Italian Court dismisses tax appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the cassation appeal. Daniele Luciani had previously challenged a regional tax commission decision regarding a registration tax via the Revenue Agency, but later renounced the case in March 2025. The court ruled that this withdrawal, supported by a specific power of attorney, legally extinguished the litigation without further costs or procedural steps.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 115/2002, art. 13; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, duly declared and supported by a power of attorney, results in the extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27460/2022 del ruolo generale, proposto DA LUCIANI DANIELE (codice fiscale LCN DNL 87L14 H501 Q), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce, dall’avv. Antonio Aquino (codice fiscale QNA NTN 62L04 G811 M) - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (codice fiscale 13756881002), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1777/11/2022 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 14 aprile 2022, non notificata. F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27460/2022 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia Numero sezionale 2580/2025Numero di raccolta generale 21008/2025 nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025.Data pubblicazione 24/07/2025 CONSIDERATO CHE:
1. oggetto di controversia era la pretesa contenuta nella cartella di pagamento impugnata, avente ad oggetto la pretesa fiscale a titolo di imposta di registro, di cui l’istante era venuto a conoscenza tramite la consultazione dell’estratto di ruolo;
2. la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dal contribuente;
3. avverso tale pronuncia Daniele Luciani i proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 10 novembre 2022, formulando due motivi d’impugnazione;
4. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata.
5. con istanza depositata in data 14 marzo 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. RILEVATO CHE:
1. la predetta rinuncia, corredata da specifica procura, è regolare;
2. alla luce di tale dichiarazione va dichiarata l’estinzione del giudizio;
3. le spese del presente grado di giudizio non vanno regolate, non avendo la controparte svolto difese;
4. nemmeno ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27460/2022 Numero sezionale 2580/2025 eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni Numero di raccolta generale 21008/2025Data pubblicazione 24/07/2025 estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo per rinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.