Cassation court allows VAT deduction claim by overturning regional tribunal's dismissal of good faith defense against non-existent transaction fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of their VAT deduction claim. The taxpayer argued they acted in good faith, while the lower court incorrectly required proof of the supplier's collusion rather than assessing the taxpayer's diligence. The court ruled that the financial administration must prove the supplier's fictitious nature and the taxpayer's knowledge of fraud, shifting the burden of proof away from the taxpayer's lack of collusion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 19, 26, 54 d.P.R. n. 633/1972; In cases of subjectively non-existent operations, the financial administration bears the burden of proving both the supplier's fictitious nature and the taxpayer's conscious participation in tax evasion, requiring the taxpayer to demonstrate maximum diligence rather than proving the absence of collusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9465/2017R.G. proposto da Agenzia delle e ntrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Mediaservices.r.l. –intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8884/50/2016, depositata il 12.10.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 maggio 202 5 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da lla Mediaservice s.r.l., esercente l’attività di commercio all’ingrosso di componenti elettronici, avverso l’avviso di accertament o riguardante l’indebita detrazione dell’ I VA , per l’anno 2009 , in relazione a fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;
Oggetto: Tributi - l’Agenzia sosteneva che la contribuente aveva acquistato dalla Unit Five s.r.l. diverse partite di telefoni cellulari; la Unit Five era una società fittizia che acquistava la merce da operatori economici esteri senza l’applicazione dell’IVA e la rivendeva alla contribuente, senza versare l’IVA applicata sul prezzo di vendita, che la contribuente, però, portava in detrazione; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione T ributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal l’Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui ancora rileva, che l’Ufficio non aveva assolto, ne ppure per presunzioni, l’onere di provare “ la connivenza dell’acquirente”in relazione all ’operazione fraudolenta ; la società appellata, invece, aveva dedotto una serie di elementi(quali i minimi scostamenti di costo dei prodotti acquistati presso la Unit Five e quelli acquistati presso altri fornitori; l’effettivo versamento, da parte della società appellata, dell’IVA al fornitore Unit Five, mediante il saldo delle fatture con mezzi bancari; la mancata dimostrazione di quale sarebbe stato concretamente il vantaggio economico della società appellata ad operare in tal modo invece che acquisire i beni direttamente dal fornitore comunitario e non dalla Unit Five) “idonei a consentire di ritenere non provata la condotta colpevole della società appellata, o comunque di ritenere non provata la sua conoscenza dell’intento fraudolento delle operazioni contestate”. -l ’Agenzia delle e ntrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad ununico articolato motiv o ; -la società contribuente rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo, la ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 26 e 54 d.P.R. n. 633/1972 , 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.per avere la CTR ritenuto erroneamente che la contribuente av esse dimostrato la propria buona fede mediante la produzione delle fatture e dei documenti contabili; -il motivo è fondato; - va ribadito che, nel caso di operazione soggettivamente inesistente l'IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass. 30.10.2013, n. 24426); - poiché il diniego del diritto di detrazione costituisce un'eccezione al principio di neutralità dell'IVA che tale diritto costituisce, incombe sull'Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base di presunzioni, che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione (e segnatamente: che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta), mentre spetterà al contribuente, una volta raggiunta questa prova, fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass. 20.04.2018, n. 9851); - per quanto riguarda la consapevolezza del cessionario, invece, occorre rilevare che, se a quest’ultimo non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell'operazione commerciale, tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione (Cass. 2.12.2015, n. 24490); - con riferimento al tipo di prova incombente sull’Amministrazione, è stato poi condivisibilmente affermato che può trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di prova storica (o diretta), consistente anche in indizi integranti una presunzione semplice (Cass. n. 28246 del 2020), potendo essere valorizzati, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione dell’operazione da parte del fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza dei rapporti fra cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente, la conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339 del 2020); - anche di recente è stato ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. n. 24471 del 2022); - il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi sia direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso) sia indirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Cass. n. 28165 del 2022); - il giudice del gravame non ha seguito i principi sopra indicati, non avendo considerato il valore sintomatico degli elementi indicati dall’Amministrazione finanziaria nell’atto impositivo (e richiamati, in ossequio al principio di autosufficienza, nel testo del ricorso per cassazione), quali, a titolo meramente esemplificativo, le circostanze che la società fornitrice era priva di strutture e di personale (cartiera), non versava sistematicamente l’IVA e, conseguentemente, applicava prezzi inferiori a quelli di mercato; - la CTR ha, invece, valorizzato elementi irrilevanti quali la mancata prova della connivenza dell’acquirente, la regolarità formale delle scritture contabili e le evidenze contabili dei pagamenti, alterando cosìle regole di ripartizione dell’onere probatorio gravanti sulle parti, in quanto si tratta di circostanze priv e di rilievo, essendo sufficiente dimostrarela mancata diligenza dell’operatore ; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Giustizia