Italian Supreme Court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished due to settled underlying dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the underlying tax dispute had been settled. The applicant sought to terminate the proceedings, citing the Agency's prior regularization of the tax liability in 2022 and a subsequent total release order. The court ruled that this administrative resolution eliminated the subject matter of the controversy, necessitating the dismissal of the appeal and the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.c.; Art. 6 d.l. n. 119/18: When the subject matter of a civil or administrative proceeding is extinguished by a final settlement or administrative resolution, the higher court must declare the proceedings extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15351/2017 del ruolo generale, proposto DA GALELLI DOMENICO (codice fiscale GLL DNC 48R18 F112 H), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alla nota depositata in data 31 gennaio 2025, dagli avv.ti Claudio Lucisano (codice fiscale LCS CLD 54S26 H501 P) e Maria Sonia Vulcano (codice fiscale VLC MSN 68A66 H501 Y). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a :
L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15351/2017 per la cassazione della sentenza n. 8565/8/2016 della Commissione Numero sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 21003/2025 tributaria regionale del Lazio (Roma) depositata in data 16 Data pubblicazione 24/07/2025 dicembre 2016. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025. CONSIDERATO CHE:
1. oggetto di controversia era la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti con il quale l’Ufficio rideterminava le imposte di registro ed ipocatastali in relazione all’atto del 5 luglio 2013, avente ad oggetto la vendita del diritto di nuda proprietà, gravato da usufrutto quarantennale, su taluni immobili siti in Roma;
2. la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 26160/57/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma;
3. avverso tale pronuncia Domenico Galelli proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 12/17 giugno 2017, formulando tre motivi d’impugnazione;
4. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 24 luglio 2017;
5. con istanza depositata in data 31 gennaio 2025, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. RITENUTO CHE:
1. il giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere, avendo l’istante rappresentato e documentato che:F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15351/2017 Numero sezionale 2576/2025 - in data 9 febbraio 2022 l’Agenzia della Entrate convalidava Numero di raccolta generale 21003/2025Data pubblicazione 24/07/2025 con esito regolare l’istanza di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/18 (istanza num. TK3 000335/2019); - la procedura è da intendersi perfezionata a seguito dell’istanza di sgravio totale emessa dall’Agenzia e depositata in atti; - l’Avvocatura Generale dello Stato ha confermato l’esito regolare della definizione, controfirmando la predetta istanza depositata il 31 gennaio 2025;
2. a seguito del perfezionamento della predetta procedura è, quindi, sopraggiunta una causa di estinzione del procedimento in esame che ha determinato la cessazione della materia del contendere, esito questo che pure giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.