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Ordinanza Interlocutoria — n. 21081/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax audit due to pending Supreme Court ruling on criminal acquittal's effect in tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21081/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax audit proceedings pending a ruling from the Supreme Court on the effect of a criminal acquittal in tax litigation. The taxpayer argued that a final criminal acquittal regarding non-existent operations should have binding force in the tax case, citing a specific legislative provision. The Court recognized the complexity of the issue regarding the interaction between criminal and tax judgments and decided to pause the case until the Supreme Court clarifies the legal rule.

Regesto Legislator

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Art. 21 bis d.lgs. 74/2000; Art. 530 c.p.p.: The Court suspends the tax proceeding to await the Supreme Court's decision on whether a final criminal acquittal ('fatto non sussiste' or 'imputato non ha commesso il reato') produces the effect of res judicata in tax proceedings.

Parole chiave

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criminal acquittal effect tax res judicata Supreme Court remission factual preclusion tax audit suspension ius superveniens procedural suspension assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 21 bis d.lgs. 74/2000
Tuttavia, è preliminare evidenziare che nella memoria illustrativa la difesa della società ha invocatogli effetti dell’art. 21 bis del d.lgs.
Art. 360 c.p.c.
39 DPR 600/73, 109 TUIR, 19 DPR 633/72 e 2697 c.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2909 c.c.
Art. 530 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 5714 del 4.3.2025, Sez. Unite, RGN 27278/2017
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 27500-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato- Ricorrente resistente incidentale CONTRO LAMPO SERVICE s.r.l., (cf. 03981530821), in persona dl legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Pignatone- Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 5724/12/2021della Commissione tributaria regionale della Sicilia,depositata il 15.06.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 6 marzo 2025dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Accertamento – Oper. ogg. inesistenti –Inerenza dei costi RGN 27500/2021 Consigliere rel. Federici FATTI DI CAUSA All’esito di una verifica condotta da militari della GdF e della consegna del processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate notificò alla Lampo Service s.r.l. l’avviso d’accertamento relativo all’anno 2011, con cui rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, recuper ando maggiori imposte e comminando sanzioni.Ai fini di un esaustivo inquadramento della vicenda, torna utile evidenziare che la verifica condotta nei confronti della società ha riguardato gli anni dal 2009 al 2014.

Con l’atto impositivo l’ufficio contestò (i) l’indeducibilità di parte dei costi sostenuti a titolo di compensi ai componenti del consiglio di amministrazione, ritenuti sproporzionati rispetto ai ricavi sociali e dunque non inerenti, (ii) l’indebita deduzione di costi per l’acquisto di carburanti, con schede carburanti prive dei requisiti essenziali, (iii) la contabilizzazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti emesse dalla ditta individuale Siino Francesco. La società propose ricorso avverso l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che con sentenza n. 3378/10/2016 accolse parzialmente le ragioni della contribuente, annullando l’atto in riferimento ai costi per compensi agli amministratori e ai costi per le operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

La pronuncia fu impugnata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Questa, con sentenza n. 5724/12/2021, rigettòl’appello erariale e accolse quello della società, annullando integralmente l’avviso d’accertamento. Il giudice regionale ha ritenuto che i compensi erogati agli amministratori fossero giustificati dall’espletamento, da parte di tali soggetti, di attività complementaririspetto a quelli collegati al consiglio di amministrazione (che nella descrizione del fatto afferivano a compiti operativi); ha parimenti ritenuto indimostrata l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate da terzi; ha infine accolto l’appello incidentale della società con riguardo ai costi per carburante, ritenendo irrilevante che nelle schede mancasse l’indicazione del chilometraggio.

L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito la società con controricorso, RGN 27500/2021 Consigliere rel. Federici ulteriormente illustrato da memoria, a sua volta spiegando ricorso incidentale affidato ad un motivo. All’esito dell’adunanza camerale del 26 marzo 2 02 5 la causa è stata riservata e decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia l a « violazione e falsa applicazione degli artt. 39 DPR 600/73, 109 TUIR, 19 DPR 633/72 e 2697 c.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha annullato l’avviso d’accertamento con riferimento alla ripresa dei costi per compensi corrisposti agli amministratori. La critica, in particolare, si sofferma sulla sproporzione tra i compensi riconosciuti agli amministratori e gli utili sociali. Pone in evidenza come tale sproporzione sia tanto più evidente, quando si raffrontino i compensi della società, consorziata del Consorzio Stabile Olimpo, ed i compensi versati agli amministratori di quest’ultima, il cui fatturato era ben superiore e la cui struttura più complessa.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR , 19 e 54 DPR 633/72, nonché 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza sarebbe erronea anche per la parte in cui ha annullato la ripresa dell’ufficio relativa all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’ufficio aveva ritenuto che le fatture emesse dalla impresa del Siino Francesco, fornitore di servizi alla società, afferivano ad operazioni oggettivamente inesistenti, per l’assenza dei requisiti minimi organizzativi e per la totale evasione d’imposta del fornitore, la cui ditta era stata pertanto considerata una mera cartiera.

Con il terzo motivo l’Agenzia delle entrate si duole della «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 DPR 444/97», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il giudice d’appello, nell’accogliere l’impugnazione incidentale della società in merito ai costi recuperati per acquisto di carburante per autotrazione, non avrebbe tenuto conto della disciplina vigente in tema di compilazione delle schede carburante. Con ricorso incidentale la società ha lamentato la violazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.c.La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 6820/12/2019, depositata RGN 27500/2021 Consigliere rel.

Federici il 26 novembre 2019, aveva annullato l’avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, sulle medesime condotte qui oggetto di controversia. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e pertanto se ne invocavano gli effetti nel presente giudizio. Tuttavia, è preliminare evidenziare che nella memoria illustrativa la difesa della società ha invocatogli effetti dell’art. 21 bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n.

74. introdottodall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n.

87. Sostiene che al caso di specie vada applicata la noma invocata, secondo cui «La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi». A tal fine ha allegato la sentenza penale, pronunciata dal Tribunale di Palermo, n. 6933/2022, dichiarata irrevocabile il 25 marzo 2023, con la quale il Siino Francesco e la Bilello Laura, rappresentante legale della Lampo Service s.r.l, sono stati assoltidai reati loro ascritti e relativi alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, in relazione agli anni 2009, 2010 e 2011.

La contribuente lamenta l’omessa considerazione dell’accertamento di fatti rilevanti per il giudizio che ritiene essere statocompiuto in sede penale. Risulta opportuno evidenziare che, nell’ambito del giudizio RGN 27278 del 2017, con ordinanza 4.3.2025, n. 5714, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.

Appare quindi opportuno sospendere la definizione di questo giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, segnalando pure che questo processo è stato fissatoin data antecedente la pubblicazione dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite. P.Q.M La Cortesospende la definizione del giudizio, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sugli effetti del giudicato penale nel giudizio tributario, RGN 27500/2021 Consiglie