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Ordinanza Interlocutoria — n. 21024/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 21024/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21024/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. emetteva nei confronti di Luigi Parenti la cartella di pagamento n. 09720130102229356, a Cartella di pagamento –IRAP -2009 seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello IRAP e a titolo di IVA, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2010, effettuati ai sensi degli art. 36 bis d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633 per l’anno di imposta 2009.

Regesto Legislator

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art. 112 cod. proc. civ, art. 36 bis d.P.r. n. 600/1973; Ordinanza Interlocutoria — n. 21024/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente valutato gli elementi fattuali addotti dal contribuente quali, ad esempio, i collaboratori e l’acquisto di beni strumentali. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis d.P.r. 29 settembre 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 54 bis d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633 in combinato disposto con l’art. 2, secondo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Parole chiave

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ripresa dell'imposta sul valore aggiunto aliquota IVA ricupero d'imposta aliquota della rendita d'invalidità imposta indiretta indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. proc. civ
Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 36 bis d.P.r. n. 600/1973
ha rigettato l’appello incidentale sul presupposto che l’accertamento ex art. 36 bis d.P.r. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.r.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11764/2017 R.G. proposto da: AVVOCATO LUIGI PARENTI rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale delle Milizie 114. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (già Equitalia Sud s.p.a.) -intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LAZIO n. 6994/2016 depositata in data 17/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. emetteva nei confronti di Luigi Parenti la cartella di pagamento n. 09720130102229356, a Cartella di pagamento –IRAP -2009 seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello IRAP e a titolo di IVA, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2010, effettuati ai sensi degli art. 36 bis d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633 per l’anno di imposta 2009.

2. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma, la quale con sentenza n. 14572/2015 accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo fondate le sue argomentazioni relative, da un lato al fatto di essere in regola per gli importi iscritti a titolo di IVA per aver provato di aver rateizzato le somme e, dall’altro, di non essere tenuto al pagamento dell’IRAP per non essere titolare di un’impresa munita di stabile organizzazione.

3. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. del Lazio dichiarando di prestare acquiescenza per la parte della pretesa afferente all’IVA e impugnando la parte della sentenza relativa alla non debenza dell’IRAP; il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale per la riduzione delle sanzioni.

4. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 6994/2016, depositata in data 17 novembre 2016 accoglieva l’appello dell’Ufficio e rigettava l’appello incidentale tardivo..

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.P.r. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello erariale perché solo in quella sede aveva eccepito la presenza di diversi lavoratori dipendenti. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 58, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la tardiva produzione documentale dell’Ufficio. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente valutato gli elementi fattuali addotti dal contribuente quali, ad esempio, i collaboratori e l’acquisto di beni strumentali. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis d.P.r. 29 settembre 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 54 bis d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633 in combinato disposto con l’art. 2, secondo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in merito alla richiesta di riduzione ad un terzo delle sanzioni ai sensi dell’art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 462/1997, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’appello incidentale sul presupposto che l’accertamento ex art. 36 bis d.P.r. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.r. n. 633/1972, n. 633 non richiede la preventiva comunicazione degli esiti della liquidazione della dichiarazione nonché non ha ridotto le sanzioni.

2. Va premesso che, con memoria depositata in data 6 giugno 2025, il ricorrente ha avanzato istanza di cessazione della materia del contendere in considerazione del fatto che dal cassetto fiscale si evince che l’Ufficio ha proceduto allo sgravio della cartella di pagamento, allegando relativa documentazione. Peraltro, pur essendo provato l’integrale sgravio della cartella in oggetto, non è dato conoscere le ragioni dell’”eliminazione” di tale atto ossia se per es. se per annullamento in autotutela o, all’opposto, per pagamento del relativo importo a seguito della sentenza resa in grado di appello. Pertanto, appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo per invitare parte ricorrente a produrre il provvedimento di sgravio e l’Amministrazione finanziaria ad interloquire sull’istanza del ricorrente di cessazione della materia del contendere. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando parte ricorrente a produrre il provvedimento di sgravio e l’Amministrazione finanziaria ad interloquire sull’ist