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Ordinanza — n. 20690/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling invalid PEC notification cured by taxpayer's timely challenge to tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20690/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that had dismissed a taxpayer's challenge to a tax assessment. The lower court had invalidated the assessment due to a notification sent via electronic mail to an address not listed in public registers. The court held that the notification's purpose was achieved when the taxpayer timely challenged the act, thereby curing any formal defects in the notification process.

Regesto Legislator

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L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3; D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter; cod. proc. civ., art. 156, comma 2: The invalidity of a tax notification via non-listed PEC is cured if the taxpayer timely challenges the act, as the notification's purpose was achieved.

Parole chiave

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tax notification validity electronic mail service timely challenge cure tax assessment procedure PEC address registration notification purpose achieved cassation tax appeal notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3
742, art. 3 –alla cui stregua la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, in materia civile, «alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n.
D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter
Le Sezioni Unite hanno, per l’appunto, rimarcato che «il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A.
D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter
cod. proc. civ., art. 156, comma 2
art. 370 cod. proc. civ
Come, difatti, statuito dalle Sezioni Unite della Corte, in tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 cod. proc. civ.- che, dopo la modifica apportata dall'art.
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667
Cass., 13 maggio 2021, n. 12876
19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 maggio 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n.
Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587
12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n.
Cass., 12 gennaio 2016, n. 259
4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass., 23 novembre 2015, n.
Cass., 23 novembre 2015, n. 23875
259; Cass., 23 novembre 2015, n. 23875)– non, dunque, un procedimento cautelare in senso proprio(art.
Cass., 7 marzo 2017, n. 5624
Cass. 2961/2021
Cass. S.U. 23620/2018
Cass. Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979
23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla … notificante» (così Cass. Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979 cui adde Cass., 14 ottobre 2024, n.
Cass., 14 ottobre 2024, n. 26682
15979 cui adde Cass., 14 ottobre 2024, n. 26682; Cass., 28 febbraio 2023, n.
Cass., 28 febbraio 2023, n. 6015
26682; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6015).
Cass., 24 agosto 2018, n. 21071
per effetto del raggiungimento del suo scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2018, n. 21071;
Cass., 24 aprile 2015, n. 8374
Cass., 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., 13 marzo 2015, n.
Cass., 13 marzo 2015, n. 5057
8374; Cass., 13 marzo 2015, n. 5057; Cass., 22 gennaio 2014, n.
Cass., 22 gennaio 2014, n. 1238
5057; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1238; v.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 874/2023 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione ( ), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ( 80224030587; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it –ricorrente – contro Staccioli Flavia ( STCFLV74S47H501K ), rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Massimo Ventura ( VNTFMS67C25H501K; fabiomassimoventura@ordineavvocatiroma.org ) e dall’avvocato Paolo Maria D’Ottavi ( DTTPMR73H19A123C; paolomariadottavi@ordineavvocatiroma.org –controricorrente – avverso la sentenza n. 2633/2022, depositata in data 8 giugno 2022 , della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Misure Cautelari Tributi FATTI DI CAUSA 1. –Con sentenza n. 2633/2022, depositata in data 8 giugno 2022, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da Staccioli Flavia , così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria operata dall’agente della riscossione in relazione a presupposte cartelle di pagamento. Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto, in via assorbente, l’inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto eseguita a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da unindirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri. 2.

– L’ Agenzia delle Entrate - Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo. Staccioli Flavia resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In via pregiudiziale di rito , va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente con riferimento alla disposizione di cui alla l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 –alla cui stregua la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, in materia civile, «alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12» e, dunque, ai procedimenti cautelari contemplati da quest’ultima disposizione – atteso che, per un verso, viene in considerazione un ricorso per cassazione relativo ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (così Cass.

Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 maggio 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass., 23 novembre 2015, n. 23875)– non, dunque, un procedimento cautelare in senso proprio(art. 92, primo comma, cit.) – e che, per il restante, la stessa sospensione prevista per i procedimenti cautelari opera, così come rimarcato dalla Corte, con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini (Cass., 7 marzo 2017, n. 5624;

Cass., 18 febbraio 2008, n. 3955; Cass., 22 febbraio 2002, n. 2591; Cass., 26 febbraio 2001, n. 2762). E’, pertanto, tempestivo il ricorso notificato a mezzo PEC in data 9 gennaio 2023 (l’8 gennaio 2023 cadeva di domenica), a fronte di sentenza pubblicata in data 8 giugno 2022. 1.1 –E’, per converso, inammissibile il controricorso che, notificato a mezzo pec il 20/02/2023, è stato depositatoil 12 marzo 2023. Come, difatti, statuito dalle Sezioni Unite della Corte, in tema di giudizio di cassazione, l'art. 370 cod. proc. civ.- che, dopo la modifica apportata dall'art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell'art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato(Cass.

Sez. U., 18 marzo 2024, n. 7170). 2. – Tanto premesso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,art. 26, ed alla l. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, assumendo, in sintesi, che – inapplicabile, alla fattispecie, la disposizione prevista per la notifica a mezzo pec di atti giudiziari (art. 3-bis, comma 1, cit.) –alla stregua della disposizione di cui all’art. 26, cit., nel testo ratione temporisvigente, la notifica di una cartella di pagamento, a mezzo pec, implica (come necessaria) solo l’inclusione dell’indirizzo del destinatario nel pubblico registro costituito dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e, per di più, la possibilità di una notifica«per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC»all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.

Né, si soggiunge, nella fattispecie potevano nutrirsi dubbi sul soggetto mittente che risultava esposto nell’estensione dell’indirizzo istituzionale (riconducibile al dominio pec.agenziariscossione.gov.it), tenuto (anche) conto degli stessi criteri di attribuzione (unicamente ad un soggetto) di ciascun dominio PEC da parte del Gestore. 3. –Il motivo è fondato, e va accolto. 3.1 - Con riferimento alla categoria dell’inesistenza giuridica, le Sezioni Unite della Corte di legittimità, hanno statuito che l'inesistenza della notificazione può configurarsi laddove venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; qualificazione, questa, prospettabile «nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.» (Cass.

Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916). La Corte ha, altresì, rilevato che il raggiungimento dello scopo della notifica eseguita a mezzo PEC, - e, dunque, il conseguimento del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata (art. 156 c.p.c.), -priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale, ove l'erronea applicazione della regola non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (tra le diverse, Cass. Sez. U., 28 settembre 2018, n. 23620;

Cass., 5 ottobre 2018, n. 24568; Cass. S.U., 28 settembre 2018, n. 23620; Cass., 31 agosto 2017, n. 20625; Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814; Cass. S.U., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., 18 giugno 2014, n. 13857). 3.2 - C on specifico riferimento a fattispecie omologa a quella in trattazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass.

S.U. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla … notificante» (così Cass. Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979 cui adde Cass., 14 ottobre 2024, n. 26682; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6015). Le Sezioni Unite hanno, per l’appunto, rimarcato che «il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro»; nonché che «la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC». 3.3 – Va, peraltro, rilevato che, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto impositivo, ma una sua condizione integrativa d'efficacia, - sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, -e che, pertanto, la nullità della notifica dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, comma2, cod. proc. civ. per effetto del raggiungimento del suo scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato (v., ex plurimis, Cass., 24 agosto 2018, n. 21071;

Cass., 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., 13 marzo 2015, n. 5057; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1238; v. altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543). 4. – Non risultando, poi, apprezzabile, nella fattispecie, la cessazione della materia del contendere - in quanto la stessa definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (cd. rottamazione) avrebbe riguardato (al più) solo due cartelle di pagamento, - l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia (in specie delle questioni rimaste assorbite) attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di