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Decreto — n. 20864/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20864/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20864/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 1651/2022 proposto da: MARCO GUIDETTI, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicolò Ferrarini, Antonio Tazzioli, Marco Del Deo, Rossella Adani e Paolo Moschi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 838/14/2021, depositata il 21 giugno 2021. Visto l’atto depositato il 3 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20864/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 1651/2022 proposto da: MARCO GUIDETTI, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicolò Ferrarini, Antonio Tazzioli, Marco Del Deo, Rossella Adani e Paolo Moschi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 838/14/2021, depositata il 21 giugno 2021. Visto l’atto depositato il 3 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria arretrati d'imposta rinuncia all'espropriazione differimento dell'imposizione conseguenze del ritiro contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 3 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 1651/2022 proposto da: MARCO GUIDETTI, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicolò Ferrarini, Antonio Tazzioli, Marco Del Deo, Rossella Adani e Paolo Moschi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 838/14/2021, depositata il 21 giugno 2021. Visto l’atto depositato il 3 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a