Cassation court dismisses appeal against tax commission's fee compensation due to late legislative changes and administrative good faith.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by IVS Italia S.p.A. against a Regional Tax Commission decision that compensated litigation costs despite the annulment of a tax assessment. The lower court found that the annulment resulted from subsequent legislative reforms and the tax authority's own good-faith conduct in annulling the act, rather than a pre-existing illegality. Consequently, the court upheld the compensation of expenses as the proper outcome given the procedural context and the lack of fault attributable to the administration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13 c.p.c.: In tax proceedings, the annulment of an impositve act due to subsequent legislative changes or the administration's own good-faith conduct does not automatically trigger a loss of costs for the appellant, allowing the court to order compensation of expenses instead.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
of. Avv. Livia Salvini e dall’Avv. Davide D e Girolamo, entrambi con studio in Roma (“Salvini e Soci. Studio Legale Tributario fondato da F. Gallo”), ove elettivamente domiciliata ( indirizzi p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: liviasalvini@ordineavvocatiroma.org e davidedegirolamo@ordineavvocatiroma.org),giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata ( indirizz o p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); CONTRORICORRENTE COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Lombardia il 4 ottobre 2021, n. 3555/15/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2 02 5 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE:
1. La “IVS ITALIA S.p.A.”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Lombardia il 4 ottobre 2021, n. 3555/15/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisodi liquidazione n. 2018/0RA00012 (dopo un preventivo invito a comparire per l’acquisizione di documenti ) per l’imposta di registro in relazione alla riqualificazioneex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del collegamento tra la deliberazione di aumento del capitale da parte della “CE.DA.
S.r.l.” con sottoscrizione della corrispondente quota di compartecipazione e liberazione integrale da parte della “Pag Magie S.r.l.”mediante conferimento di ramo azienda le (atto notarile del 28 aprile 2015) e la cessione della quota di compartecipazione al capitale della “CE.DA. S.r.l .” dalla “ Pag Magie S.r.l.” alla “IVS ITALIA S.p.A.”(atto notarile del29 aprile 2015), nei termini complessivi di “cessione indirett a di ram o aziendale”, a seguito dell’annullamento in autotutela del predetto avviso di liquidazione in corso di causa, ha dichiarato l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere sull’appello proposto dallamedesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo il 9 gennaio 2019, n. 7 6 /0 3 /201 9 , con co mpensazione delle spese giudiziali.
2. Nel dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere , l a Commissione tributaria regionale ha compensa to l e spese giudiziali , nonostante l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo in base alla riformulazione del citato art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, da parte degli artt. 1, comma 87, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, e 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
4. La ricorrente ha depositato memoria exart. 380- bis .1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese giudiziali, « nonostante l’integrale soccombenza dell’amministrazione finanziaria e in assenza di gravi e giustificati motivi, attesa la chiarezza del quadro normativo – sopravvenuto già all’esito del giudizio di primo grado – chiamato a regolamentare la fattispecie controversa».
In particolare, la ricorrente assume di essere stata costretta ad insistere in appello per la riforma della sentenza di prime cure, nonostante già prima dell’instaurazione di tale grado di giudizio risultasse ormai pacifico –a seguito dell’introduzione degli artt. 1, comma 87, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, – che l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione, ai fini dell’imposta di registro, dovesse avvenire facendo esclusivo riferimento al loro contenuto, a nulla rilevando gli eventuali atti collegati né gli elementi extratestuali.
Ora, stante la chiarezza del predetto quadro normativo, la stessa controricorrente si era successivamente determinata ad annullare in autotutela l’impugnato avviso di liquidazione, tuttavia solamente a ridosso dell’udienza di discussione nel giudizio di appello e, quindi, con un ingiustificabile ritardo. 1.1 Il predetto motivo è infondato. 1.2 Anche nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spesegiudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza(Cass., Sez.
Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). 1.3 Peraltro, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese giudiziale secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese giudiziali (Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011, n. 22231;
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12755; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14580; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2022, n. 15669; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8834; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4849). 1.4 Non a caso, i n considerazione del la sovrapposi zione in corso di causa, sull’orientamento di legittimità, di interventi normativi (artt. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e di conseguenti pronunce del giudice delle leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158;
Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), che hanno conferito alla res controversa profili di novità, con mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti, questa Corte ha solitamente disposto per tali controversie la compensazione delle spese dell’intero giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2051; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2022, n. 15125). Del resto, va rimarcato, la Corte ha avuto modo di rilevare che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011, n. 22231; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2016, n. 7273 ; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2019, n. 8990; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2020, n. 3226; Cass., Sez. Trib., 24 agosto 2022, n. 25198; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4849).Laddove, nella specie, l’atto impositivo era inficiato da nullità sopravvenuta per la retroattività della norma di interpretazione autentica dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, della legge27 dicembre 2017, n. 205). 1.5 Nella specie, il giudice di appello ha ben argomentato le gravi ragioni della compensazione proprio in relazione alla sopravvenienza delle norme richiamate prima dell’introduzione del giudizio di appello ed all’avallo datone dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021, nonché alla coerente e corretta condotta dell’amministrazione finanziaria (in base al principio di lealtà processuale exart. 88 cod. proc. civ.), che aveva annullato in autotutela l’atto impositivo subito dopo la decisione del giudice delle leggi.
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corterigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 3.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2025. IL PRESIDENTE Dott. Liberato Paolitto