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Ordinanza — n. 21021/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal regarding registration duty on multiple private contracts linked to a debt assumption. Outcome: appeal accepted, lower court decision quashed and remanded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21021/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that had reduced registration duties. The core dispute involved whether two distinct private contracts regarding a debt assumption and a joint venture resolution should be taxed separately or together. The court ruled that these are autonomous fiscal acts and must both be taxed under the relevant registration duty provisions.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 7, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Art. 21, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Multiple distinct negotiable declarations, whether incorporated into a single document or separate ones, are subject to registration duty based on the nature of the legal effects produced by each individual transaction.

Parole chiave

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Imposta di Registro Scrittura Privata Espromissione D.P.R. 131/1986 Atti Fiscali Distinti Cassazione Civile Rinvio Causa tassa d'iscrizione nel registro

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 7, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per cui,si deve applicare ad entrambe l’art. 11, comma7, d.P.R.
Art. 21, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Art. 1272 cod. civ.
La seconda scrittura privata conteneva l’espromissione (art. 1272 cod. civ.) di Carlo Valle per il debito assunto dalla “Agricola Maine S.r.l.
Art. 1372, primo comma, cod. civ.
” ( ancora in bonis) nei confronti di Valeria Apolloni nell’ambito di un’operazione articolata comprendente la risoluzione consensuale (art. 1372, primo comma, cod. civ.) di un’associazione in partecipazione (art.
Art. 2549 cod. civ.
civ.) di un’associazione in partecipazione (art. 2549 cod.
Legge 31 agosto 2022, n. 130
a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
art. 1272 cod. civ
La seconda scrittura privata conteneva l’espromissione (art. 1272 cod. civ.) di Carlo Valle per il debito assunto dalla “Agricola Maine S.r.l.
art. 2549 cod. civ
civ.) di un’associazione in partecipazione (art. 2549 cod.
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Testo completo

rale dello Stato, ove per legge domiciliata(indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); RICORRENTE CONTRO Apolloni Valeria; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per il Veneto il 26 settembre 2019, n. 792/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 aprile 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 26 settembre 2019, n. 792/02/2019, che, in controversia su impugnazione di un avviso di liquidazione n. 2015/001/DI/000001371/0/003 per IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO DECRETO INGIUNTIVO ATTI ALLEGATI l’imposta di registro nella misura complessiva di € 26.638,00 nei confronti di Valeria Apolloni per la registrazione di un decreto emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Vicenza il 10 aprile 2015, n. 1371/2015, con l’ingiunzione al pagamento in suo favore dell a somma di € 9.800,00 nei confronti di Carlo Valle, a titolo di residuo pagamento degli interessi convenzionali –pari nel complesso ad € 33.600,00 - sull’importo di € 625.000,00, in base a scrittura privata del 6 dicembre 2013, con la quale Carlo Valle, in qualità di cessato amministratore della “Agricola Maine S.r.l.

”, in concordato preventivo, aveva convenuto con Valeria Apolloni l’espromissione del debito assunto in origine in tale misura dalla predetta società in bonisnei confronti di Valeria Apolloni, con interessi annuali del 5%con decorrenza dall’1 luglio 2013, con scrittura privata del 27 dicembre 2012, tassando, oltre al decreto ingiuntivo, anche le scritture private del 27 dicembre 2012 e del 6 dicembre 2013, in virtù della loro allegazione al ricorsoex art. 11, comma 7, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , con la sanzione del 120% per l’omessa registrazione ex ar t t. 11, comma 7, e 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,dopo che, con provvedimento in autotutela del 29 gennaio 2918, n. 8849, la scrittura privata del 6 dicembre 2013 era stata considerata come sola espromissione del debito altrui e non anche come ricognizione di debito, per cui l’imposta dovuta era stata ridotta ad € 20.052,00 e le sanzioni irrogate erano state ridotte ad € 23.710,00, ha accolto (in parte) l’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate e (in relazione a motivo subordinato) l’appello proposto in via incidentale da Valeria Apolloni avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza il 2 4 luglio 2018, n. 385/01/2018, senza alcuna statuizione sulle spese giudiziali.

2. La C ommissione tributaria regionale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente ed aveva annullato l’atto impositivo con limitato riguardo alle sanzioni amministrative - sul presupposto che l’imposta di registro dovesse gravare soltanto la scrittura privata del 6 dicembre 2013, ma non anche quella del 27 dicembre 2012, che sarebbe stata posta nel nulla per tacito accordo tra le parti.

3. Valeria Apolloni è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11, comma 7, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente affermato dal giudice di appello che soltanto la scrittura privata del 6 dicembre 2012 dovesse essere tassata, ma non anche quella del 27 dicembre 2012, anche se soggetta a registrazione in termine fisso.

2. Il predetto motivo è fondato. 2.1 Ai fini della decisione, è importante chiarire il legame emergente tra le scritture private allegate alricorso per decreto ingiuntivo. Ora, la scrittura privata del 27 dicembre 2012 era stata allegata alla scrittura privata del 6 dicembre 2013 ed entrambe erano state allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. La seconda scrittura privata conteneva l’espromissione (art. 1272 cod. civ.) di Carlo Valle per il debito assunto dalla “Agricola Maine S.r.l. ” ( ancora in bonis ) nei confronti di Valeria Apolloni , mentre la prima scrittura privata conteneva l’assunzione del debito originario da parte della“Agricola Maine S.r.l.

” ( ancora in bonis) nei confronti di Valeria Apolloni nell’ambito di un’operazione articolata comprendente la risoluzione consensuale (art. 1372, primo comma, cod. civ.) di un’associazione in partecipazione (art. 2549 cod. civ.) tra le parti con restituzione a Valeria Apolloni dell’apporto di € 250.000,00, la cessione da Valeria Apolloni alla “Agricola Maine S.r.l.” di quote di compartecipazione al capitale della “Marina S.r.l.” per il prezzo di € 213.539,43 e la cessione da Valeria Apolloni alla “Agricola Maine S.r.l. ” di un credito per “finanziamento soci infruttifero” nei confronti della “ Marina S.r.l.” per l’importo di € 161.460,57, con l’obbligazione complessiva a carico della “Agricola Maine S.r.l.

” verso Valeria Apolloni per l’importo di € 650.000,00. 2.2 Si tratta, dunque, di più contratti collegati e contenuti in distinti documenti, che rimangono autonomi sul piano fiscale e che non possono essere considerati cessati con la stipulazione dell’espromissione, la quale presuppone – proprio ai fini della successione a titolo particolare nel debito da parte dell’espromittente alla società espromessa - la perduranza dell’obbligazione originaria (sia per il capitale che per gli accessori), anche se essa riguarda i soli interessi.

Inoltre, la scrittura privata del 27 dicembre 2012 non rientra tra quelle assoggettabili ad imposta solo in caso d’uso o esenti da registrazione. Per cui,si deve applicare ad entrambe l’art. 11, comma7, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Invero, l'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l’applicazione dell’ imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura de gli effetti derivanti daciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l’art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. Alla s tregua delle suesposte argomentazioni, d unque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 10 aprile 2025. IL PRESIDENTE Dott. Liberato Paolitto