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Ordinanza Interlocutoria — n. 21175/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court adjourns appeal on registration tax to allow parties to attempt settlement negotiations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21175/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation adjourned the appeal regarding the registration tax on a bankruptcy administrator's assumption of debts. The lower court had rejected the taxpayer's claim for a fixed tax rate, arguing that proportional taxation applied due to the immediate transfer of assets. The parties subsequently submitted a joint request to delay the hearing to facilitate settlement negotiations. The court granted this request to allow time for potential out-of-court resolution before resuming the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 48, comma 4-bis d.lgs. 546/1992: The Court of Cassation may adjourn a proceeding to allow parties to pursue settlement negotiations, even when the appeal is on merits, to promote the extrajudicial composition of the dispute.

Parole chiave

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registration tax bankruptcy administrator settlement negotiation adjournment of appeal Cassation procedure elenco dei contribuenti imposta di registro legislazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
131/1986 e 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 48, comma 4-bis d.lgs. 546/1992
546, art. 48, comma 4-bis, introdotto dal d.lgs.
Art. 1, comma 1, lettera u) d.lgs. 220/2023
1, comma 1, lettera u), numero 2); v., altresì, il d.lgs. 14 novembre 2024, n.
Art. 99, comma 5 d.lgs. 175/2024
artt. 111 Cost
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 115 c.p.c., 36 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., 30 gennaio 2024, n. 2797
Cass., 30 gennaio 2024, n. 2797 quanto alla inammissibilità di un’istanza di conciliazione in udienza), soluzione, questa, che lo stesso dato legislativo prende in considerazione con riferimento (anche) «alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione» [v.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 28897 /20 19 propost i da: FINROSS S.p.A., con sede in Bologna , alla Via Farini n. 6 (C.F. e P. Iva : 02335041204), in persona del Presidente del C.d.A. dott. Enrico Rossetti (C.Ff:. RSS NRC 75R18 A944 P), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,dagli Avv.ti del Foro di Bologna Mario Martelli (C.F.:MRT MRA 57T31 A944K - martelli@pec.studio - martelli.it) e Giovanni Caliceti (C.F.: CLC GNN 67R05 A944H - caliceti@pec.studio - martelli.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

Antonio Buonfiglio (C.F.: BNF NTN 68S02 H501W; antoniobuonfiglio@ordineavvocatiroma.org ) , in Roma, alla Via Cicerone n. 44(fax: 051.26.58.40); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Avviso liquidazione imposta registro –Terzo assuntore concordato fallimentare dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 887/2 / 20 19 emessa d a l la C TR Lombardia in data 27/02/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La Finross s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Milano aveva rigettato il ricorso da essa proposto contro un avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificatole quale assuntrice dei concordati fallimentari della FIN.PART. s.p.a. e della C. Finance, deducendo, tra l’altro, che al caso di specie andava applicata la tassazione in misura fissa di cui all’art. 8, lett. g), della Tariffa, Parte I, allegata al dPR n. 131/1986 e che, in base all’art. 21, comma 3, dello stesso decreto, non erano soggetti all’imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati.

2. La CTR della Lombardia rigettava il gravame, affermando che l’avviso di liquidazione risultava adeguatamente motivato, avendo fatto corretta applicazione dell’art. 21, comma 2, dPR n. 131/1986, che il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte I, allegata al dPR n. 131/1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, che non trovava applicazione il principio dell’alternatività IVA/registro, atteso che l’impegno negoziale assunto dal terzo rappresentava il “controvalore” non soggetto ad Iva del trasferimento in suo favore della massa attiva, e che nella specie l’operazione che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, TUR, dava luogo all’imposizione maggiore era l’accollo dei debiti del fallimento, sicché non vi era stata alcuna duplicazione di imposta.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Finross s.p.a. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Cassazione, Dott. Mario Fresa, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 21, 40 e 43 dPR n. 131/1986 e 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’avviso di liquidazione impugnato fosse adeguatamente motivato, nonostante non avesse indicato le ragioni in virtù delle quali era stata calcolata l’imposta e, in presenza di disposizioni patrimoniali contrapposte (accollo dei debiti e acquisto della massa attiva), quale fosse quella più gravosa.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 115 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992, 21 e 43 dPR n. 131/1986 e 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia, al fine di individuare la disposizione che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del TUR, desse luogo all’imposizione più onerosa, avrebbe dovuto porre a confronto, in termini quantitativi, le due operazioni di accollo dei debiti e di acquisto della massa attiva fallimentare.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio, con riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c., 36 e 53 d.lgs. n. 546/1992, 21 e 43 dPR n. 131/1986 e 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il Tribunale di Milano aveva ad essa ordinato il pagamento, in favore delle procedure concorsuali della Finance S.A. e della Finpart s.p.a., delle somme, rispettivamente, di euro 2.960.000,00 e di euro 5.900.000,00, sicchè tali importi non erano stati trasferiti nella sua disponibilità giuridica, e che erano stati ad essa trasferiti i solo attivi “illiquidi” residui ed invenduti, e giammai la “cassa” rimasta sempre nella disponibilità materiale e giuridica dei curatori.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 21 e 43 dPR n. 131/1986 e 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’imposta andava calcolata solo sugli attivi “illiquidi” residui ed invenduti effettivamente trasferitile, al netto della “cassa”, rimasta sempre nella disponibilità materiale e giuridica dei curatori.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 40 e 43 dPR n. 131/1986, 8 e 9 della Tariffa Parte Prima allegata al detto decreto e 1273 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto della natura delle obbligazioni sottostanti l’accollo dei debiti, al fine di stabilire se fossero o meno imponibili Iva e, nel senso caso, al fine di applicare il principio di alternatività Iva/registro.

6. In data 8.4.2025le parti, con nota congiunta, hanno rappresentato: che la contribuent e , a mezzo de i suoi difensor i , ha f ormalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia; che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora avuto modo di determinarsi in merito, ancorché sia ipotizzabile una verosimile positiva conclusione delle trattative; tanto dedotto, hanno chiesto un rinvio dell’adunanzaad una data prossima in mododa consentire un eventuale abbandono per rinuncia al ricorso da partedell’Agenzia. Il Collegio ritiene di aderire alla congiunta istanza, onde consentire il perfezionamento delle trattative di bonario componimento in itinere.

Lequestioni devolute al giudizio, ed i dati esposti nella congiunta richiesta delle parti, rendono, pertanto, opportuno il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso per consentire alle parti il pieno svolgimento delle attività necessarie alla prospettata composizione stragiudiziale della controversia (v. Cass., 30 gennaio 2024, n. 2797 quanto alla inammissibilità di un’istanza di conciliazione in udienza), soluzione, questa, che lo stesso dato legislativo prende in considerazione con riferimento (anche) «alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione» [v. il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, comma 4-bis, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, art. 1, comma 1, lettera u), numero 2); v., altresì, il d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, art. 99, comma 5].

P.Q.M La Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per consentire alle parti il perfezionamento del