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Ordinanza — n. 20709/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding tax court fee compensation based on final litigation outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20709/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the Municipality of Montegiordano's appeal against a lower court's decision to partially offset litigation costs. The taxpayer argued that partial acceptance of cassation grounds constituted reciprocal non-liability, but the court held that fee allocation must reflect the global final result of the entire proceedings. Consequently, the court affirmed that the lower judge correctly applied the principle of reciprocal non-liability based on the ultimate loss of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; D.Lgs. 546/1992: In tax litigation remitted for cost assessment, the judge must determine fees based on the final global outcome of the proceedings rather than the results of individual procedural phases.

Parole chiave

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tax litigation costs reciprocal non-liability cassation appeal fee compensation global outcome principle restituzione dei sussidi statali impugnazione di decisioni amministrative legittimazione del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, items 3 and 4 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo il ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.
Art. 360, first paragraph, item 3 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo il ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.
Article 15, paragraph 2 of D.Lgs. 546/1992
Article 91, paragraph 1 of the Code of Civil Procedure
Article 92, paragraph 1 of the Code of Civil Procedure
Article 13, paragraph 1-quater of D.P.R. 115/2002
Article 13, paragraph 1-bis of D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 14437/2018
Cass., Sez. Un., n. 8093/2020
Cass., n. 20289/2015
Cass., n. 6369/2013
Cass., n. 406/2008
Cass., n. 15787/2000
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14388 2023R.G. proposto da: COMUNE DI MONTEGIORDANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso da gli Avvocati LAMBERTO FERRARA e IVAN IURLO giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro LO PRETE LUCIANO, rappresentato e difeso da ll’Avvocato MARIA RITA PISTOCCHIOgiusta procura speciale in atti; -resistente– avverso la sentenza n. 2181/2023della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMOGRADO di COSENZA , depositata il 2/5/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/3/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

FATTI DI CAUSA Il Comune di Montegiordanopropone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in sede di rinvio da Cass. n. 22132/2020, aveva parzialmente accolto il ricorsodi Luciano Del Prete, in ottemperanza della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 540/05/2012, compensando le spese di lite. Luciano Lo Prete si è costituito al solo scopodi partecipare all’udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Preliminarmente, va disattesa l’ istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dal contribuente, atteso che, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un. n. 14437del 2018 ) , e non vertendosi in ipotesi di decisi oni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

Un., n. 8093del 2020). 2.1. Con il primo motivo il ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4), c.p.c., « v iolazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 15 co. II D.Lgs. 546/1992, nonché degli artt. 91 e 92 co. I c.p.c. ...» per avere la Corte di giustizia tributaria di primo grado erroneamente compensato le spese di lite di legittimità ritenendo che l’accoglimento di soli alcuni dei motivi del gravame avverso la sentenza emessa nel giudizio di ottemperanza, possa essere considerata quale «soccombenza reciproca». 2.2.Con il secondo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

«violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 15 co. II D.Lgs. 546/1992, nonché degli artt. 91 e 92 co. I c.p.c.» per erronea compensazione delle spese di lite del giudizio di riassunzione sul rilievo che l’avvenuta compensazione delle spese di lite del procedimento di legittimità, integrerebbe una soccombenza reciproca rispetto alle domande formulate con il ricorsoin riassunzione. 2.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vannodisattese. 2.4. Costituisce principio consolidato, reiteratamente affermato da questa Corte che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. 2.5.

Ne consegue che il Giudice, nel regolare le spese di lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. n. 20289 del 2015). 2.6. Nel caso di specie, il ricorrente contesta, al contrario, la disposta compensazione delle spese frazionando, a seconda dell’esito, le varie fasi del giudizio, senza riferirsi unicamente all’esito finale della lite, non assumendo infatti rilievo che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole, trovando tale principio applicazione anche nel caso in cui il giudizio venga definito in sede di rinvio a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che, infine, rimane soccombente (cfr.

Cass. n. 6369 del 2013; Cass. n. 406del 2008; Cass. n. 15787 del 2000 ).

3. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, assorbita ogni altra questione.

4. Nulla sulle spese stante la mancata rituale e tempestiva costituzione in giudizio del resistente. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi