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Ordinanza — n. 20821/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority appeal, ruling legal representative of unrecognized association is jointly liable for unpaid taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20821/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing the lower court's decision that exempted the legal representative from tax liability. The court held that the legal representative of an unrecognized association is jointly liable for unpaid taxes regardless of their personal involvement in the association's management. This ruling emphasizes the autonomy of tax law over civil law principles, mandating that the representative fulfill all fiscal obligations including filing accurate declarations and paying dues.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.c.; Art. 103 TUIR: The legal representative of an unrecognized association is jointly liable for unpaid taxes and cannot evade responsibility by claiming lack of personal involvement in the association's management.

Parole chiave

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legal representative liability unrecognized association joint tax liability tax autonomy principle fiscal obligations solidary responsibility tax declaration duties tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.c.
Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari.
Art. 103 TUIR
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L. n. 398/1991
art. 38 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 38 c.c., nonché dell’art.
art. 36 c.c
Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25650 del 2018
Cass. n. 25650 del 2018).
Cass. n. 4478 del 2018
Cass. n. 22861 del 2018
al legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica per omesso versamento d'IVA)" (Cass. n. 22861 del 2018;
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14681/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MARINELLI MICHELE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL MOLISE n. 12426/2022depositata il 28/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA L’Associazione Sportiva Dilettantistica Termoli Calcio 1920, con sede legale in Termoli (CB) alla via dello Sport s.n.c., codice fiscale e partita IVA 01640260707, veniva sottoposta ad attività di verifica da parte dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) di Napoli, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di imposta sugli intrattenimenti e/o imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e 26 ottobre 1972, n. 633.

In data 23 ottobre 2015 i funzionari incaricati del controllo redigevano e consegnavano a Brandolini Carlo, in qualità di vicepresidente dell’Associazione – giusta delega del Presidente pro tempore e rappresentante legale dell’Associazione Civitarese Gianluca –il processo verbale di constatazione di violazioni, atto n. 09201500415. Tenuto conto degli esiti accertativi l’Agenzia delle Entrate – DP di Campobasso notificava alla contribuente, rispettivamente per gli anni 2013 e 2014, gli avvisi di accertamento n. TR6060200777/2018 e n. TR6060200783/2018.

In particolare, dichiarava decaduta la ASD TERMOLI CALCIO 1920 dal regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991, stante il conseguimento nei periodi di imposta dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 di proventi riferibili all’esercizio di attività commerciale per un importo superiore al limite normativo di euro 250.000,00. Conseguentemente contestava il mancato versamento della maggior imposta Iva nella misura di € 45.966,00, per l’anno d’imposta 2013 oltre sanzioni ed interessi; nonché di € 30.330,00, per l’anno d’imposta 2014, oltre interessi e sanzioni.

Avverso gli avvisi n. TR6060200777/2018 e n. TR6060200783/2018 Marinelli Michele, in qualità di legale rappresentante, proponeva ricorso cumulativo dinanzi alla CTP di Campobasso che con la sentenza n. 121/03/2020, pronunciata il 05.03.2020 e depositata il 30.06.2020, accoglieva il ricorso del contribuente e annullava gli atti impositivi, con compensazione delle spese di lite. Avverso la sentenza di prime cure la Direzione Provinciale di Campobasso dell’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla CGT di secondo grado del Molise che, con sentenza n. 426/03/2022, pronunciata il 12.12.2022 e depositata il 22.12.2022, respingeva l’appello dell’Ufficio e lo condannava alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00 oltre accessori.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 38 c.c., nonché dell’art. 2697 c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. per aver la CGT concluso per il rigetto dell’atto di gravame dell’Ufficio, assumendo come l’art. 38 c.c. trovi applicazione solo nel caso di legale rappresentante che abbia agito effettivamente in nome e per conto dell’Associazione; nonché ritenendo che tale circostanza dovesse essere provata dall’Ufficio onerato in tal senso.

Di contro ha ritenuto che il contribuente avrebbe offerto un principio di prova della mancata conduzione di un’attività gestoria, avendo “depositato, quantomeno, lo Statuto associativo e l’organigramma dell’Associazione, documenti dai quali si evince non solo che il Presidente è il soggetto che dirige e controlla l’attività dell’ente (cfr. art. 19), ma anche che l’organizzazione associativa prevede la figura di un Segretario che cura l’amministrazione dell’associazione e tiene i libri contabili (cfr. art. 22 dello Statuto)”.

Il motivo è fondato e va accolto. La motivazione della sentenza è incentrata sul seguente nucleo argomentativo: “si evidenzia che l’Ufficio non si è fatto carico di fare fronte al proprio onere, dimostrando l’attività di gestore dell’attività dell’Associazione da ricondurre in capo al Marinelli; viceversa quest’ultimo ha depositato, quantomeno, lo Statuto associativo e l’organigramma dell’Associazione, documenti dai quali si evince non solo che il Presidente è il soggetto che dirige e controlla l’attività dell’ente (cfr. art. 19), ma anche che l’organizzazione associativa prevede la figura di un Segretario che cura l’amministrazione dell’associazione e tiene i libri contabili (cfr. art. 22 dello Statuto)”.

Osserva questa Corte che è senz'altro vero che, in tema di responsabilità del soggetto che rappresenta l'associazione non riconosciuta, si è affermato che "la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta ai sensi dell'38 c.c., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell'associazione ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito" e che il principio "si applica anche ai debiti di natura tributaria" (cfr.

Cass. n. 16344 del 2008 e Cass. n. 14486 del 2009). È altresì assodato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte "la responsabilità personale e solidale, prevista dall'38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi" (Cass. n. 20485 del 2013; Cass. n. 12473 del 2015) e che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione (Cass. n. 29733 del 2011;

Cass. n. 25748 del 2008). È, infine, sedimentato che la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (Cass. n. 5746 del 2007) e che, pertanto, chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (v.

Cass. n. 26290 del 2007 e Cass. n. 25748 del 2008). Su queste premesse mette punto, nondimeno, osservare che da tale orientamento giurisprudenziale non può trarsi il convincimento che il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta possa andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell'ente. Questa Corte ha di recente condivisibilmente affermato, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna, che "La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta si ricollega non solo all'effettività dell'ingerenza esercitata nell'attività gestoria dell'ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento notificato ai sensi dell'art. 38 c.c. al legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica per omesso versamento d'IVA)" (Cass. n. 22861 del 2018;

Cass. n. 19985 del 2019). Invero, i debiti di imposta non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, di talché deve esserne chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) formalmente rivestito nel contesto dell'ente, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (v. Cass. n. 25650 del 2018). Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari.

Quand'anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell'attività dell'ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il Fisco egli resta condebitore, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge. In tal senso, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l'ente semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo. Piuttosto, mette in conto valorizzare, da un lato, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, dall'altro, la fonte legale dell'obbligazione tributaria, non potendosi trascurare il nucleo dei poteri attribuiti dalle disposizioni normative in subiecta materia al rappresentante fiscale: costui non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso -in ultima analisi - il pagamento delle imposte.

Questa Corte ha icasticamente affermato che “In ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo” (Cass. n. 4478 del 2018;

Cass. n. 22861 del 2018). Su queste basi, è evidente che il ragionamento della CTR si pone in urto frontale col quadro dei principi nomofilattici e postula l’accoglimento del motivo di ricorso. La sentenza d’appello va, pertanto, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla CGT di secondo grado del Molise, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorso. Cassa l