claim that the lower court erred in finding the land undevelopable. The decision upholds the regional commission's ruling that the tax obligation ceased due to absolute development bans. The court determines that the factual assessment of land status belongs to the lower court and cannot be reviewed here. The appeal is dismissed because the municipality failed to prove the lower court violated the law on this specific issue. The final outcome confirms the taxpayer's exemption from the local property tax for the relevant fiscal year.
Ordinanza — n. 14701/2026 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to distinguish facts between first and second instance judgments.
Ordinanza — n. 12937/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding failure to prove impediment of expropriation condition by inactivity.

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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15023/2018 R.G. proposto da COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARELLI ALBERTO (MRLLRT64E07F205P) -ricorrente- contro MANZONI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato CACCIATO GIUSEPPE (CCCGPP54S30F892D) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, sede di MILANO n.4433/2017 depositata i l 03/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Il comune ricorrente ha notificato al controricorrente due avvisi di accertamento d'ufficio ICI per gli anni 2007 e 2008 in data 12.12.2013, per aver omesso la denuncia ICI e il versamento dell'imposta per diciotto aree di sua proprietà(identificate in catasto al foglio 73, mapp. 195; foglio 75, mapp. 14, 26, 27, 30, 31, 4, 7, 8; foglio 76, mapp. 17, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 8), quattordici delle quali erano state acquistate nella loro interezza dal contribuente il 19.12.2006.

2. Il contribuente ha impugnato i due avvisi di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha emesso la sentenza n. 47/16/16,pubblicata il 7.1.2016, con la quale ha accolto il ricorso.

3. Il Comune ha tempestivamente proposto gravame avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, contestando l’apparenza della motivazione e l’omissione in ordine alle argomentazioni portate dal Comune sulla legittimità degli avvisi di accertamento, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta e la correttezza del calcolo delle sanzioni.

4. La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la sentenza appellata. In particolare, ha rilevato che i terreni erano stati occupati dall'ANAS nel 1998 per lavori stradali e, nonostante una sentenza favorevole al Manzoni, non erano mai stati restituiti, sicché il contribuente non ne aveva più il possesso e le particelle non erano soggette adimposizione come aree edificabili. Ha ritenuto altresì che non vi fosse alcun difetto di motivazione nella sentenza di primo grado, in quanto, avendo escluso il possesso e l’edificabilità dei terreni, la questione dell'omessa dichiarazione risultava irrilevante. Poiché il possesso era cessato nel 1998 e non vi erano state variazioni, non vi eraalcun obbligo dichiarativo per gli anni 2007 e 2008.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360 c.

1. n.

3. c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1 e 2. D.lgs. 504/1992. 1.1. Il Comune sottolinea che, nel caso specifico, come ammesso dalla stessa CTR e come risulta dalla sentenza del TAR Lombardia- Milano n. 258/2013, il diritto di proprietà sugli immobili in questione non è mai stato trasferito ad ANAS ed è sempre rimasto in capo ai proprietari, e che lo stesso decreto di occupazione d'urgenza prevedeva la cessazione degli effetti dell'occupazione se entro il 13.9.2002 non fosse stato emesso il decreto di esproprio, cosa che effettivamente accadde. Pertanto, il Comune conclude che la CTR è incorsa in un errore di diritto nel ritenere assente il requisito del possesso in capo al contribuente.

2. Con il terzo motivo di ricorso,si lamenta ai sensi dell’art. 360, c. 1, n.

3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’artt. 10, c.

4. D.lgs. 504/1992, con riferimento alla sussistenza dell’obbligo di denuncia ICI, che sarebbe erroneamente stato escluso dal giudice di appello.

3. I motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. 3.1. Gli stessi sono fondati. 3.2. Innanzitutto deve rilevarsi che la CTR si è espressa, a questo proposito,esclusivamente con riferimento alla legittimità dell'avviso di accertamento relativo a quattro (ed in particolare a quelle censite ai fg. 75, mapp. 26, 30 e fg. 76, mapp. 28, 32) delle diciotto aree considerate nell'avviso di accertamento medesimo. 3.3. La CTR ha dato poi rilievo al fatto che il contribuente fosse stato privato del possesso, tanto da dover ricorrere innanzi al TAR per farsi restituire, con la procedura dell’ottemperanza, le aree in oggetto. 3.4.

Tuttavia, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che in tema diespropriazione, l'occupazione diurgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile in quanto il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua ad appartenere a lui - tanto che per tal motivo gli si riconos ce un'indennità per l'occupazione - mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l'"animus rem sibi habendi", onde lo stesso è un mero detentore.

Ne consegue che il proprietario è soggetto passivo dell'ICIed è, quindi, obbligato a presentare la relativa dichiarazione, anche se l'immobile è detenuto da terzi (Cass . 12/10/2007, n. 21433(Rv. 600658 - 01)). Si tratta di orientamento consolidato: “v a considerato che l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga l'ablazione del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell'imposta ancorché l'immobile sia detenuto dall'occupante (Cass. Sez. 6 -5, ordinanza n. 19041 del 27/09/2016), e che la realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell'acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della P.A., "come pure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, che ha affermato la contrarietàdella cd. espropriazione indiretta alla CEDU e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio" (Cass.

Sez. 5 -, sentenza n. 19572 del 04/08/2017)", cosicché la P.A. resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario” (Cass. 20/07/2022, n. 22691). Si richiama, sul punto, Cass.n. 22691/22, tra le parti, in materia di Ici 2011. 3.5. Ne consegue che il ricorrente doveva essere considerato soggetto passivo e, quindi, anche onerato dell’obbligo di denuncia. 3.6. Lecensure sono dunque fondat e e merita no accoglimento.

4. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta ai sensi dell’art. 360 c.

1. n, 4. c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare la natura edificabile delle aree del contribuente. 4.1. Il motivo, ancorché rubricato sub n. 4 dell’art. 360 c. 1 c.p.c. (per evidente errore materiale) va ricondotto al successivo n.5, che disciplina, appunto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 4.1. La censura è fondata: la CTR non si è pronunciata con riferimento alla questione della natura edificabile delle aree , sicché sussiste il vizio dedotto. 4.2. Anche il secondo motivo va dunque accolto.

5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduceai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’artt.

14. D.lgs. 504/1992; 13 D.lgs. 471/1997 e 12. D.lgs. 472/19971 con riferimento alla legittimità delle sanzioni applicate. 5.1. All’accoglimento dei motivi n. 2 e n. 3 consegue l’assorbimento del motivo n.4(sulle sanzioni), in quanto strettamente dipendente.

6. Alla luce di quanto sopra, vanno accolti i motivi nn. 1, 2 e 3, e dichiaratoassorbito il n.4. Si rende tuttavia necessaria una pronuncia su tutte le particelle, sicché deve farsi luogo a rinvio al giudice di merito.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia