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Ordinanza — n. 20930/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding remote hearing rights, allowing it due to lack of public session record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20930/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the remaining grounds of the tax appeal but accepted the first claim regarding the right to participate in the discussion. The appellant argued that the Regional Tax Court violated procedural rights by deciding on the file without holding a public hearing or remote session, despite a request for written proceedings. The court ruled that the lower court failed to record the impossibility of remote discussion, thereby violating the right to defense and the principle of contradiction.

Regesto Legislator

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Art. 27 D.L. 28/2020 n. 137; Art. 34 Codice del processo tributario: When emergency measures allow decisions on the file without remote discussion, the court must explicitly record the impossibility of such discussion; failure to do so nullifies the judgment as it violates the right to defense.

Parole chiave

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tax appeal remote hearing right to defense procedural nullity emergency measures contradictory principle written proceedings difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione del diritto dell’appellante a partecipare a discussione», si lamenta, lasciando per implicita la indicazione del vizio denunciato, comunque agevolmente riferibile alla previsione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.
Art. 34 Codice del processo tributario D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
3, c.p.c., la violazione dell’art. 34 del Codice del processo tributario D.lgs.
Art. 27 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176
546 e dell’art. 27 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176.
Art. 140 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la « V iolazione e falsa applicazione dell’ art. 140 c.p.c .
Art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la «N ullità della sentenza per insufficiente motivazione dovuta ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio omessa pronuncia su un motivo di appello(violazione dell'art. 112 c.p.c.)».
Art. 109, comma 1 e 2 Tuir
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la «Violazione Art. 109, comma 1 e 2 Tuir».
art. 140 c.p
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la « V iolazione e falsa applicazione dell’ art. 140 c.p.c .
art. 112 c.p
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la «N ullità della sentenza per insufficiente motivazione dovuta ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio omessa pronuncia su un motivo di appello(violazione dell'art. 112 c.p.c.)».

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28100 del 05/10/2023
Cass. 24 gennaio 2023, n. 2067
da ultimo Cass. 24 gennaio 2023, n. 2067).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.114/2022 R.G. proposto da DLM DIGITAL FLASH SRL, con l’avvocato Mario Cianci -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.4474/2021 depositata il 21/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. In controversia afferente alla impugnazione di avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap 2013, la DLM DIGITAL FLASH SRL ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società contribuente avverso la pronunciadi primo grado, di rigetto dell’originario ricorso.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

3. Lacontribuente ha depositato memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione del diritto dell’appellante a partecipare a discussione», si lamenta, lasciando per implicita la indicazione del vizio denunciato, comunque agevolmente riferibile alla previsione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 34 del Codice del processo tributario D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 27 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la « V iolazione e falsa applicazione dell’ art. 140 c.p.c . » , con riguardo alla notificazione del questionario - invito a comparire TF5IAE01327/2018 emesso ai fini dell’instaurazione del contraddittorionella fase amministrativa.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la «N ullità della sentenza per insufficiente motivazione dovuta ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio omessa pronuncia su un motivo di appello(violazione dell'art. 112 c.p.c.)».

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la «Violazione Art. 109, comma 1 e 2 Tuir».

5. Il primo motivoè fondato, con assorbimento dei restanti. 5.1. L’ art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, disciplinante le «Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario»in epoca pandemica, applicabile ratione temporis al caso di specie, dopo avere disciplinato al primo comma le modalità della udienza di discussione da remoto, prevedeva che « In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissateper la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alladata fissata per la trattazione.

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta ladiscussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunqueassunti presso la sede dell'ufficio». 5.2. La CTR ha deciso sulla base degli atti, pur in presenza di richiesta di trattazione scritta, come emerge inequivocabilmente dall’avviso di trattazione del 31 .03.2021, versato in atti e ritrascritto, nel suo contenuto saliente, nel ricorso, né la circostanza è oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio nel proprio controricorso, e neppure nella sentenza impugnata si dà atto della celebrazione della pubblica udienza, né della presenza delle parti. 5.3.

Tanto rilevato, si osserva che la Commissione regionalenon ha dato ha dato in alcun modo atto della impossibilità di procedere a discussione con collegamento da remoto, che, in forza della richiamata normativa emergenziale, avrebbe giustificato una decisione allo stato degli atti, con omissione della discussione pubblica. 5.4. Come già affermato, in analoga fattispecie, da questa Corte (v. Cass. n. 28100 del 05/10/2023) deve ritenersi applicabile il principiosecondo cui «Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale della causa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell’art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all’esito dell’esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un “vulnus” al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa» (v. da ultimo Cass. 24 gennaio 2023, n. 2067).

6. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composi