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Decreto — n. 20878/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20878/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20878/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 22015/2020 proposto da: TIZIANO OTTAVI, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall’avv. Roberto Ferri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 6953/19/2019, depositata il 13 dicembre 2019. Visto l’atto depositato l’11 aprile 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20878/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 22015/2020 proposto da: TIZIANO OTTAVI, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall’avv. Roberto Ferri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 6953/19/2019, depositata il 13 dicembre 2019. Visto l’atto depositato l’11 aprile 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale accoglimento parziale del contribuente assoggettamento all'IVA differimento dell'imposizione sottrazione di un contributo procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’11 aprile 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 22015/2020 proposto da: TIZIANO OTTAVI, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall’avv. Roberto Ferri; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 6953/19/2019, depositata il 13 dicembre 2019. Visto l’atto depositato l’11 aprile 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e