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Ordinanza — n. 20605/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses tax agency appeal, allowing taxpayer to recover litigation costs due to lack of specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20605/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal regarding the compensation of litigation costs, finding the lower court's reasoning insufficient. The taxpayer argued that the agency's victory in the second instance should have led to a full reversal of the first-instance cost order, but the court found the agency's reference to the 'particularity of the matter' to be a mere formula without substantive explanation. Consequently, the court ruled that the decision to offset costs was arbitrary and violated statutory requirements for specific, grave, and exceptional justifications, ordering the case to be remanded for a new evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992: The compensation of litigation costs requires the judge to explicitly state specific, grave, and exceptional reasons based on the overall conduct of the losing party, rejecting generic formulas such as 'particularity of the matter' as insufficient to justify deviating from the general rule of liability.

Parole chiave

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litigation costs compensation tax administrative procedure lack of specific motivation exceptional reasons requirement proportionality principle remand for new evaluation generic formulas invalidity contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Ed a tutto voler concedere detta valutazione risulta, come pure sottolineato dal ricorrente, anche errata e resa in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs.
Art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Ed a tutto voler concedere detta valutazione risulta, come pure sottolineato dal ricorrente, anche errata e resa in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs.
Art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 91, c.p.c.
Art. 92, c.p.c.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Ed a tutto voler concedere detta valutazione risulta, come pure sottolineato dal ricorrente, anche errata e resa in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23592/2024
Cass. n. 23592/2024); - in ogni caso, tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art.
Cass. n. 9312/2024
23592/2024 cit., che richiama Cass. n. 9312/2024;
Cass. n. 1950/2022
Cass. n. 14563/2008
Cass. n. 14411/2016
14563/2008, Cass. n. 14411/2016), la «particolarità della fattispecie» (Cass.
Cass. n. 27304/2023
14411/2016), la «particolarità della fattispecie» (Cass. n. 27304/2023), la «natura della vertenza» (Cass.
Cass. n. 37561/2022
27304/2023), la «natura della vertenza» (Cass. n. 37561/2022) la «particolarità della materia trattata» (Cass.
Cass. n. 24702/2023
37561/2022) la «particolarità della materia trattata» (Cass. n. 24702/2023).
Sez. Un., n. 8053/2014
Sez. Un., n. 19881/2014
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27689/2021 del ruolo generale, proposto DA CERISOLA MASSIMO (codice fiscale CRS MSM 55P10 I480 P), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Alessia Rocca (codice fiscale RCC LSS 70P53 G274 L). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27689/2021 per la cassazione della sentenza n. 1849/2021 della Commissione Numero sezionale 1815/2025Numero di raccolta generale 20605/2025 tributaria regionale del Lazio, depositata in data 9 aprile 2021, non Data pubblicazione 22/07/2025 notificata.

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 13 marzo 2025. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale nella parte in cui, accogliendo l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primo grado, ha compensato le spese di giudizio «per la particolarità della materia trattata».

2. Avverso tale pronuncia Massimo Cerisola proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 29 ottobre 2021, formulando due motivi d’impugnazione.

3. L’Agenzia delle Entrate è restata intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, contestando la decisione impugnata nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio, senza menzionare le relative gravi ed eccezionali ragioni e senza riformare la sentenza di primo grado che aveva condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite, benchè lo stesso sia risultato completamente vittorioso nel giudizio d’appello.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità parziale della sentenza e la violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, num. 4, 118 disp-att c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27689/2021 Numero sezionale 1815/2025 num. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in Numero di raccolta generale 20605/2025Data pubblicazione 22/07/2025 ragione della totale carenza di motivazione in relazione alla decisione di compensare le spese del giudizio d’appello e di non riformare la condanna al pagamento delle spese di primo grado, benchè tale richiesta fosse stata fatta oggetto di esplicito motivo di appello.

3. Il ricorso, da esaminare congiuntamente in relazione ai due motivi connessi, è fondato.

4. La suindicata motivazione integra un’ipotesi emblematica di motivazione apparente. 4.1. Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez.

Un., n. 19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez. Un., n. 7667/2017; Cass., Sez. Un., n. 14430/2017; Cass., Sez. Un., n. 16159/2018; Cass., Sez. Un., n. 9558/2018 e Cass., Sez. Un., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; Cass. n. 21174/2024).F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27689/2021 4.2. Alla luce di tali principi deve riconoscersi che l’unico Numero sezionale 1815/2025Numero di raccolta generale 20605/2025 riferimento contenuto nella pronuncia impugnata alla «particolarità Data pubblicazione 22/07/2025 della materia trattata», senza alcuna delucidazione sulla sua peculiarità, integri una motivazione fittizia, non spiegando le ragioni di tale valutazione. 4.3.

Ed a tutto voler concedere detta valutazione risulta, come pure sottolineato dal ricorrente, anche errata e resa in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 5456/1992, avendo questa Corte più volte chiarito che: - la gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nella liquidazione delle spese (v.

Cass. n. 23592/2024); - in ogni caso, tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n.

4) d.lgs. n. 546 del 1992. L’onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisito meramente formale, ma consente, oltre all’assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni (che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite) effettivamente gravi ed eccezionali, al punto che l’applicazione della regola generale della soccombenza porterebbe, in concreto, a un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost. (v. Cass. n. 23592/2024 cit., che richiama Cass. n. 9312/2024;

Cass. n. 1950/2022);F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 27689/2021 Numero sezionale 1815/2025 - non integrano ragioni plausibili per compensare le spese Numero di raccolta generale 20605/2025Data pubblicazione 22/07/2025 formule generiche quali la «peculiarità della fattispecie» (cfr. Cass.n. 14563/2008, Cass. n. 14411/2016), la «particolarità della fattispecie» (Cass. n. 27304/2023), la «natura della vertenza» (Cass. n. 37561/2022) la «particolarità della materia trattata» (Cass. n. 24702/2023).

5. Alla stregua delle riflessioni che precedono la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio - in diversa composizione - per rinnovare la valutazione relativa alla regolazione delle spese di giudizio di primo e di secondo grado alla luce dei suindicati principi. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio – in diversa composizione – anche per regolare le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma