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Ordinanza — n. 20622/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court allows taxpayer's appeal regarding five-year prescription of interest and penalties on tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20622/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed Renato Paradiso's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected his claim of tax debt prescription. Paradiso argued that the five-year limitation period for interest and penalties expired between the tax notice in 2011 and his role extract in 2017, while the Commission maintained the debt was valid. The Court ruled in favor of the taxpayer, establishing that the five-year prescription rule applies to interest and penalties when the tax debt itself is not yet final, thereby overturning the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.: The five-year prescription period applies to tax interest and penalties when the underlying tax debt is not yet final and binding.

Parole chiave

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tax prescription period interest and penalties tax debt finality limitation period tax administrative procedure arretrati d'imposta notifica delle Intese credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997
civ., e dell’art. 20 della legge n.
Art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”, Cass.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 2948 cod. civ
civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ., e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-V, n. 8.3.2022, n. 7486
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Paradiso Renato, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to Germana Pagano che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4783, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 18.9.2020, e pubblicata il 19.10.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa GGETTO :Irpef, Iva ed Irap, 2006/2007 - Impugnazione di estratto di ruolo - Accertata notificazione della cartella esattoriale-Prescrizione .

1. Paradiso Renato, conseguito estratto di ruolo relativo alla propria posizione contributiva, contestava la cartella di pagamento n. 100 2011 00197290 09, avente ad oggetto Irpef, Iva ed Irap, oltre accessori, in relazione agli anni 2005, 2006 e 2007, atto esattivo di cui affermava di non aver mai ricevuto notificazione, e lo impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.

2. Il contribuente proponeva contestazioni procedimentali, in particolare l’omessa notificazione della cartella di pagamento, e di merito, come la maturata prescrizione dei crediti tributari, anche per sanzioni ed interessi, tra la data di pretesa notificazione della cartella esattoriale e la data di conseguimento dell’estratto di ruolo. La CTP riteneva impugnabile l’estratto di ruolo ma regolarmente notificata la cartella di pagamento, in conseguenza rigettava il ricorso.

3. Renato Paradiso spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che confermava la decisione di primo grado, rilevando la regolare notificazione della cartella di pagamento e ritenendo non maturata la prescrizione di alcun credito tributario.

4. Il contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. Renato Paradiso ha quindi depositato pure memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ., e dell’art. 20 della legge n. 472 del 1997, per aver ritenuto il giudice del gravame che il credito preteso mediante la cartella esattoriale impugnata non fosse prescritto con riferimento ad interessi e sanzioni.

2. Occorre premettere, in ordine all’impugnabilità dell’estratto di ruolo che, nel caso di specie, la CTP ha pronunciato espressamente in materia, e non risulta proposta impugnazione sul punto. Sulla questione, pertanto, si è formato il giudicato. Risulta quindi necessario ricordare che il contribuente ha impugnato tre ruoli, relativi ad Irpef, Iva ed Irap, riportati in una cartella di pagamento, di cui dichiara di aver avuto conoscenza a seguito del conseguimento di un estratto di ruolo il 25.7.2017. In questa sede critica che dalla data di affermata notificazione della cartella esattoriale, il 23.3.2011, a quella del conseguimento dell’estratto di ruolo, il 25.7.2017, era maturata la prescrizione quinquennale del preteso credito tributario relativo alle sanzioni ed agli interessi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’appello nella sua sintetica decisione. 2.1.

Invero la prescrizione dei crediti tributari per interessi e sanzioni si compie effettivamente in cinque anni. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire, infatti, che “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”, Cass. sez.

VI-V, n. 8.3.2022, n. 7486.

3. Il ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto da Paradiso Renato, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a reg